Buonasera,
sono dipendente a tempo determinato e part time al 33,33% di un Comune, la durata del contratto è di 5 mesi, dal 01/02/2019 al 30/06/2019.
Per motivi personali non posso continuare il rapporto di lavoro e ho intenzione di presentare, domani 20/03/2019, le mie dimissioni.
Vorrei sapere, se possibile, di quanti giorni deve essere il preavviso di dimissioni per evitare di dover pagare qualcosa.
Presentandole il 20/03/2019 il preavviso parte lo stesso giorno oppure, essendo presentate dopo il 16 del mese, parte dal primo aprile?
Inoltre, considerando che ho ancora dei giorni di ferie da prendere, queste modificano la durata del preavviso oppure sono comprese come giorni di preavviso e posso tranquillamente usufruirne?
Grazie per le risposte.
Buonasera,
sono dipendente a tempo determinato e part time al 33,33% di un Comune, la durata del contratto è di 5 mesi, dal 01/02/2019 al 30/06/2019.
Per motivi personali non posso continuare il rapporto di lavoro e ho intenzione di presentare, domani 20/03/2019, le mie dimissioni.
Vorrei sapere, se possibile, di quanti giorni deve essere il preavviso di dimissioni per evitare di dover pagare qualcosa.
Presentandole il 20/03/2019 il preavviso parte lo stesso giorno oppure, essendo presentate dopo il 16 del mese, parte dal primo aprile?
Inoltre, considerando che ho ancora dei giorni di ferie da prendere, queste modificano la durata del preavviso oppure sono comprese come giorni di preavviso e posso tranquillamente usufruirne?
Grazie per le risposte.
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Trovi tutto qui:
http://www.tuttopa.it/viewtopic.php?f=8&t=6463
er il rapporto di lavoro a tempo determinato, il termine di preavviso è fissato in un giorno per ogni periodo di lavoro di 15 giorni contrattualmente stabilito e comunque non può superare i 30 giorni nelle ipotesi di durata dello stesso superiore all'anno, fatta eccezione per i seguenti casi (art. 19 c.c.n.l. 16 maggio 2001):•risoluzione automatica del rapporto, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale o, prima di tale data, comunque con il rientro in servizio del lavoratore sostituito (art. 19, comma 7, c.c.n.l. 16 maggio 2001);
•in qualunque momento del periodo di prova, ciascuna delle parti può recedere dal rapporto senza obbligo di preavviso nè di indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte e ove posto in essere dall'amministrazione deve essere motivato (art. 19, c. 10, c.c.n.l. 16 maggio 2001).