Buonasera siamo a porre il seguente quesito:
una ditta individuale già titolare di scia per l’attività di estetista vorrebbe nella persona del suo titolare svolgere la stessa attività per alcuni giorni alla settimana presso un centro benessere anch’esso già titolare di scia per l’attività di estetista.
Siamo a chiedere, in tale fattispecie, quali sono gli adempimenti da porre in essere (ove necessari) presso il Suap/Usl.
cordiali saluti
luciano
Non comprendo bene dalla domanda. Tizio, imprenditore individuale esercitante l'attività di estetica presso la propria sede, è stato contatto da un centro benessere affinché:
- vada ad aprire all'interno dello stesso centro una seconda sede dell'impresa individuale
- vada a fare il dipendente del centro benessere
- vada ad esercitare secondo quello che può essere definito un affitto di poltrona
Nel primo caso si tratta di un esercizio congiunto paritario. Tizio presenterà una norma SCIA per avvio attività di estetica. Fra di loro risolveranno le questioni contrattuali sull'uso degli immobili (affitto, sub-affitto, comodato, ecc.)
Nel secondo caso non vedo la necessità di procedure
Nel terzo caso, prassi vuole che occorra comunque una SCIA per l'esercizio dell'attività. La fattispecie non è mai stata disciplinata in modo esplicito e, al netto delle innumerevoli circolari o approfondimenti tematici (vedi qua, ad esempio: https://www.tuttocamere.it/files/artigianato/CNA_Affitto_Poltrona.pdf ) può essere paragonata al c.d. affidamento di reparto commerciale: le aziende restano due e la fattispecie deve essere proceduralizzata (non se esiste questo termine ma ormai l'ho usato :-)
Rammenta che la legge (vedi legge 1/90 come modificata dal d.lgs. n. 59/2010/d.lgs. n. 147/2012) prevede che per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetica. Il responsabile tecnico è iscritto nel repertorio delle notizie economico amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio di attività.
Quindi, se Tizio lascia la sede della sua impresa per qualche giorno, quella sede resta senza RT (immagino sia così) e quindi, in quella sede è precluso l'esercizio dell'attività in assenza di altra designazione