Data: 2019-03-19 08:28:39

Autorizzazione Unica Ambientale. Competenza.

Buongiorno, mi chiamo Rosario Di Corato e scrivo da un piccolo Comune della provincia di Foggia. Sono un ex Comandante della P.M., adesso mi occupo del settore suap che a livello di difficoltà non ha niente da invidiare al difficilissimo compito di Comandante della P.M., specialmente se svolto in un piccolo Comune. Vengo subito al problema.
Un cittadino titolare di un autolavaggio self service, ha inviato una SCIA per rinnovo di autorizzazione allo scarico in fognatura delle acque reflue con contestuale richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale. Ho trasmesso la documentazione alle Autorità competenti (Provincia per l'AUA e Acquedotto Pugliese per lo scarico in fogna). dopo qualche mese, L'Acquedotto pugliese ha inviato il proprio parere positivo. La Provincia di Foggia, tramite un suo dirigente, ha inviato l'archiviazione del procedimento, adducendo le seguenti motivazioni: "In riferimento all’istanza presentata in data 4 maggio 2018, prot. n. 2018/0000027147, tesa all’espletamento della procedura di Autorizzazione Unica Ambientale di cui all’oggetto, si comunica che, le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni allo scarico nelle pubbliche fognature sono esercitati dagli enti gestori delle stesse. Pertanto si procederà all’archiviazione della pratica."
In risposta a tale decisione ho inviato una lettera nella quale ho cercato di chiarire che l'AUA è competenza esclusiva della Provincia e che la semplice autorizzazione rilasciata dall'ente gestore è cosa diversa dall'AUA. Mi è stata inviata nuova archiviazione con le seguenti motivazioni: "“…….omissis, Il D.P.R. 59/2013 del 13 marzo 2013 [Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35], che disciplina l’operatività dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), ha natura regolamentare. Secondo la gerarchia delle fonti, i regolamenti sono norme di rango secondario e quindi, come tali, sono subordinati alle leggi ordinarie e disciplinano materie non regolamentate.
Il D.P.R. 59/2013 di fatto non ha modificato il predetto dispositivo normativo che è rimasto pertanto invariato.
A questo vi è da aggiungere inoltre che, ad oggi, la Regione Puglia non ha ancora provveduto a legiferare in materia, restando quindi confermato quanto disposto dall'art. 124 comma 7 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
Alla luce di quanto rappresentato siamo spiacenti di comunicare che la pratica resta archiviata così come già comunicato con nota del 10/01/2019 ns. prot. n. 1245."
Ora, io sono convinto che gli uffici della Provincia debbano rilasciare l'AUA e il Suap debba rilasciare il provvedimento finale, tenendo conto delle autorizzazioni e dei pareri degli uffici coinvolti nel procedimento ma, alla luce dei dinieghi fatti dal dirigente della Provincia di Foggia, ho adottato il provvedimento che allego. Cosa ne pensate?

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