Vi chiedo un aiuto sulla questione seguente:
La Polizia Locale di Milano ha sanzionato, secondo l'art. 86 del CdS, un nostro tassista che in definitiva si è comportato come un NCC: è venuto alla stazione Centrale di Milano a prendere una persona per poi portarla in un Comune di questa provincia (Lecco), non applicando il tassametro ma concordando una tariffa personalizzata.
La Polizia, nel rapporto inviatoci, ha indicato come riferimento normativo per l'eventuale sanzione accessoria, l'art. 24 della L.R. 6 del 2012.
Poiché tale riferimento non ci sembra attinente all'infrazione, vi chiediamo cosa debba secondo voi fare il Comune.
Dobbiamo applicare dell'art. 11bis della L. 21/1992, sulla base del non rispetto del comma 2 dell'art. 11 della L. 21/1992 (30 gg di sospensione della licenza)?
Invece, per il non utilizzo del tassametro, quale sarebbe il riferimento normativo per l'eventuale applicazione della sanzione accessoria?
Vi ringrazio anticipatamente per il gentile aiuto.
Vi chiedo un aiuto sulla questione seguente:
La Polizia Locale di Milano ha sanzionato, secondo l'art. 86 del CdS, un nostro tassista che in definitiva si è comportato come un NCC: è venuto alla stazione Centrale di Milano a prendere una persona per poi portarla in un Comune di questa provincia (Lecco), non applicando il tassametro ma concordando una tariffa personalizzata.
La Polizia, nel rapporto inviatoci, ha indicato come riferimento normativo per l'eventuale sanzione accessoria, l'art. 24 della L.R. 6 del 2012.
Poiché tale riferimento non ci sembra attinente all'infrazione, vi chiediamo cosa debba secondo voi fare il Comune.
Dobbiamo applicare dell'art. 11bis della L. 21/1992, sulla base del non rispetto del comma 2 dell'art. 11 della L. 21/1992 (30 gg di sospensione della licenza)?
Invece, per il non utilizzo del tassametro, quale sarebbe il riferimento normativo per l'eventuale applicazione della sanzione accessoria?
Vi ringrazio anticipatamente per il gentile aiuto.
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QUESTIONE:
1) dove è avvenuto l'illecito? FUORI DAL VOSTRO COMUNE
2) quindi non avete la competenza territoriale per applicare nè sanzione principale nè sanzione accessoria (in quanto ha come presupposto la competenza territoriale)
3) poi potreste applicare una sanzione o addirittura la decadenza o sospensione se prevista dal vs. regolamento comunale (in quanto può prevedere effetti anche per comportamenti tenuti fuori dal territorio)
4) ricordo che le sanzioni dell'11 bis sono sospese
[b]
art. 10-bis, comma 4, D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12
4. Le sanzioni di cui all'articolo 11-bis della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per l'inosservanza degli articoli 3 e 11 della medesima legge, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Parimenti rimangono sospese per la stessa durata le sanzioni previste dall'articolo 85, commi 4 e 4-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente ai soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
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http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showdoc&iddoc=lr002012040400006
concordo con lo staff.
L'art. 11-bis non si applica fino al 14/05/2019 (13/02/2019 + 90 gg). Se si applicasse, l'unica ipotesi riconducibile ai taxi è rappresentata (come hai indicato tu) dalla violazione dell'art. 11, comma 2(tutto il resto riguarda l'NCC).
Il riferimento all'art. 24 della LR mi pare improprio. In quell'articolo la Regione indica la sanzione per il rifiuto del servizio ai sensi dell'art. 2, comma 2 (ultimo periodo).
Grazie per la risposta.
Si, l'illecito è avvenuto fuori provincia. La sanzione ovviamente è stata comminata dalla Polizia Locale milanese.
Non capisco invece perchè non sia applicabile quella accessoria per incompetenza territoriale. Per accessoria intendo (sempre che non mi sbagli) quella relativa alla sospensione della licenza di taxi.
Mi era sfuggita questa inapplicabilità dell'art. 11bis fino al 14/5/2019. Vi ringrazio per la vostra preparazione e competenza.