Data: 2019-03-20 12:48:45

attività Taxi NCC svolta da veicoli diversi dalla categoria M1

Il D.L. 138 del 2011, convertito dalla L. 148 del 14.9.2011, all'art. 3, c. 11-bis, prevede "In conformità alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, sono invece esclusi dall'abrogazione delle restrizioni disposta ai sensi del comma 8 i servizi di taxi e noleggio con conducente non di linea, svolti esclusivamente con veicoli categoria M1, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59"; il successivo D.L. 1 del 2012, convertito dalla L. 27/2012 all'art. 1 comma 5 ha previsto "Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i servizi di trasporto pubblico di persone e cose non di linea", quindi, non specificando più, la categoria dei veicoli. Ciò premesso, si chiede se l'attività di N.C.C. svolta con veicoli diversi dalla categoria M1 (velocipede, motocarrozzette) sia soggetta a contingentamento, quindi con rilascio di autorizzazione previo bando pubblico oppure se può essere considerata liberalizzata e in base a che norma? 
Grazie in anticipo per il prezioso contributo.

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Data: 2019-03-20 18:10:28

Re:attività Taxi NCC svolta da veicoli diversi dalla categoria M1

La questione è stata dibattuta su questo forum in lungo e in largo.

L’art. 1, comma 1 del DL 1/2012 fa espressamente salvo quanto previsto dall’art. 3 del DL 138/2011.

Diciamo che la liberalizzazione di cui al DL 138/2011 è stata largamente ignorata e boicottata. Anche certa giurisprudenza, come il TAR Lazio, ha ignorato tale liberalizzazione non motivando bene in relazione a privati che avevano tentato la strada dell’esercizio attività extra contingentamento. Il DL 138/2011, infatti, non fa venir meno la necessità dei requisiti personali od organizzativi ma interviene nel contingentamento delle licenze.

Altri tribunali amministrativi, come il TAR veneto hanno sentenziato sulla impossibilità di una liberalizzazione selvaggia ma motivando su aspetti legati alla tutela di interessi pubblici rilevando e non sulla non applicabilità del DL 138/2011 tout court. Vedi TAR Venezia n. 1066/2016 e 230/2019. Il comune di Venezia adotta una serie di atti limitativi per l’esercizio dell’attività tramite natanti. Tali atti sono impugnati, fra i motivi di ricorso c’è anche quello afferente alla presunta liberalizzazione dell’esercizio svolto con mezzi diversi dagli M1 (i natanti sono diversi dagli M1). È vero che il TAR non accoglie il ricorso ma la motivazione non è formale come quella del TAR Roma, è basata sul fatto che la liberalizzazione del DL n. 138/11 trova un limite nella protezione della salute umana, nella conservazione dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale. Da tenere in conto che si tratta della città di Venezia. Vedremo come svilupperà il discorso il Consiglio di Stato (le sentenze sono state appellate).

Allego la DGR Sardegna n. 41/2015, l’unico esempio autorevole del recepimento della liberalizzazione. Guarda soprattutto la parte evidenziata

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