In terreno agricolo sede di attività di agricampeggio , l'indice di edificabilità per i bungalows da considerare è quello del regolamento edilizio comunale per zone agricole o, essendo una struttura ricettiva all'aperto ed autorizzata anche dall'Assessorato risorse agricole, decadono tali indici urbanistici e il calcolo va effettuato in base alla produttività e allo sviluppo dell'attività dell'imprenditore agricolo?
Addirittura il "decreto del fare " modica l'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo le parole "esigenze meramente temporanee", sono aggiunte le seguenti " ancorche' siano posizionati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformita' alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti.", fà rientrare tali strutture tra edilizia libera, quindi realizzabili senza nessun permesso a costruire.
Grazie
Il c.d. decreto del fare (il DL 69/2013) è stato dichiarato non costituzionalmente legittimo, fra altre cose, anche relativamente all’art. 41, comma 4. Vedi sentenza della C. Cost. n. 189/2015. L’articolo recitava:
[i]All'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo le parole «esigenze meramente temporanee», sono aggiunte le seguenti «ancorché siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti[/i].
La cosa, quindi, è da analizzare ai sensi delle eventuali norme regionali. Tuttavia, per considerazioni generali puoi vedere questa sentenza del Consiglio di Stato: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=33576.0
e questa: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=30634.0
La cosa deve essere verificata nei dettagli e tutto è legato all’interpretazione del concetto di temporaneità. Un conto sono le esigenze temporanee degli utilizzatori e un conto è la natura di manufatto perenne che soddisfa esigenze temporanee che si ripetono.
Nella regione Sicilia la legge di riferimento é la n 14/82 che disciplina i parchi campeggi, l'art 13 del decreto assessoriale ? Rimanda per gli aspetti urbanistici agli allegati A, B, C, D considerando in ambito agricolo, una sorta di lottizzazione chiusa, connessa con l'attività agricola e collegata alla multifunzionalità di detta attività che si sviluppa in lavorazione agricola tradizionale, ricettività, trasformazione e vendita diretta per le finalità della legge. A mio avviso si fa un errore concettuale dal momento che si considera come struttura agrituristica, così come intesa dall'art. 20 della legge regionale che si riferisce a immobili già esistenti e non del tutto deruti, mentre mi sembra di capire che trattasi dell'attività prevista al punto b della legge 3/2010 della quale ancora mancano i regolamenti attuativi per cui una circolare regionale nelle more di detti regolamenti, dice che in Sicilia si applica quanto previsto dalla normativa previgente.
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