Buongiorno,
abbiamo un locale dove viene esercitato commercio al dettaglio + vendita di stampa quotidiana e periodica punto esclusivo.
Il fondo è di proprietà del soggetto X e la licenza del punto esclusivo + esercizio di vicinato è di proprietà del soggetto Y che lo ha dato in affitto d’azienda a Z.
La ditta Z recederà dal contratto di affitto di azienda e dal contratto di affitto del fondo.
Il soggetto Y se non affitta il ramo di azienda dovrà comunicare il subingresso entro 60 giorni?
Un nuovo soggetto Tizio vorrebbe affittare il fondo per svolgerci la stessa attività ma senza prendere il affitto il ramo di azienda da Y.
Se il soggetto Tizio fa una scia avvio vendita stampa quotidiana e periodica punti esclusivi + esercizio di vicinato perchè ha la disponibilità del fondo (preso in affitto da X) il soggetto Y che ha sola la licenza amministrativa ma non la disponibilità del fondo può fare opposizione/causa a questo nuovo avvio?
Altra cosa, noi abbiamo una deliberazione fatta nel 2011 in cui per l’attività di vendita stampa quotidiana e periodica di cui al D.Lgs. 170/2001 si delibera che non è più soggetta a restrizioni relative al rispetto delle distanze minime obbligatorie tra le attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio e al rispetto dei limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolato sul volume delle vendite a livello territoriale sub-regionale.
Sempre in questa delibera si considerano superati I contingenti numerici e la zonizzazione comunale.
E’ entrata in vigore la nuova L.R. 62/2018 la nostra delibera è sempre valida?
La nuova legge 62/2018 che finalmente riconosce la Scia, all’art. 30 comma 4 comma 5 dice “ il comune può individuare zone del territorio alle quali applicare le disposizioni assunte con l’intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’art. 4-bis comma 3 D.Lgs. 170/2001”
Noi non abbiamo individuato niente siamo liberalizzati su tutto il territorio?
In sostanza ci possono essere 2 punti esclusivi in due fondi vicini?
[i]Buongiorno,
abbiamo un locale dove viene esercitato commercio al dettaglio + vendita di stampa quotidiana e periodica punto esclusivo.
Il fondo è di proprietà del soggetto X e la licenza del punto esclusivo + esercizio di vicinato è di proprietà del soggetto Y che lo ha dato in affitto d’azienda a Z.
La ditta Z recederà dal contratto di affitto di azienda e dal contratto di affitto del fondo.
Il soggetto Y se non affitta il ramo di azienda dovrà comunicare il subingresso entro 60 giorni?[/i]
[b]A parere mio no. Tecnicamente parlando il subingresso si verifica quando Tizio trasferisce a Caio l’azienda (per affitto, per vendita ecc.). Quando Caio interrompe il contratto di affitto, l’azienda torna nella disponibilità di Tizio senza necessità di altri atti o contratti. Ciò è coerente con la prassi evidenziata già da anni dal MiSE e, recentemente, dalla Regione Toscana con il comma 3 dell’art. 90 della LR 62/2018. Come dice il Mise:
[b]la normativa nazionale in materia di commercio, in premessa citata, non dispone espressamente che il titolare dell’attività debba necessariamente procedere alla reintestazione prima di poter trasferire la proprietà dell’azienda per atto tra vivi al successivo proprietario…[/b] (naturalmente la cosa vale anche per l’affitto, il Mise stava rispondendo a una domanda sulla compravendita)
Quindi, Tizio, se non vuole esercitare l’attività, potrà attendere (senza comunicare reintestazione) per poi fare un altro contratto con un nuovo affittuario. Resta inteso che il mancato esercizio per più di un anno porta alla decadenza ex art. 125 del Codice Regionale.[/b]
[i]
Un nuovo soggetto Tizio vorrebbe affittare il fondo per svolgerci la stessa attività ma senza prendere il affitto il ramo di azienda da Y.[/i]
[b]Ma quindi Z era in sub-locazione? Da quello che dici si evincerebbe che X ha locato l’immobile a Y e Y oltre ad affittare l’azienda a Z ha proceduto alla sub-locazione vero lo stesso. Altrimenti come faceva Z a stare lì usando l’azienda di Y? Se viene meno la sub-locazione resta attiva la locazione.[/b]
[i]Se il soggetto Tizio fa una scia avvio vendita stampa quotidiana e periodica punti esclusivi + esercizio di vicinato perchè ha la disponibilità del fondo (preso in affitto da X) il soggetto Y che ha sola la licenza amministrativa ma non la disponibilità del fondo può fare opposizione/causa a questo nuovo avvio?[/i]
[b]Quindi se quello che ho appena scritto NON è vero (magari mi spieghi meglio le dinamiche) e Y non ha la disponibilità giuridica del fabbricato allora non vedo come il nuovo soggetto Tizio potrebbe essere condizionato da Y. Tizio non ha rapporti contrattuali con Y; Y non ha rapporti contrattuali con X, quindi Tizio e X possono concludere liberamente un contratto di locazione affinché Tizio possa avviare ex novo l’attività commerciale.[/b]
[i]Altra cosa, noi abbiamo una deliberazione fatta nel 2011 in cui per l’attività di vendita stampa quotidiana e periodica di cui al D.Lgs. 170/2001 si delibera che non è più soggetta a restrizioni relative al rispetto delle distanze minime obbligatorie tra le attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio e al rispetto dei limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolato sul volume delle vendite a livello territoriale sub-regionale.
Sempre in questa delibera si considerano superati I contingenti numerici e la zonizzazione comunale.
E’ entrata in vigore la nuova L.R. 62/2018 la nostra delibera è sempre valida?
La nuova legge 62/2018 che finalmente riconosce la Scia, all’art. 30 comma 4 comma 5 dice “ il comune può individuare zone del territorio alle quali applicare le disposizioni assunte con l’intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’art. 4-bis comma 3 D.Lgs. 170/2001”
Noi non abbiamo individuato niente siamo liberalizzati su tutto il territorio?
In sostanza ci possono essere 2 punti esclusivi in due fondi vicini?[/i]
[b]La delibera, in effetti, ha poco senso ma può essere ancora valida nel senso di affermare, con maggiore precisione, che la SCIA prevista dalla LR, nel tuo comune, è una SCIA che prescinde da ogni qualsivoglia condizione quali-quantitativa (quindi ok "n" punti vicini fra di loro). In ogni caso, finché non sarà raggiunta l’Intesa citata, non ha senso individuare le zone indicate dalla LR. Giurisprudenza insegna che il rimando all’intesa vincola in modo assoluto le amministrazioni: (nel caso di specie) solo l’intesa potrà prevedere [i]i parametri e criteri qualitativi affinché sia garantita, a salvaguardia dei motivi imperativi di interesse generale connessi alla promozione dell'informazione e del pluralismo informativo, una presenza capillare ed equilibrata dei punti vendita sul territorio nazionale[/i].
Dopo che sarà raggiunta L’intesa la tua delibera acquisterà maggiore forza: se non andrai a modificarla vorrà dire che non intenderai perimetrare le parti di territorio in cui applicare i parametri e i criteri dell’Intesa.[/b]