Data: 2019-03-13 11:26:30

ATTIVITA' RICETTIVE. VALUTAZIONI IGIENICO SANITARIE DI COMPETENZA ASL

Nell’ottobre 2017 è  cessata attività di Albergo Ristorante operante da moltissimi anni.
Nei medesimi locali una Società snc. ha trasferito la propria attività di Albergo Ristorante  attiva in paese limitrofo, destinando una porzione degli stessi ad attività di Affittacamere.
Tali avvio di attività sono state oggetto da parte della competente Azienda USL  - Unità Funzionale Igiene Pubblica e della Nutrizione – di precisazioni  di ordine igienico sanitario, sollecitanti la “messa a norma” dei locali prima della loro destinazione  ad uso ricettivo, riadeguando  gli stessi ai nuovi requisiti igienico sanitari.
Tale affermazione trae spunto sicuramente nella vigente  normativa che così impone:  “Quando non vi è subingresso ma avvio di nuova attività  NON HA RILEVANZA che l’attività avviata sia analoga a quella svolta da altro soggetto, in quanto è obbligo applicare le NORME ATTUALMENTE VIGENTI, anche se purtroppo, più restrittive o impeditive, comprese quelle sulla destinazione d’uso, altezze, superfici, rapporti aeroilluminanti, ecc.” - (ricordo bene questo commento ma non riesco a ricordare dove lo avevo letto. Puoi ricordarmi tu?)
Alla luce di quanto sopra, il tecnico dell'attività ricettiva ritiene che tale norma possa essere  superata da dichiarazione  di professionista che, come previsto dalla L.R. toscana 65/2014 - art. 141) ed assumendosi le responsabilità derivanti da una diversa interpretazione, della ASL competente, possa dirigere verso una diversa valutazione .  In sede di accoglimento della pratica questo servizio dovrebbe rilevare che tale dichiarazione non è di pertinenza in quanto è la ASL la sola interessata all'assolvimento delle valutazioni igienico sanitarie .
Mi puoi consigliare quale modalità devo seguire? Grazie

riferimento id:48952

Data: 2019-03-15 05:35:26

Re:ATTIVITA' RICETTIVE. VALUTAZIONI IGIENICO SANITARIE DI COMPETENZA ASL


Nell’ottobre 2017 è  cessata attività di Albergo Ristorante operante da moltissimi anni.
Nei medesimi locali una Società snc. ha trasferito la propria attività di Albergo Ristorante  attiva in paese limitrofo, destinando una porzione degli stessi ad attività di Affittacamere.
Tali avvio di attività sono state oggetto da parte della competente Azienda USL  - Unità Funzionale Igiene Pubblica e della Nutrizione – di precisazioni  di ordine igienico sanitario, sollecitanti la “messa a norma” dei locali prima della loro destinazione  ad uso ricettivo, riadeguando  gli stessi ai nuovi requisiti igienico sanitari.
Tale affermazione trae spunto sicuramente nella vigente  normativa che così impone:  “Quando non vi è subingresso ma avvio di nuova attività  NON HA RILEVANZA che l’attività avviata sia analoga a quella svolta da altro soggetto, in quanto è obbligo applicare le NORME ATTUALMENTE VIGENTI, anche se purtroppo, più restrittive o impeditive, comprese quelle sulla destinazione d’uso, altezze, superfici, rapporti aeroilluminanti, ecc.” - (ricordo bene questo commento ma non riesco a ricordare dove lo avevo letto. Puoi ricordarmi tu?)
Alla luce di quanto sopra, il tecnico dell'attività ricettiva ritiene che tale norma possa essere  superata da dichiarazione  di professionista che, come previsto dalla L.R. toscana 65/2014 - art. 141) ed assumendosi le responsabilità derivanti da una diversa interpretazione, della ASL competente, possa dirigere verso una diversa valutazione .  In sede di accoglimento della pratica questo servizio dovrebbe rilevare che tale dichiarazione non è di pertinenza in quanto è la ASL la sola interessata all'assolvimento delle valutazioni igienico sanitarie .
Mi puoi consigliare quale modalità devo seguire? Grazie
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Ecco il link: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=48305.0

CONFERMIAMO che:
1) le nuove attività sono soggette alla normativa vigente al momento della presentazione della scia non potendo fruire del regime applicabile al precedente titolare se non vi è stato subingresso in senso tecnico (cessione di azienda)

2) la L.R. 65/2014 art. 141 (http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2014-11-10;65&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0) non prevede un POTERE ASSOLUTO del tecnico di derogare alla normativa vigente (la deroga è procedimento riservato, dallo stesso articolo alla ASL). Il tecnico deve asseverare il rispetto della normativa

3) quindi se il tecnico ritiene di avere ragione ... BEN VENGA; presenta asseverazione e voi la controllate.

SE AVEVA RAGIONE la scia è valida ed efficace

SE AVEVA TORTO (cioè asl o ufficio tecnico vi confermano mancanza di requisiti) allora:
a) dichiarate scia inefficace
b) inviate comunicazione di reato alla procura della repubblica
c) segnalate all'ordine
[color=red][b]Art. 142 comma 5
5. Nel caso in cui il responsabile del procedimento ritenga che l’asseverazione del progettista abilitato di cui al comma 2, non corrisponda al vero in ordine alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di conformità ivi specificati, ne dà notizia all’autorità giudiziaria ed informa, altresì, il competente ordine professionale.
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Nel caso concreto non è detto che il tecnico abbia torto e la asl ragione ... spessa allo stesso tecnico sapere che si sta prendendo una seria responsabilità e spetta a voi avvisarlo!

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