Buongiorno,
riporto in questa sezione una mia richiesta che avevo inserito in un'altra sezione....
La Polizia municipale ha comunicato a questo Suap la non regolarità del durc di un operatore del mercato. Quindi ho fatto l'avvio del procedimento per la decadenza se non regolarizza entro 180 giorni. Senza sospensione: mi confermate che questo significa che l'operatore può continuare a partecipare al mercato?
Tuttavia l'art. 44 della legge prevede che "La partecipazione da parte di imprese a mercati, mercati straordinari, fiere, fiere promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario, è subordinata alla verifica di regolarità contributiva" (fra l'altro, in virtù di questo articolo, la polizia municipale effettua un controllo sul Durc sia per gli spuntisti sia per gli operatori a posto fisso): è possibile quindi far partecipare al mercato l'operatore non in regola (purchè gli sia stato fatto l'avvio del procedimento)?
grazie per l'aiuto!
[i]Buongiorno,[/i]
[b]Ciao Elena[/b]
[i]riporto in questa sezione una mia richiesta che avevo inserito in un'altra sezione....
La Polizia municipale ha comunicato a questo Suap la non regolarità del durc di un operatore del mercato. Quindi ho fatto l'avvio del procedimento per la decadenza se non regolarizza entro 180 giorni. Senza sospensione: mi confermate che questo significa che l'operatore può continuare a partecipare al mercato? [/i]
[b]
Certo, la ratio della nuova norma è proprio quella di consentire all’operatore irregolare la continuazione dell’esercizio così da provvedere meglio al rientro dei debiti verso INPS. E’ una cosa venuta fuori proprio dal dibattito consiliare. [/b]
[i]Tuttavia l'art. 44 della legge prevede che "La partecipazione da parte di imprese a mercati, mercati straordinari, fiere, fiere promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario, è subordinata alla verifica di regolarità contributiva" (fra l'altro, in virtù di questo articolo, la polizia municipale effettua un controllo sul Durc sia per gli spuntisti sia per gli operatori a posto fisso): è possibile quindi far partecipare al mercato l'operatore non in regola (purchè gli sia stato fatto l'avvio del procedimento)?
grazie per l'aiuto![/i]
[b]La cosa è ingarbugliata e ne ho parlato alle ultime giornate formative.
L’art. 44, comma 4 riguarda gli operatori di altre regioni. È chiaro che si tratta di partecipazioni estemporanee. E comunque, da sempre ho fatto notare che se non verifichi il DURC a un operatore lombardo perché nella sua regione c’è la verifica DURC, allora non devi farlo neppure verso un operatore toscano dato che anche in Toscana c’è la verifica: il contrario sarebbe un fatto discriminante.[/b]
[b]L’art. 44, comma 5 ha senso (per non confliggere proprio con il comma 4) se si rivolge ai soggetti non abilitati. Nota che al comma 4 si parla di soggetti abilitati mentre al comma 5 si parla di imprese. Se non fosse così, il comma 5 avrebbe una portata applicativa che vanificherebbe la specificazione del comma 4. Ciò è confermato dalla vecchia circolare regionale di cui alla DGR 223/2012 dove, fra le altre cose, si diceva: [i]L’obbligo è previsto sia nei confronti delle imprese abilitate all’esercizio del commercio su aree pubbliche che nei confronti delle altre imprese qualora partecipino a manifestazioni commerciali su aree pubbliche[/i].[/b]
[b]Rammenta che la nuova LR non prevede più né il controllo periodico né il controllo allo spuntista/itinerante[/b]
[b]Vedi qua:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=48233.0[/b]
Ti ringrazio per la risposta. Quind,i se ho capito bene, il comma 5 non si riferisce ai concessionari del mercato?
riferimento id:49002questa la mia interpretazione, altrimenti sarebbe inutile il comma 4. Certo è che sarebbe bene sancire nel regolamento o in atto a contenuto generale le modalità di verifica così da non cadere nell'arbitrarietà
riferimento id:49002