Data: 2012-04-28 10:37:10

Videosorveglianza: sopralluoghi preventivi della DPL

Il Ministero del Lavoro, con nota n. 7162 del 16 aprile 2012, vista la crescente necessità per alcune attività economiche (quali ad esempio [u]ricevitorie, tabaccherie, oreficerie, farmacie, edicole, distributori di carburante[/u], ecc.) divenute a forte rischio di rapina a causa delle consistenti giacenze di denaro, di installare telecamere con il fine deterrente al verificarsi degli atti criminosi e per assicurare le fonti di prova nei giudizi relativi a eventuali condotte penalmente rilevanti, ha comunicato alle Direzioni Provinciali del Lavoro che la procedura di installazione degli impianti di videosorveglianza potrà essere autorizzata senza il preventivo accertamento tecnico da parte degli organi di vigilanza (come detto, Direzione Provinciale del Lavoro, tenuta ad evadere la pratica - ex D.P.C.M. 22 dicembre 2010, n. 275 - entro il termine massimo di 60 giorni).
Il documento del Ministero sottolinea anche le condizioni sottese al rilascio dell’autorizzazione.

riferimento id:4908

Data: 2012-04-28 19:14:36

Videosorveglianza: Nota 16 aprile 2012, n. 7162

MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI - Nota 16
aprile 2012, n. 7162

Procedure per il rilascio delle autorizzazioni previste dall'articolo 4 della Legge 20 maggio
1970, n.300 - Statuto dei lavoratori

Sono pervenute a questa Direzione Generale numerose richieste di semplificazione dei
provvedimenti di rilascio delle autorizzazioni all'uso di impianti audiovisivi o di altre
apparecchiature che potrebbero rientrare tra le fattispecie previste dall'articolo 4, 1° e 2° comma
della Legge 20 maggio 1970, n.300.
Lo snellimento delle procedure si rende ormai indispensabile in quanto negli ultimi anni sono
aumentate in maniera quasi esponenziale le richieste di autorizzazione previste dal citato articolo,
sia per la grande diffusione di questi impianti sia perché l'utilizzo di tali sistemi, compatti e poco
costosi, si è diffuso in moltissimi piccoli esercizi commerciali dove non sono presenti
rappresentanze sindacali aziendali.
Da quanto risulta a questa Direzione generale, l'attività di rilascio delle autorizzazioni, in assenza di
specifiche indicazioni operative, si è consolidata in una prassi operativa che prevede un sopralluogo
per valutare le caratteristiche del sistema e la rispondenza a quanto dichiarato (numero e angoli di
ripresa delle videocamere), prassi che, forse comprensibile nei contesti di grandi dimensioni, non si
ritiene possa essere più attuata in quanto richiede un notevole impiego di risorse ispettive che
possono più efficacemente essere utilizzate nel contrasto al fenomeno del lavoro sommerso,
irregolare, illegale e nel controllo del rispetto delle norme a tutela della salute e sicurezza dei
lavoratori.
Sulla base di tali premesse si ritiene opportuno fornire, d'intesa con la Direzione Generale delle
relazioni industriali e dei rapporti di lavoro, le seguenti indicazioni volte a semplificare ed
uniformare le modalità operative degli uffici territoriali concernenti il rilascio dei provvedimenti in
esame.
In primo luogo va evidenziato come nel corso degli ultimi anni alcune attività economiche (quali ad
esempio ricevitorie, tabaccherie, oreficerie, farmacie, edicole, distributori di carburante etc.) sono
divenute attività a forte rischio di rapina a causa delle consistenti giacenze di denaro e pertanto
l'utilizzo di impianti audiovisivi rappresenta, sempre e comunque, sia un fattore deterrente che uno
strumento per assicurare le fonti di prova nei giudizi relativi a eventuali condotte penalmente
rilevanti.
Ciò premesso le esigenze legate alla sicurezza dei lavoratori sono oggettivamente obiettivate da tali
circostanze e pertanto in qualche modo oggetto di una "presunzione" di ammissibilità delle
domande volte all’installazione delle apparecchiature che potranno - ed anzi dovranno - consentire
la massima potenzialità di controllo dell’incolumità del personale lavorativo e dei terzi.
Da ciò consegue che il rilascio dell’autorizzazione da parte della DTL non necessita in tali ipotesi di
un accertamento tecnico preventivo dello stato dei luoghi in quanto sostanzialmente ininfluente ai
fini del rilascio dell'autorizzazione.
Codesti Uffici, pertanto, potranno far riferimento esclusivamente alle specifiche dell'impianto
(caratteristiche tecniche, planimetria dei locali, numero e posizionamento delle telecamere etc.)
risultanti dalla documentazione prodotta dal datore di lavoro che diventa, per i profili tecnici, parte
integrante del provvedimento autorizzativo.
Al di fuori dalla casistica sopra evidenziata, particolare attenzione dovrà invece essere posta sui
diversi presupposti legittimanti l'installazione e cioè l'effettiva sussistenza delle esigenze
organizzative e produttive.
Per mere esigenze di completezza e di uniformità di comportamento di codesti uffici si riportano incalce gli elementi condizionanti, maggiormente ricorrenti, da inserire nel provvedimento
autorizzativo:
1) dovrà essere rispettata la disciplina dettata dal decreto legislativo 30 giugno 2003. n.196 (Codice
in materia di protezione dei dati personali) e dai successivi provvedimenti del Garante per la
Proiezione dei dati personali, in particolare il Provvedimento dell'8 aprile 2010 (G.U. n. 99 del 29
aprile 2010):
2) dovrà essere rispettata tutta la normativa in materia di raccolta e conservazione delle immagini;
3) prima della messa in funzione dell'impianto l'azienda dovrà dare apposita informativa scritta al
personale dipendente in merito all'attivazione dello stesso, al posizionamento delle telecamere ed
alle modalità di funzionamento e dovrà informare i clienti con appositi cartelli;
4) l'impianto, che registrerà solo le immagini indispensabili, sarà costituito da telecamere orientate
verso le aree maggiormente esposte ai rischi di furto e danneggiamento (limitando l'angolo delle
riprese ed evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate), l'eventuale ripresa di
dipendenti avverrà esclusivamente in via incidentale e con criteri di occasionalità;
5) all'impianto non potrà essere apportata alcuna modifica e non potrà essere aggiunta alcuna
ulteriore apparecchiatura al sistema da installare, se non in conformità al dettato dell'art. 4 della L.
n. 300/1970 e previa relativa comunicazione alla DTL;
6) le immagini registrate non potranno in nessun caso essere utilizzate per eventuali accertamenti
sull'obbligo di diligenza da parte dei lavoratori né per l'adozione di provvedimenti disciplinari;
7) in occasione di ciascun accesso alle immagini (che di norma dovrebbe avvenire solo nelle ipotesi
di verificazione di atti criminosi o di eventi dannosi), la ditta dovrà darne tempestiva informazione
ai lavoratori occupati.
8) i lavoratori potranno verificare periodicamente il corretto utilizzo dell'impianto.

riferimento id:4908

Data: 2013-10-28 18:26:41

Re:Videosorveglianza: sopralluoghi preventivi della DPL

Salve, ho un paio di quesiti sull’argomento.
1) Videosorveglianza: ai sensi del DPR 7 settembre 2010, n. 160, l’istanza atta all’installazione di impianti di videosorveglianza in piccoli esercizi commerciali rientra nel SUAP?
2) nell’istanza allegata al messaggio del Aprile 28, 2012, 09:14:36 pm si legge che “le registrazioni saranno conservate per non più di 24 ore e che dopo tale periodo si procederà all’immediata cancellazione delle stesse mediante sovrascrittura”.
Tuttavia, il Garante nel 2010 ha chiarito (con provvedimento di carattere generale dell'8 aprile 2010, pubblicato in G.U. n. 99 del 29 aprile 2010 e consultabile sul sito Internet www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1712680), che la conservazione deve essere limitata al massimo alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, consentendo la conservazione per un tempo più ampio, che non superi comunque la settimana, per "peculiari esigenze tecniche" o per la "particolare rischiosità dell'attività svolta dal titolare del trattamento".
Nel caso di una attività “ad alto rischio” che sia stata autorizzata prima del 2010, si ritiene possibile, richiamando il provvedimento del 2010 e la successiva nota operativa della Direzione generale per l’attività ispettiva prot. 37/0007162 del 16 aprile 2012 (secondo cui alcune attività - es.: ricevitorie, tabaccherie, oreficerie, farmacie, edicole, distributori di carburante, etc. - siano a forte rischio di rapina), inviare apposita comunicazione via PEC per comunicare che l’autorizzazione, rientrando l’attività tra quelle “ad alto rischio”, si intende rilasciata fino alla settimana (e concedendo 60 giorni per la risposta, ai sensi del D.P.C.M. 22 dicembre 2010, n. 275)?
In tal caso, la comunicazione andrà inviata alla DPL che a suo tempo autorizzò, od al SUAP?

Grazie :)

riferimento id:4908

Data: 2013-10-28 18:44:05

Re:Videosorveglianza: sopralluoghi preventivi della DPL


Salve, ho un paio di quesiti sull’argomento.
1) Videosorveglianza: ai sensi del DPR 7 settembre 2010, n. 160, l’istanza atta all’installazione di impianti di videosorveglianza in piccoli esercizi commerciali rientra nel SUAP?
2) nell’istanza allegata al messaggio del Aprile 28, 2012, 09:14:36 pm si legge che “le registrazioni saranno conservate per non più di 24 ore e che dopo tale periodo si procederà all’immediata cancellazione delle stesse mediante sovrascrittura”.
Tuttavia, il Garante nel 2010 ha chiarito (con provvedimento di carattere generale dell'8 aprile 2010, pubblicato in G.U. n. 99 del 29 aprile 2010 e consultabile sul sito Internet www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1712680), che la conservazione deve essere limitata al massimo alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, consentendo la conservazione per un tempo più ampio, che non superi comunque la settimana, per "peculiari esigenze tecniche" o per la "particolare rischiosità dell'attività svolta dal titolare del trattamento".
Nel caso di una attività “ad alto rischio” che sia stata autorizzata prima del 2010, si ritiene possibile, richiamando il provvedimento del 2010 e la successiva nota operativa della Direzione generale per l’attività ispettiva prot. 37/0007162 del 16 aprile 2012 (secondo cui alcune attività - es.: ricevitorie, tabaccherie, oreficerie, farmacie, edicole, distributori di carburante, etc. - siano a forte rischio di rapina), inviare apposita comunicazione via PEC per comunicare che l’autorizzazione, rientrando l’attività tra quelle “ad alto rischio”, si intende rilasciata fino alla settimana (e concedendo 60 giorni per la risposta, ai sensi del D.P.C.M. 22 dicembre 2010, n. 275)?
In tal caso, la comunicazione andrà inviata alla DPL che a suo tempo autorizzò, od al SUAP?

Grazie :)
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A mio avviso gli adempimenti inerenti la videosorveglianza NON RIENTRANO nell'ambito di competenza del SUAP ai sensi della vigente normativa.
Non costituiscono titoli abilitativi all'esercizio dell'attività o di una particolare modalità di svolgimento della stessa.

Quindi ogni comunicazione andrà fatta direttamente all'autorità competente (Garante o, come nel caso descritto, alla DPL).

riferimento id:4908

Data: 2013-10-28 19:24:54

Re:Videosorveglianza: sopralluoghi preventivi della DPL

Nel caso di una attività “ad alto rischio” che sia stata autorizzata prima del 2010, [b]si ritiene possibile[/b], richiamando il provvedimento del 2010 e la successiva nota operativa della Direzione generale per l’attività ispettiva prot. 37/0007162 del 16 aprile 2012 (secondo cui alcune attività - es.: ricevitorie, tabaccherie, oreficerie, farmacie, edicole, distributori di carburante, etc. - siano a forte rischio di rapina), i[b]nviare apposita comunicazione via PEC per comunicare che l’autorizzazione, rientrando l’attività tra quelle “ad alto rischio”, si intende rilasciata fino alla settimana[/b] (e concedendo 60 giorni per la risposta, ai sensi del D.P.C.M. 22 dicembre 2010, n. 275)?

Grazie :)

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