Buongiorno, ci chiedono (san Giovanni valdarno) se per il registro del commercio di veicoli usati è ancora obbligatoria la vidimazione degli stessi al SUAP.
Grazie
Sul punto si sono accumulate molte parole. Dapprima l’interpretazione (compresa quella ministeriale) è andata nella direzione di ritenere che l’effetto abrogativo implicito dell'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 222/2016 riguardasse anche il registro.
Successivamente, il parere del consiglio di stato n. 15/2018 ha mutato i convincimenti della prima ora sancendo che l’art. 128 TULPS è da considerarsi vivo e vegeto a prescindere dall’abrogazione dell’art. 126. Quindi, chi si permette di dare torto al consiglio di stato?
Oggi, tutti, polizia stradale in primis, reputano l’obbligo di tenuta del registro obbligatoria. IMPLICITAMENTE, tutti ritengono che tale registro debba anche essere vidimato.
Da parte mia ho sempre fatto notare che nel parere del consiglio di stato nulla si dice in merito alla vidimazione. Ad onore del vero, l’art. 16 del Reg. TULPS dispone:
[i]In tutti i casi in cui la legge prescrive, per l'esercizio di determinate attività [b]soggette ad autorizzazioni di polizia[/b], la tenuta di speciali registri, questi devono essere debitamente bollati, a norma di legge, in ogni foglio, numerati e, ad ogni pagina, vidimati dall'autorità' di pubblica sicurezza che attesta del numero delle pagine nell'ultima di esse.[/i]
Siccome la vendita di cose usate non è più soggetta ad autorizzazione di polizia il registro non è più soggetto a vidimazione. Potremmo affermare che vige ancora l'obbligo di tenuta ma non quello della vidimazione.
Questa, però, è un’interpretazione non accettata da nessuno e, alla fine, anche per evitare problemi o sanzioni al cittadino, è bene consigliare la vidimazione che può essere un’AUTOVIDIMAZIONE.