Data: 2019-03-21 08:28:05

somministrazione in attività di commercio ambulante

Buongiorno,
un commerciante su area pubblica "itinerante" , operativo per il settore alimentare già da anni,  vorrebbe aggiungere al proprio titolo abilitativo  "l'esercizio dell'attività di somministrazione"
l'art. 39 codice del commercio prevede "apposita" annotazione sul titolo abilitativo....
Ma dove si annota?
Gli faccio fare una autocertificazione?
gli faccio portare l'autorizzazione/scia/dia e glielo annoto "a penna"?

Grazie :o

riferimento id:49036

Data: 2019-03-21 16:01:02

Re:somministrazione in attività di commercio ambulante

La prendo larga ad uso di tutti i lettori.

La LR definisce l'attività del commercio su AAPP come le attività di vendita al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità.

All'art. 39, come hai detto tu, la LR dispone:
[i]1. L’abilitazione all'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari sulle aree pubbliche consente anche il consumo sul posto, con esclusione del servizio assistito di somministrazione.
2. L’abilitazione all'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari sulle aree pubbliche abilita alla somministrazione dei medesimi prodotti qualora sussistano le condizioni e i requisiti posti dal comune. L'esercizio dell'attività di somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo abilitativo.[/i]
[...]

La LR 62/2018, rispetto alla LR 28/05 specifica meglio che:
- la somministrazione non assistita, al pari del commercio in sede fissa, è un quid già insito nell'abilitazione commerciale. Sarà l'esercente a decidere se e quando metterla in atto.

- la somministrazione vera e propria è già compresa, anch'essa, nelle potenzialità dell'unico titolo abilitativo (vedi definizione), tuttavia la regione ha preso atto che l'effettiva possibilità di esercizio non può prescindere dall'assenso del Comune all'utilizzo del suolo pubblico per installare tavoli, sedie ecc.

Quindi tutto dipende dal Regolamento comunale e del Piano: su quali posteggi l'esercente può attrezzare l'area pubblica ai fini della consumazione sul posto esercitata con una certa organizzazione?

Quindi, una volta accertato che Tizi, nel tal posteggio, può effettuare la somm.ne vera e propria, potrà procedere con l'annotazione. E che cos'è l'annotazione? Anche in questo caso è lasciata al comune l'autonomia organizzativa/procedurale. Vedo ragionevole il rilascio di una nota che va ad aggiungersi al titolo come parte e integrante e sostanziale nella quale viene indicata la possibilità della somministrazione e le relative condizioni.

Non vedo molto ragionevole un'annotazione in bianco. L'esercente è autorizzato di per sé alla somm.ne. L'annotazione serve per dire dove e quando può essere effettuata. Al limite, per gli itineranti, la cosa potrebbe essere aggirata inserendo nel Piano una previsione legata a particolari posteggi: chi si ferma lì (sempre rispettando le regole comunali) può effettuare la somm.ne vera e propria limitatamente a tot mq, ecc. avendo cura di installare ombrelloni ecc.

riferimento id:49036
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