Data: 2019-03-15 11:34:21

Cav e divieto di offerta di servizi propri delle strutture alberghiere.

Il comma 3 dell’art. 57 LR 86/2016 riporta:
“La gestione di case e appartamenti per vacanze non comprende(…) [b] l’offerta di servizi propri delle strutture alberghiere[/b]”.

Un CAV è costituito da 4 appartamenti affittati in maniera unitaria ad un unico gruppo, solitamente plurifamiliare.
Per permettere agli ospiti di potersi ritrovare tutti insieme in un unico ambiente attrezzato con cucina, sarebbe intenzione del proprietario quella di ristrutturare un locale adiacente da destinare a tale scopo.
Tale fabbricato:
• diverrebbe normale dotazione aggiuntiva del CAV con funzione di locale di ritrovo e socializzazione;
• potrebbe essere liberamente ed autonomamente utilizzato dagli ospiti durante il soggiorno nella struttura;
ed inoltre:
• le chiavi dello stesso verrebbero consegnate agli ospiti unitamente a quelle degli appartamenti;
• non verrebbe richiesto alcun corrispettivo aggiuntivo per l’utilizzo del locale;
• il proprietario non interverrebbe in alcuna maniera nel suo utilizzo, ma tutto sarebbe lasciato alla libera iniziativa degli ospiti, che potrebbero anche decidere di non usufruirne;
Con riferimento a quanto sopra specificato chiedo se l’uso del locale di ritrovo e socializzazione così come sopra descritto, costituisca o meno “offerta di servizi propri delle strutture alberghiere”
Grazie per la risposta

riferimento id:48974

Data: 2019-03-15 17:13:28

Re:Cav e divieto di offerta di servizi propri delle strutture alberghiere.

Riporto le disposizioni relativo al cos di specie per tutti i lettori del forum.

Art. 57, comma 3 della LR 86/2016
[i]La gestione di case e appartamenti per vacanze non comprende la somministrazione di alimenti e bevande e l'offerta di servizi propri delle strutture alberghiere.[/i]

Art. 49, comma 3 del DPGR n. 47R/2018
[i]Rientrano tra le dotazioni delle case e appartamenti per vacanze, qualora la casa o appartamento sia parte di un immobile condominiale, le dotazioni proprie dell’immobile, quali spazi aperti attrezzati a verde per uso collettivo, parcheggi comuni, piscina ad uso comune, il cui accesso è riservato ai condomini e gratuito.[/i]

La legge regionale non detta limiti quantitativi per le CAV. Metti che Tizio possieda un grattacielo con “n” appartamenti, questo può destinare tutti gli “n” appartamenti all’esercizio dell’attività.
Dall’altra parte la regione vuole evitare che quella struttura possa, nei fatti, diventare una struttura alberghiera (la destinazione d’uso civile abitazione non sarebbe più conforme) e questo accadrebbe se Tizio si mettesse ad erogare i servizi che sono “propri” delle strutture ricettive alberghiere. Il divieto è finalizzato all’erogazione dei servizi [b]verso[/b] il cliente: il cliente chiede la cena, l’esercente la somministra al cliente facendosela pagare; il cliente chiede il servizio lavanderia / custodia / trattenimento / organizzazione escursioni, ecc.

Là dove non c’è servizio ma uso di un accessorio proprio del fabbricato (piscina, bbq, ecc.) e tale uso non è “erogato” ma compreso nel prezzo e a discrezione del cliente che, al più, ne usufruisce autonomamente, allora non si tratta di “offerta di servizi”. Questa interpretazione è stata, in qualche modo, fatta propria anche dalla Regione con l’art. 43 comma 3 citato sopra. La ratio è proprio quella indicata.

Quindi lo spazio di cui parli, a apere mio, non un servizio.

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