Ciao, chiedo se nell'ambito di una somministrazione temporanea di alimenti e bevande da parte di un'associazione ONLUS è possibile vendere e quindi sommnistrare vino sfuso (al bicchiere) e/o liquori (quindi superalcoolici).
Credo ci sia una netta distinzione fra le due categorie, ma vado ad intuito perchè non riesco a a trovare nulla a livello di normativa.
Mi puoi indicare qualcosa in merito?
Stessa cosa vale anche per la vendita di vino e/o liquori in confezioni chiuse?? Sempre su area pubblica, intendo. ::) :-X ;D
Grazie mille,
Fulvia
Ciao, chiedo se nell'ambito di una somministrazione temporanea di alimenti e bevande da parte di un'associazione ONLUS è possibile vendere e quindi sommnistrare vino sfuso (al bicchiere) e/o liquori (quindi superalcoolici).
Credo ci sia una netta distinzione fra le due categorie, ma vado ad intuito perchè non riesco a a trovare nulla a livello di normativa.
Mi puoi indicare qualcosa in merito?
Stessa cosa vale anche per la vendita di vino e/o liquori in confezioni chiuse?? Sempre su area pubblica, intendo. ::) :-X ;D
Grazie mille,
Fulvia
[/quote]
PREMESSA:
Il Comune nel concedere il suolo pubblico può dare le prescrizioni che ritiene più opportune anche vietando del tutto o parzialmente la vendita o somministrazione di alcolici (anche ai sensi dell'art. 42 comma 4 della LR 28/2005).
RISPOSTA:
La risposta sarebbe articolata e complessa e mi limito a dirti che, pur in presenza di una norma che vieta espressamente la vendita e somministrazione di alcolici durante le feste DI FATTO molte amministrazioni l'hanno DISAPPLICATA (Paradossale disapplicazione di una norma comunitaria!!!!) di fatto (non applicazione) o prevedendo la possibilità di somministrazione in specifica ordinanza.
Ecco i riferimenti:
La Legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008), pubblicata sulla G.U. n. 161 del 14.7.2009,
aveva introdotto, nella legge n. 125/2001 (“Legge quadro in materia di alcol e di problemi
alcolcorrelati”), l’art. 14-bis che detta, al comma 1, nuove regole per la vendita e la
somministrazione di bevande alcoliche sulle aree pubbliche. “La somministrazione di alcolici ed il
loro consumo sul posto, dalle ore 24 alle ore 7, possono essere effettuati esclusivamente negli
esercizi muniti della licenza prevista dall’articolo 86, primo comma, del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni”.
Il comma 2 dell’art. 14-bis, è stato da ultimo modificato dall’art. 34 della legge di attuazione della
legge comunitaria 2009, e pone un ulteriore divieto alla vendita e alla somministrazione di
bevande alcoliche sulle aree pubbliche e spazi pubblici.
“2. Chiunque vende o somministra alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli
esercizi di cui al comma 1, dalle ore 24 alle ore 7, fatta eccezione per la vendita e la
somministrazione di alcolici effettuate in occasione di fiere, sagre, mercati o altre riunioni
straordinarie di persone ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione
o il commercio di prodotti tipici locali, previamente autorizzate, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. Se il fatto è commesso dalle ore 24 alle
ore 7 attraverso distributori automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
5.000 a euro 30.000. Per le violazioni di cui al presente comma è disposta anche la confisca della
merce e delle attrezzature utilizzate”.
Questa nuova disposizione vieta la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche sulle aree
pubbliche dalle ore 24 alle ore 7 ma, a differenza di quanto indicato precedentemente dalla legge
di attuazione della comunitaria 2008, prevede la deroga per la vendita e la somministrazione di
alcolici effettuate in occasione:
• Di fiere, sagre, mercati,
• Di altre riunioni straordinarie di persone
• Di manifestazioni.
Dalla deroga sono esclusi unicamente i commercianti mentre effettuano attività di vendita in forma
itinerante.
L’inottemperanza al divieto di vendita e di somministrazione alcolici su aree pubbliche è sanzionata
con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000 e un pagamento in
misura ridotta pari ad euro 4.000, somma che aumenta fino ad eco 10.000 se la violazione viene
commessa dalle 24 alle 7 con distributori automatici.
Il comma 2 dell’art. 14-bis, inoltre, stabilisce che “Per le violazioni di cui al presente comma è
disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate”. Trattasi di una sanzione
accessoria obbligatoria che impone all’organo di polizia di procedere al sequestro cautelare, ai
sensi dell’art. 20 della legge n. 689/1981.
La Camera ha approvato in proposito un Ordine del giorno, il quale, “premesso che
la norma in questione potrebbe prestarsi a ingenerare equivoci e incertezze in sede interpretativa
quanto all'ambito di applicazione delle sanzioni ivi previste, per cui potrebbero risultare penalizzate
attività che - nell'intenzione del legislatore - non devono incorrere nelle medesime sanzioni,
impegna il Governo a chiarire che le disposizioni richiamate al primo periodo del citato
comma 2 non si applicano alle attività di vendita o somministrazione di bevande alcoliche in
occasione di manifestazioni, sagre, fiere o feste paesane previamente autorizzate ovvero in
occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione ed il commercio di prodotti
tipici locali, come anche alle attività di vendita e somministrazione di bevande alcoliche su
aree pubbliche da parte di venditori ambulanti autorizzati. (9/2320-bis-B/1.Pini, Gozi).
Ulteriori info:
http://www.comune.udine.it/opencms/opencms/release/ComuneUdine/comune/normativa/guida_att_econ_2010/17433.pdf
http://www.confesercentiparma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=250:divieto-somministrazione-alcolici-il-ministero-dello-sviluppo-economico-con-una-risoluzione-salva-gli-ambulanti-e-le-manifestazioni-su-aree-pubbliche&catid=55:informazioni-sindacali&Itemid=98
Ecco le polemiche sulla normativa:
http://blog.firenze-online.com/mangiare/2873/i-trippai-possono-vendere-vino-ed-alcolici/