Data: 2019-03-15 10:49:10

sospensione casa vacanza

Ho una casa vacanza che aveva comunicato nel 2013 la sospensione dell'attività all'ufficio turistico ma nulla al suap (è emerso adesso).
Riguardando la lr 42/2000 non mi pare di trovare una disposizione che li obbligava alla comunicazione di sospensione a differenza della lr. vigente.
Se così fosse in questo caso per essere in regola deve farmi una comunicazione spiegando la situazione? esiste un limite massimo del periodo di sospensione?
grazie.

riferimento id:48973

Data: 2019-03-18 20:56:53

Re:sospensione casa vacanza

In effetti, la vecchia legge 42/00 non disponeva circa sospensione né cessazione. Tuttavia, qualche comune si rifaceva al DPGR 18R/2001, art. 42-bis:
[i]comma 3. In caso di attività non continuativa, il titolare della struttura comunica al comune, prima della riapertura, eventuali variazioni, compreso i nuovi periodi di apertura.
comma 5. Il comune, entro cinque giorni dal ricevimento, trasmette alla provincia copia della denuncia di inizio attività, le eventuali variazioni degli elementi della denuncia e la comunicazione di cessazione dell'attività.[/i]

Alle disposizioni citate si poteva poi agganciare la sanzione di cui all’art. 68, comma 4 della LE 42/00:
[i]4. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 600,00 euro chi violi gli obblighi di cui al presente capo o della corrispondente parte del regolamento di cui all'articolo 158 non altrimenti sanzionati.[/i]

In ogni caso, a distanza di tutto questo tempo, non vedo opportuno sanzionare. Aggiungo che forse è anche impossibile sanzionare dato che si potrebbe ritenere che l’accertamento della fattispecie c’è stato molto prima di 90 giorni fa e quindi è scaduto il termine per la notifica del verbale.

Aggiungo che, in punta di diritto, la norma del 2016 non può essere retroattiva, quindi ho dei dubbi che l’attività già sospesa dovesse effettuare la comunicazione di cessazione all’entrata in vigore della LR 86/16. Magari puoi mandare una PEC e chiedere se la struttura è considerarsi cessata o sospesa, invitando il privato a comunicare il perdurare della sospensione o la data di re-avvio. Forse hai già verificato in CCIAA lo stato dell’impresa...

La LR non prevede un termine massimo per la sospensione. Lo fa per le agenzie di viaggio, ad esempio, ma non per le strutture ricettive. Le strutture ricettive da sempre sono esenti dall’applicazione dell’art. 99 TULPS (vedi la vecchia legge 135/01) e quini va da sé che la varie norme regionali non abbiamo previsto conseguenze per la prolungata sospensione.

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