1) In generale, si possono verificare due situazioni: a) all’evento, rappresentati dall’associazione partecipano gli associati alla stessa (caso raro); b) all’evento (caso frequente e che qui interessa), “rappresentati” dall’associazione in qualità di soggetto “organizzatore” e che produce istanza per occupare il suolo pubblico, documenti vari (piano sicurezza, ecc.); partecipano venditori vari (imprese individuali), espositori comm.li e non, esercenti l’attività di pubblico spettacolo (giostre, spettacolo, ecc.) e, di tutti questi, solo alcuni sono associati all’associazione dell’organizzatore (Pro Loco, associazione di commercianti senza fine di lucro, ecc.).
La problematiche sono:
a) Definire il corretto inquadramento amm.vo della natura della “rappresentanza” (mandato, procura o altro), delle conseguenti implicazioni e, in ultimo, della regolarità delle domande, quando associazioni varie senza finalità di lucro presentano istanza per lo svolgimento di mercatini, street food, spettacoli, eventi vari, ecc. in qualità di “organizzatori”, chiedendo altresì esenzioni dal pagamento del COSAP o agevolazioni, patrocinio comunale, ecc. per l’evento, in nome e per conto di tutti i partecipanti. Partecipanti composti sia da associati sia da imprese o soggetti non iscritti. Le domande sono: I) se sia corretto non fare distinzione tra iscritti e non iscritti all’associazione che organizza: sia in relazione alla documentazione da richiedere a dimostrazione della rappresentanza, alla sicurezza, ecc., sia nel rilasciare un’unica concessione all’occupazione del suolo pubblico all’organizzatore (per tutti i partecipanti), II) attribuire all’organizzatore benefici (si ribadisce, anche quando partecipano imprese commerciali non iscritte all’associazione), ecc.
b) Accade che associazioni di commercianti su area pubblica senza scopo di lucro, presentano istanza per organizzare un mercatino, uno street food, ecc., e in forza della finalità “senza scopo di lucro” chiedono di beneficiare delle agevolazioni di varia natura (esonero COSAP temporanea, consumo energia elettrica, pulizia, ecc.). Queste associazioni sono assimilabili in tutto, ad esempio, alla Pro Loco cittadina regolarmente iscritta, riconosciuta, ecc.?
Grazie.
il discorsdo è troppo lungo per affrontarlo sul forum.
cerco di fare una sintesi in attesa di altri contributi.
Sul patrocinio consistente nell’esenzione cosap ecc. dovrebbe essere affinato il relativo regolamento comunale. Ciò che può rilevare è la finalità della manifestazione unita alla qualità dei soggetti operanti. Se vi sono soggetti “impresa” che perseguono, quindi lo scopo di lucro vendendo servizi o beni al pubblico, allora è giusto che l’uso suolo pubblico, dato che è sottratto all’utilizzo consueto, sia sottoposto a canone. Anche i normali mercati rionali hanno una funzione di servizio alla comunità ma non per questo sono esenti da oneri.
Talvolta può accadere che si ala stessa PA a cercare un soggetto in grado di organizzare un evento con lo scopo di rivitalizzare una parte di città. In questo caso, nella scelta (procedura pubblica) può essere previsto un contributo in favore del soggetto. In pratica siamo di fronte a una “concessione di servizi” anche se, magari, non è applicato il codice degli appalti. La concessione di servizi è un istituto giuridico per il quale una PA provvede all'erogazione di servizi alla collettività (servizi pubblici) tramite l'attività di un soggetto terzo che si assume (almeno in parte – vedi appunto la possibilità del contributo pubblico) il rischio operativo connesso alla gestione del servizio. Quindi, alla base di tutto c’è un quid che è considerato, nella sua natura, “servizio pubblico”. Il soggetto terzo opera con una certa autonomia in base all’accordo con la PA.
In questo caso può accadere che il servizio pubblico non sia l’evento in sé ma la gestione dell’evento. Metti che il comune voglia organizzare una fiera su area pubblica con operatori commerciali di qualità e con determinate tipologie di prodotti. Il comune può agire in proprio oppure cercare un soggetto che sia capace di organizzare, promuovere l’evento, cercare gli operatori giusti. Il comune procederà con gara al fine di trovare il soggetto che, a seconda dei casi potrà essere sia un’impresa che un soggetto diverso.
Su questo puoi vedere la sentenza del CdS n. 2342/2013:
[i]… Nella fattispecie in esame, la convenzione stipulata ha ad oggetto l’uso del campo sportivo comunale per lo svolgimento di una attività di servizi, consistente nella esposizione e vendita di beni.
In relazione all’uso del campo sportivo si è in presenza di una concessione di bene pubblico, con la conseguenza che, in attuazione dei principi generali posti a tutela della concorrenza, devono essere seguite procedure di garanzia per la scelta del concessionario (Cons. Stato, V, 19 giugno 2009, 4035).
In relazione all’attività posta in essere, la stessa, come risulta dal testo della convenzione stipulata – essendo «rivolta principalmente ai cittadini residenti nel territorio di Larino», con assunzione del rischio di gestione e con imposizione, da parte del Comune, di specifici obblighi di servizio (ad esempio, consentire l’«accesso gratuito alle scuole») – integra gli estremi del servizio pubblico. Anche sotto questo aspetto devono, pertanto, essere seguite le regole generali previste nel caso in cui il Comune intende affidare a terzi la gestione di un servizio pubblico locale. È bene aggiungere che, anche qualora si volesse ritenere che l’attività posta in essere costituisca mera attività di impresa non avendo i doveri imposti natura regolatoria, in ogni caso l’amministrazione, venendo in rilievo la gestione di un bene pubblico, avrebbe dovuto seguire le regole dell’evidenza pubblica.
In definitiva, la Sezione ritiene che l’attività di gestione di una manifestazione fieristica su un campo sportivo comunale – implicando la gestione di un bene pubblico e lo svolgimento di una attività rivolta ai cittadini e non all’amministrazione – non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 5 della legge n. 381 del 1991, con la conseguenza che la scelta del gestore deve avvenire nel rispetto delle procedure amministrative poste a tutela della concorrenza…[/i]
La realtà è complessa e le declinazioni sono molteplici ma direi che la qualità del soggetto organizzatore non è poi così determinante. Occorre vedere che cosa viene realizzato, chi esercita su area pubblica e qual è il fine.
In altri casi può accadere che sia un’associazione (proloco ecc.) a proporre la comune un pacchetto completo. In questi casi il comune può avallare l’iniziativa motivando sull’assenza di domande concorrenti e sulla finalità con risvolti pubblici: rivitalizzazione / rigenerazione urbana. In ogni caso, se la proloco è capofila di una serie di operatori professionali che vendono al pubblico, non vedo perché questi non debbano pagare il suolo pubblico.
Per concludere, la regola generale (vedi TAR Catania n. 1375/2009 per altra fattispecie ma perfettamente traslabile) vorrebbe che l’iniziativa comunale:
- dovrebbe essere ad evidenza pubblica in ogni caso.
- Se tenuta fuori dal d.lgs. n. 50/2016 si applicano, in ogni caso, i principi di cui al RD n. 2440/1923 e art. 12 della legge n. 241/90, ai sensi del quale (vedi anche art. 192 TUEL):
La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.
L’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1
Si veda, ad esempio, la concessione di suolo pubblico singola o cumulativa ad un soggetto che rappresenta un insieme di operatori.
Ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 e delle linee guida di cui alla Delibera 26/10/2016, n. 1097 ANAC (vedi il caso di importi minori di 40.000 € - affidamento diretto) occorre mettere in atto procedure per l'affidamento che si basano su avvisi per indagini di mercato o formazione e gestione degli elenchi di operatori economici ai fini del confronto competitivo o del criterio di rotazione: in ogni caso c’è l’obbligo della motivazione (inoltre ci sarà un CIG e l’uso del MePA).
Ai sensi delle linee guida ANAC è auspicabile un avviso pubblico con l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.
L'onere motivazionale relativo all'economicità dell'affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza può essere soddisfatto mediante la valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici
Criterio OEPV è d'obbligo a parte per importi inferiori a 40.000 €, per il quale è comunque preferibile.
Per le procedure con CIG vedi questi esempi:
- http://www.comunefinale.net/il-comune/amministrazione-trasparente/item/4333-affidamento-in-concessione-del-servizio-di-organizzazione-e-gestione-della-fiera-di-aprile-2018.html
- http://www.comune.jesi.an.it/opencms/export/jesiit/sito-JesiItaliano/Contenuti/BandiGara/2017/visualizza_asset.html_587082490.html
- http://www.comune.camaiore.lu.it/it/bandi-archivio-storico/1915-gara-aperta-telematica-per-l-affidamento-in-concessione-del-servizio-per-l-organizzazione-e-gestione-delle-fiere-promozionali-da-tenersi-in-lido-di-camaiore-lungomare-europa-e-camaiore-centro-storico-per-la-durata-di-tre-anni-codice-cig-690898639c
Per procedure senza CIG vedi gli esempi dei vari municipi di Milano:
- https://www.comune.milano.it/dseserver/webcity/garecontratti.nsf/WEBAll/28ED2DC2BCE69FA8C1258321002B2F9F?opendocument
- https://www.comune.milano.it/dseserver/webcity/garecontratti.nsf/WEBAll/AF6B1A8336A92411C12582E40035B5F0?opendocument
- https://www.comune.milano.it/dseserver/webcity/garecontratti.nsf/WEBAll/E05D88C2365118B0C125831D00305817?opendocument
- https://www.comune.milano.it/dseserver/webcity/garecontratti.nsf/WEBAll/1A95AD76042670EDC12581B10036A5C2?opendocument
- https://www.comune.milano.it/dseserver/webcity/GareContratti.nsf/weball/1ADD582EAB64EA31C12582FF004C48DB?opendocument