Buongiorno,
dobbiamo fare l’ordinanza dei turni e ferie per l’attività di distribuzione di carburante a seguito della proposta della FAIB.
Leggendo la nuova Legge Regionale 62/2018 abbiamo dei dubbi:
Gli impianti senza la presenza del gestore (art. 63 comma 3) possono essere ubicati ovunque compreso il centro abitato?
L’impianto che opera senza la presenza del gestore deve darne comunicazione al Comune?
Nella legge precedente (art. 84 Ter L.R. Toscana 28/2005) era espressamente riportato che erano esonerati dal rispetto dell’orario e dei turni: gli impianti senza gestore e gli impianti dotati di apparecchiature “self-service” pre-pagamento, a condizione che al di fuori dell’orario di servizio l’attività di erogazione si svolga senza la presenza del gestore (di fatto tutti).
Nel nostro caso specifico noi sappiamo di avere 1 distributore senza gestore e quindi nell’ordinanza dei turni e delle ferie si esplicitava che questo distributore era esonerato dal rispetto di questa ordinanza.
Anche con la nuova legge vale ancora questo esonero?
Nella normativa orari, turni, ferie dei distributori carburanti (anche nella normativa precedente) si dice varie volte disposizioni stabilite dal comune, modalità stabilite dal comune.
Io non trovo atti emanati dal nostro comune inerenti l’attività di distribuzione di carburanti (orari, ferie ecc.).
Dobbiamo fare qualcosa? E se sì che tipo di atto? Possiamo metterlo anche nell’ordinanza dei turni e ferie che faremo a breve?
[b][i]Leggendo la nuova Legge Regionale 62/2018 abbiamo dei dubbi:[/i][/b]
[i][b]Gli impianti senza la presenza del gestore (art. 63 comma 3) possono essere ubicati ovunque compreso il centro abitato?[/b][/i]
Per gli impianti senza gestore, di fatto era già così con la LR 28/05. La legge 161/2014 (legge europea), in nome della tutela della concorrenza, aveva sancito la libertà di esercitare l'attività nella c.d. forma "gost" (senza presenza del gestore) in ogni dove. La regione lo aveva chiarito tramite circolare.
L'attuale norma regionale ne prende atto in modo esplicito.
[i][b]L’impianto che opera senza la presenza del gestore deve darne comunicazione al Comune?[/b][/i]
Ne abbiamo parlato nelle ultime giornate formative dicendo che la Regione avrebbe fatto meglio se avesse sancito con maggiore precisione le tipologie abilitative: con o senza gestore. In questo modo sarebbe stato chiaro chi era obbligato al rispetto dell'orario e chi no. Se Tizio si abilita in modalità "gost" va da sé che non ha senso applicare, a quello, la disciplina degli orari. Se Tizio non reputa più sostenibile continuare con il rispetto degli orari farà in modo di comunicare al comune la sua scelta e diventare "gost".
La disposizione di cui all'art. 96, comma 3 può tornare utile: I[i]l gestore comunica al SUAP l’orario di apertura dell’impianto nei termini e con le modalità stabiliti dal comune. L’orario comunicato resta valido fino a diversa comunicazione da parte del gestore.[/i] Quindi il comune può stabilire con precisione come rendere oggettiva la modalità scelta: Tizio deve comunicare se è "gost" o meno. Se non è "gost" non può diventare tale se non previa ulteriore comunicazione e nei termini indicati dal comune.
Anche con la nuova legge, quindi, i distributori "gost" sono esonerati, di fatto, al rispetto dell'ordinanza. O meglio, più che esonerati, tale ordinanza proprio non è applicabile. Guarda l'art. 96, comma1: Gli impianti di distribuzione di carburanti funzionanti con la presenza del gestore determinano liberamente l'orario di servizio, nel rispetto delle disposizioni del presente capo e di quelle stabilite dal comune.
Fare l'ordinanza comunale (sindacale ex TUEL) ha senso per i turni dei distributori con gestore, meno per gli orari giornalieri dato che questi sono già sufficientemente disciplinati dalla legge. Nell'ordinanza comunale si può aggiungere che sono richiamati gli obblighi comunicativi verso il pubblico come previsti dalla legge e gli obblighi di comunicazione al comune dell'orario scelto ai sensi dell'art. 96, comma 3 da effettuare nei seguenti modi...