Buonasera,
un'associazione locale, non avente scopo di lucro, organizza da alcuni anni una rievocazione storica durante la quale le comparse sfilano per le vie di una frazione.
Per tale evento non è previsto il pagamento di biglietto e non si svolge in un luogo circoscritto e delimitato tale da consentire l'individuazione di un impianto temporaneo di pubblico spettacolo, non sono previste strutture per lo stazionamento del pubblico mentre le strade interessate, chiuse al traffico veicolare, sono liberamente percorribili dal pubblico: tutto questo ci fa escludere la necessità dell'autorizzazione di agibilità (art. 80 Tulps). (ovviamente gli organizzatori dovranno effettuare la valutazione del rischio e presentare il piano di sicurezza).
Leggendo sul forum risposte a quesiti analoghi non sembra necessaria neppure l'autorizzazione/scia ex artt. 68-69 Tulps, ma a tale proposito ci sono sorti dei dubbi in considerazione della notevole affluenza di pubblico richiamato dalla pubblicità che viene data all'evento: per quest'ultimo aspetto dobbiamo considerarlo pubblico spettacolo e quindi autorizzarlo come tale?
Grazie
Virna Seravalle
Colgo l'accasione per fare l'ennesimo approfondimento (anche se in versione super sintetica)
Dalla normativa, dalla prassi e dalla giurisprudenza sappiamo che le attività “non imprenditoriali” prescindono dalla necessità dell’autorizzazione 68/69 TULPS.
La Corte Costituzionale, in virtù delle libertà di riunione ed espressività giunte con la democrazia, ha sancito l’illegittimità costituzionale degli artt. 68 TULPS e 666 del codice penale, nella parte in cui prescrivono che per i trattenimenti da tenersi in luoghi aperti al pubblico, e non indetti nell'esercizio di attività imprenditoriali, occorre la licenza del Questore (sentenza n. 56/1970 e 142/1967).
[b]Primo problema interpretativo[/b]:
L’imprenditorialità citata dalla sentenza della C. Cost. non è facile da rilevare. Prassi e giurisprudenza indicano vari indizi:
- complessità e organizzazione delle attività poste in essere;
- ricorrenza e ripetitività degli eventi;
- utilizzo di attrezzature e impianti tipici dell’esercizio imprenditoriale;
- pubblicità e biglietto;
- ecc.
A parere mio il fatto di non essere iscritti al registro delle imprese non è sufficiente per la considerazione della NON imprenditorialità. L’art. 2082 c.c. definisce l’imprenditore come colui che “esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi”.
Quindi, l’imprenditorialità, indipendentemente dallo scopo di lucro, si ricava dal complesso degli elementi che il codice civile individua come elementi costituenti l’impresa. In sintesi, l’art. 80 TULPS si applica a prescindere dalla qualità del soggetto dato che è funzionale a garantire la sicurezza connessa all’uso dei luoghi e degli impianti; l’art. 68/69 si applica in funzione della qualità del soggetto: imprenditore o meno.
[b]Secondo problema interpretativo[/b]
Quali sono i contenuti dell’autorizzazione 68/69? Qualcuno l’ha mai chiarito?
I contenuti delle abilitazioni 68/69 TULPS (venuta meno la ratio afferente alla possibilità di controllare/censurare l’espressività, tipica del periodo antidemocratico in cui è nato il TULPS) riguardano la verifica dei requisiti morali dell’esercente imprenditoriale, riguardano il controllo sul buon costume (si veda art. 125 reg. TULPS) e potrebbero riguardare, in misura ragionevole, l’opportunità del controllo pubblico sullo svolgersi di un evento: è il caso oppure no di abilitare un evento? (anche se nella fattispecie non imprenditoriale, per i cinema e i teatri questa ratio viene meno). La verifica della “opportunità” potrebbe essere connessa con la tutela del pubblico interesse concernente viabilità, tumulti, sostenibilità ambientale, ecc., per le attività in sede fissa la compatibilità urbanistica (su area pubblica c’è il controllo tramite la concessione). Ciò anche in funzione di poter applicare gli artt. 8, 9 e 71 TULPS, ritendo che l’art. 80 TULPS non sia che una mera agibilità dei luoghi estranea alla valutazione dell’elemento “opportunità” e in funzione di poter applicare le relative sanzioni.
Quindi, dopo questa breve disamina che cosa si può concludere? Si può concludere che la materia è sicuramente permeata di discrezionalità amministrativa e spetta all’autorità competente trovare i criteri per giudicare se una attività è esercitata nell’ambito di una attività imprenditoriale o meno. Nel tuo caso puoi sopperire con la concessione di suolo pubblico, indicando lì le condizioni di utilizzo e lasciando perdere l’applicabilità dell’art. 68 ma la verifica di quanto ti ho indicato spetta a te.