Buonasera, sono un NCC e chiedo se un regolamento comunale può essere in contrasto con la legge nazionale 21/92. Tramite atto notarile di cessione di ramo d'azienda, un collega mi ha ceduto la sua autorizzazione NCC rilasciata nel mio stesso comune nel 2012, io sono già titolare di altre di altre 2 autorizzazioni rilasciate dallo stesso comune nel 2012 a seguito di bando. Negli anni successivi il comune ha modificato il regolamento che ora prevede la seguente descrizione: "Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi [color=red]ovvero per l'esercizio del servizio di noleggio auto con conducente[/color] ovvero il cumulo della licenza per il servizio taxi con quella di noleggio auto con conducente. La domanda è la seguente: può il comune negarmi il subentro per quanto descritto nel regolamento, rispetto al cumulo previsto dalla Legge? nel caso, quali sono le possibili alternative?
riferimento id:48958A parere mio il regolamento comunale non può essere “esplicitamente” in contrasto con la legge. Il regolamento è una fonte del diritto gerarchicamente inferiore alla legge. Il regolamento può ulteriormente disciplinare una materia nei limiti e nei modi indicati dalla legge o dalle leggi di riferimento. Se una legge dispone una precisa condizione, termine, divieto ecc. allora, va da sé che un regolamento non possa disporre la stessa cosa ma in senso opposto. In questo caso non si tratterebbe di concetti applicativi o ultronei ma di un esplicito contrasto che porterebbe ad una c.d. antinomia interpretativa: due disposizioni disciplinano la stessa fattispecie ma in senso opposto, a quale disposizione obbedire? È chiaro che occorre allinearsi alla fonte normativa più autorevole: la legge.
Il comune, riconoscendo l'antinomia, potrebbe indicare (parere, delibera, ecc.) che il regolamento non è applicabile là dove in contrasto con la legge e quindi non dare seguito a quella disposizione. In alternativa occorre impugnare davanti al TAR il provvedimento con il quale viene negato il subingresso e, contestualmente, in via incidentale, anche la disposizione in contrasto con la legge.
La quaestione è dibattuta, sul web pui trovare molta dotrina come questa:
https://www.iris.unina.it/retrieve/handle/11588/694860/152865/La%20disapplicazione%20dei%20regolamenti%20alla%20luce%20dei%20pi%C3%B9%20recenti%20sviluppi%20dottrinari%20e%20giurisprudenziali.pdf
T[b]AR Roma n. 11636/2015[/b]:
[i] In primo luogo, la Sezione ha ricordato che “la potestà regolamentare degli Enti locali non è libera, bensì può esplicarsi esclusivamente al fine di disciplinare l’esercizio delle funzioni loro attribuite da norme di legge primaria (art.117, comma 6, Cost., secondo cui “I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.”). Pertanto[...] in una materia che è regolata, per gli aspetti relativi all’accesso alla professione e alla regolazione della concorrenza, nonché ai principi fondamentali in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, direttamente dalla legge dello Stato, non vi è spazio alcuno per l’esplicarsi della potestà regolamentare comunale, salvo che la stessa legge statale, ovvero quella regionale, provvedano ad allocare a livello comunale le correlate funzioni amministrative”.
La Sezione ha quindi precisato che la tutela della concorrenza (che, all’epoca, era stata invocata dall’amministrazione capitolina per giustificare l’intervento regolatorio oggetto di impugnativa), “è materia che rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato al quale spetta, conseguentemente, anche di disciplinare l’esercizio delle corrispondenti funzioni amministrative, scegliendo il livello di governo che, secondo il principio di sussidiarietà, appare più adeguato all’esercizio delle funzioni medesime.
Tuttavia, nella materia in esame, neanche in occasione delle modifiche apportate alla l. n. 21 del 1992, in precedenza scrutinate, sono state affidate ai Comuni funzioni assimilabili ovvero connesse a quelle di “regolazione” della concorrenza.
Semmai [...] sono stati loro affidati compiti di contrasto dell’abusivismo nel settore, dei quali, a parere del Collegio, rappresenta una esemplificazione il già citato art. 5 – bis, comma 1, della l. n. 21 del 1992 […]
[/i]
La ringrazio per la celere ed esaustiva risposta e spero di trovare il buon senso da parte dell'amministrazione comunale. in ogni caso terrò informato questo forum sugli sviluppi.
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