Agli atti dell’ufficio commercio risulta in essere un’attività di C.A.V. gestita dalla ditta X a titolo di affitto di azienda.
Da circa 3 anni detto immobile è di fatto stato adibito a struttura di accoglienza temporanea per cittadini extra comunitari.
Il gestore dell’attività di CAV dovrebbe comunicare che l’immobile è temporaneamente adibito a questo scopo ? Va bene che l’attività di C.A.V. non venga cessata e che pertanto possa riprendere regolarmente una volta che cesserà l’adibizione temporanea a struttura di accoglienza ?
Esiste un termine massimo decorso il quale il titolo abilitativo dell’attività ricettiva incorre in decadenza?
Grazie per l’aiuto, un saluto
Non conosco la normativa sulle strutture di accoglienza temporanea per cittadini extra-comunitari. In ogni caso, resta il fatto che la CAV è eserciata in civili abitazioni. Se viene meno l'attività di CAV tornano ad essere delle civili abitazioni.
Per quanto scrivi posso dirti che la norma prevede due possibilità: la comunicazione di cessazione opure la comunicazione di sospensione attività (se la sospensione dure + di 15 gg). Una delle due andava effettuata. Vedi artt. 62 e 63 della LR. L'assenza della comunicazione potrebbe essere punita ai sensi dell'art. 74, comma 4
Ho lo stesso caso per un affittacamere non professionale che da circa 2 o addirittura 3 anni sta effettuando lo stesso servizio di struttura per accoglienza extracomunitari e non mi ha mai fatto nessuna comunicazione in merito; che facciamo sanzioniamo in base alla nuova normativa (L.R. 86/2016) sul turismo?
riferimento id:48956Che ti devo dire... la sanzione è applicabile a meno che non sia decorso il termine di 90 per la notifica del verbale ex art. 14 della legge 689/81.
Magari non è sostenibile che solo ora la PA è venuta a conoscenza del fatto, sarebbe un "accertamento" la cui durata non sarebbe sostenibile.
vedi qua come esempio di approfondimento sul tema:
http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2016/02/29/termine-per-notificare-l-illecito-amministrativo-i-90-giorni-sono-flessibili
vedi qua per altri aspetti: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=48973.0