Data: 2019-03-25 12:05:23

Distributori carburante - cambio titolarità petrolifera

Buongiorno,
abbiamo una società Petrolifera X che per fusione per incorporazione ha inglobato la società Petrolifera Y.
La gestione del distributore e la licenza dell’Agenzia delle Dogane  è del soggetto gestore Z.

La società petrolifera X mi ha presentato 2 pratiche:
una comunicazione sul portale (senza effettuare da Star l’accesso da subingresso) in cui mi comunica il subentro nelle titolarità dell’impianto di distributore di carburante su semplice carta intestata.
per pec (e non sul portale) la comunicazione ai sensi del D. Lgs. 32/98 art. 1 comma 4 la comunicazione dell’atto di fusione per incorporazione.

Fino ad ora trattandosi di trasferimento di titolarità fra petrolifere non si faceva fare il subingresso (ai sensi art. 74 della precedente L.R. 28/2005) ma si faceva fare solo la comunicazione ai sensi D.Lgs. 32/98 art. 1 comma 4.
Ora la nuova normativa Regionale all’art. 94 prevede che in caso di subingresso nella titolarità di un impianto di distribuzione di carburanti il SUAP competente per territorio, entro quindici giorni, trasmette la comunicazione di cui all’art. 90 comma 2 alla Regione e all’Ufficio competente dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Quindi ora alla compagnia petrolifera che di fatto non esercita devo far fare regolare comunicazione di subingresso ai sensi dell’art. 90?
E quindi devo fare presentare nuovamente la pratica facendo accedere da subingresso e compilando tutti i campi previsti?

riferimento id:49071

Data: 2019-03-26 05:42:32

Re:Distributori carburante - cambio titolarità petrolifera


Buongiorno,
abbiamo una società Petrolifera X che per fusione per incorporazione ha inglobato la società Petrolifera Y.
La gestione del distributore e la licenza dell’Agenzia delle Dogane  è del soggetto gestore Z.

La società petrolifera X mi ha presentato 2 pratiche:
una comunicazione sul portale (senza effettuare da Star l’accesso da subingresso) in cui mi comunica il subentro nelle titolarità dell’impianto di distributore di carburante su semplice carta intestata.
per pec (e non sul portale) la comunicazione ai sensi del D. Lgs. 32/98 art. 1 comma 4 la comunicazione dell’atto di fusione per incorporazione.

Fino ad ora trattandosi di trasferimento di titolarità fra petrolifere non si faceva fare il subingresso (ai sensi art. 74 della precedente L.R. 28/2005) ma si faceva fare solo la comunicazione ai sensi D.Lgs. 32/98 art. 1 comma 4.
Ora la nuova normativa Regionale all’art. 94 prevede che in caso di subingresso nella titolarità di un impianto di distribuzione di carburanti il SUAP competente per territorio, entro quindici giorni, trasmette la comunicazione di cui all’art. 90 comma 2 alla Regione e all’Ufficio competente dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Quindi ora alla compagnia petrolifera che di fatto non esercita devo far fare regolare comunicazione di subingresso ai sensi dell’art. 90?
E quindi devo fare presentare nuovamente la pratica facendo accedere da subingresso e compilando tutti i campi previsti?
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NO, in realtà si fa spesso confusione fra TITOLARITA' e GESTIONE negli impianti di carburante (che hanno una disciplina particolare, diversa da tutti gli altri settori).

CONSIGLIO: prendi per buona la documentazione prodotta e inviala PER CONOASCENZA alla Regione ed all'Agenzia delle Dogane ... e metti agli atti

riferimento id:49071

Data: 2019-03-26 11:33:26

Re:Distributori carburante - cambio titolarità petrolifera

La normativa non è mai stata chiara sul punto ed è facile fare confusione fra titolare e gestore. Ti allego una sintesi.

In genere accade che ci sia un soggetto che acquisisce i titoli abilitativi ab origine, sia quelli fiscali (di competenza dell’ag. delle Dogane) sia quelli commerciali di competenza comunale (diciamo che il soggetto sia la ESSO, la TOTAL, l’AGIP, ecc.). Una volta acquisiti i titoli e realizzato l'impianto, la tendenza è quella di fare un mero contratto di comodato gratuito o commissione (vedi: https://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/?option=com_content&view=article&id=2029349 ) delle attrezzature a Tizio (mero gestore). La compagnia guadagna poi sul fatto che diventa il fornitore dei carburanti di Tizio. Nella realtà non si tratterebbe di un vero e proprio subingresso perché non c’è trasferimento d’azienda ma solo il comodato delle attrezzature. Tuttavia, è sempre un caso di “trasferimento della gestione”. Quella che ho descritto non è una regola inviolabile ma rappresenta l’ipotesi più ricorrente. Ai sensi dell’art. 1, comma 6 del d.lgs. n. 32/1998, la gestione degli impianti può essere affidata dal titolare dell'autorizzazione ad altri soggetti, di seguito denominati gestori...

Al fine dell’esercizio il comodatario/gestore deve poi farsi intestare la licenza fiscale per l’esercizio di impianto ed è tenuto alla tenuta del registro di carico e scarico.

Ai sensi del d.lgs. 504/1995, per gli impianti di distribuzione stradale di carburanti la licenza è intestata al titolare della [b]gestione[/b] dell'impianto, al quale incombe l’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico. Il titolare della concessione ed il titolare della gestione dell'impianto di distribuzione stradale sono, agli effetti fiscali, solidalmente responsabili per gli obblighi derivanti dalla gestione dell'impianto stesso (il termine concessionari deriva dalla vecchia normativa, vedi l’art. 1, comma 1 del d.lgs. n. 32/98).

Dal punto di vista del commercio al dettaglio carburanti afferente alla competenza comunale, la figura rilevante è chi, effettivamente, vende i carburanti al consumatore finale. Si può chiamare gestore o titolare, l’importante è che la pratica commerciale al SUAP la presenti chi vende al dettaglio i carburanti. Se si tratta di distributore già esistente, la tendenza è quella di far presentare al gestore una comunicazione di subingresso anche se, nei fatti, non c’è un trasferimento d’azienda. Tale soggetto è quello che deve dichiarare i requisiti morali per il commercio al dettaglio e che, magari, presenta un’ulteriore SCIA per esercizio di vicinato perché si mette a vendere ricambi auto e altri oggetti.

Tornando al tuo caso, mi pare di capire che si tratti di un vero proprio subingresso dato che si tratta non di un avvicendamento di gestori ma del trasferimento d’azienda fra due proprietari d’azienda. A maggior ragione quindi si applica l’art. 94 della LR 62/2018: [i]in caso di subingresso nella titolarità di un impianto di distribuzione di carburanti, il SUAP, entro 15 gg, trasmette la comunicazione di cui all'art. 90, comma 2 (la generica comunicazione di subingresso) alla Regione a All'Ag. DDMM[/i]

Da altro punto di vista hai ragione quando dici che le compagnie petrolifere di fatto non esercitano. Rapportando la cosa ai normali esercizi di vicitato sarebbe come accettare il subingresso fra due proprietri di "bottega" che si vendano l'azienda mentre sta esercitando l'affittuario.
Alla fine ripeto quello che ha detto lo staff: dato che tali soggetti devono rispondere alle logiche dell'Ag. delle Dogane, accetta pure la pratica, al netto di osservazioni sulla forma, dato che subingresso o comunicazione, alla fine sono la stessa cosa: sempre comunicazione è.

riferimento id:49071
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