Data: 2019-03-11 11:01:52

Sale VLT/SLOT e regolamento comunale.

Buongiorno, vorrei chiedere quali siano le possibilità di intervento del Comune (attraverso proprio regolamento) per limitare le aperture delle attività di sale VLT/SLOT ex art. 88 TULPS sul proprio territorio.

Il Comune può vietarne l'apertura? O può intervenire solo sugli orari di apertura?

Può eventualmente ampliare le distanze dai luoghi sensibili, alzando i 500 metri previsti dalla normativa regionale?

In sostanza, quali limiti o possibilità ha l'Ente per poter bloccare lo sviluppo di certe attività?

Grazie.

riferimento id:48931

Data: 2019-03-11 20:03:51

Re:Sale VLT/SLOT e regolamento comunale.

La questione è complessa. Ai sensi dell’art. 5, comma 2 della LR n. 3/2018, il comune può individuare altri luoghi sensibili, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 bis, della legge regionale 11 marzo2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), in cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1, tenuto conto dell’impatto degli insediamenti di cui al comma 1 sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.

Al comma 1 (citato) sono individuati istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori. Sul punto vedi poi la DGR 1274/2014.

Il comune PUO intervenire prevedendo ulteriori luoghi ma occorre trovare una motivazione ad hoc legata alla situazione contingente dell’ambiente urbano comunale. Tutto si gioca sull’opportuna motivazione. I limiti di distanza sono quelli della DGR citata, fissati in 500 mt. La DGR recita:
1. Non è ammessa la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito in locali che si trovino entro la distanza di 500 metri dai luoghi sensibili come sopra definiti.
2. Tale distanza è calcolata autonomamente dai Comuni considerando la soluzione più restrittiva tra quella che prevede un raggio di 500 metri dal baricentro del luogo sensibile, ovvero un raggio di 500 metri dall’ingresso considerato come principale.

Puoi vedere il caso di Genova e la sentenza del TAR Liguria n. 189/2014.
Scaricala da qua, altrimenti la trovi sul sito della G.A. inserendo i dati nei campi della ricerca:
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/dcsnprr?p_p_id=GaSearch_INSTANCE_2NDgCF3zWBwk&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_GaSearch_INSTANCE_2NDgCF3zWBwk_javax.portlet.action=searchProvvedimenti&p_auth=j11xb7Kl&p_p_lifecycle=0

Per l'illegittimità del divieto "generalizzato" vedi questa (TAR Toscana n. 512/2017):
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/dcsnprr?p_p_id=GaSearch_INSTANCE_2NDgCF3zWBwk&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_GaSearch_INSTANCE_2NDgCF3zWBwk_javax.portlet.action=searchProvvedimenti&p_auth=j11xb7Kl&p_p_lifecycle=0


Anche se non è una questione comunale vedi il recente caso della legge abruzzese con le caserme:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=48927.0

Per gli orari puoi scaricare la dispensa Omniavis che ho redatto tempo fa:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=48544.0

riferimento id:48931

Data: 2019-03-15 09:04:58

Re:Sale VLT/SLOT e regolamento comunale.


La questione è complessa. Ai sensi dell’art. 5, comma 2 della LR n. 3/2018, il comune può individuare altri luoghi sensibili, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 bis, della legge regionale 11 marzo2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), in cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1, tenuto conto dell’impatto degli insediamenti di cui al comma 1 sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.

Al comma 1 (citato) sono individuati istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori. Sul punto vedi poi la DGR 1274/2014.

Il comune PUO intervenire prevedendo ulteriori luoghi ma occorre trovare una motivazione ad hoc legata alla situazione contingente dell’ambiente urbano comunale. Tutto si gioca sull’opportuna motivazione. I limiti di distanza sono quelli della DGR citata, fissati in 500 mt. La DGR recita:
1. Non è ammessa la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito in locali che si trovino entro la distanza di 500 metri dai luoghi sensibili come sopra definiti.
2. Tale distanza è calcolata autonomamente dai Comuni considerando la soluzione più restrittiva tra quella che prevede un raggio di 500 metri dal baricentro del luogo sensibile, ovvero un raggio di 500 metri dall’ingresso considerato come principale.

Puoi vedere il caso di Genova e la sentenza del TAR Liguria n. 189/2014.
Scaricala da qua, altrimenti la trovi sul sito della G.A. inserendo i dati nei campi della ricerca:
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/dcsnprr?p_p_id=GaSearch_INSTANCE_2NDgCF3zWBwk&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_GaSearch_INSTANCE_2NDgCF3zWBwk_javax.portlet.action=searchProvvedimenti&p_auth=j11xb7Kl&p_p_lifecycle=0

Per l'illegittimità del divieto "generalizzato" vedi questa (TAR Toscana n. 512/2017):
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/dcsnprr?p_p_id=GaSearch_INSTANCE_2NDgCF3zWBwk&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_GaSearch_INSTANCE_2NDgCF3zWBwk_javax.portlet.action=searchProvvedimenti&p_auth=j11xb7Kl&p_p_lifecycle=0


Anche se non è una questione comunale vedi il recente caso della legge abruzzese con le caserme:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=48927.0

Per gli orari puoi scaricare la dispensa Omniavis che ho redatto tempo fa:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=48544.0
[/quote]

Quindi, se ad oggi il Comune non è comunque intervenuto in nessuno dei modi sopra citati e un esercizio chiede di esprimere una sorta di nulla osta/comunicazione dove l'Ente dice che relativamente a determinati locali non esistono vincoli all'installazione di VLT (i comma 6/b) ai sensi dell'art. 88 Tulps, in quanto posizionati a più di 500 metri da luoghi sensibili noi dobbiamo rispondere positivamente?

Ri-grazie.

riferimento id:48931

Data: 2019-03-18 10:51:40

Re:Sale VLT/SLOT e regolamento comunale.


La questione è complessa. Ai sensi dell’art. 5, comma 2 della LR n. 3/2018, il comune può individuare altri luoghi sensibili, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 bis, della legge regionale 11 marzo2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), in cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1, tenuto conto dell’impatto degli insediamenti di cui al comma 1 sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.

Al comma 1 (citato) sono individuati istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori. Sul punto vedi poi la DGR 1274/2014.

Il comune PUO intervenire prevedendo ulteriori luoghi ma occorre trovare una motivazione ad hoc legata alla situazione contingente dell’ambiente urbano comunale. Tutto si gioca sull’opportuna motivazione. I limiti di distanza sono quelli della DGR citata, fissati in 500 mt. La DGR recita:
1. Non è ammessa la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito in locali che si trovino entro la distanza di 500 metri dai luoghi sensibili come sopra definiti.
2. Tale distanza è calcolata autonomamente dai Comuni considerando la soluzione più restrittiva tra quella che prevede un raggio di 500 metri dal baricentro del luogo sensibile, ovvero un raggio di 500 metri dall’ingresso considerato come principale.

Puoi vedere il caso di Genova e la sentenza del TAR Liguria n. 189/2014.
Scaricala da qua, altrimenti la trovi sul sito della G.A. inserendo i dati nei campi della ricerca:
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/dcsnprr?p_p_id=GaSearch_INSTANCE_2NDgCF3zWBwk&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_GaSearch_INSTANCE_2NDgCF3zWBwk_javax.portlet.action=searchProvvedimenti&p_auth=j11xb7Kl&p_p_lifecycle=0

Per l'illegittimità del divieto "generalizzato" vedi questa (TAR Toscana n. 512/2017):
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/dcsnprr?p_p_id=GaSearch_INSTANCE_2NDgCF3zWBwk&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_GaSearch_INSTANCE_2NDgCF3zWBwk_javax.portlet.action=searchProvvedimenti&p_auth=j11xb7Kl&p_p_lifecycle=0


Anche se non è una questione comunale vedi il recente caso della legge abruzzese con le caserme:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=48927.0

Per gli orari puoi scaricare la dispensa Omniavis che ho redatto tempo fa:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=48544.0
[/quote]

Scusate, mi ricollego a questa risposta per porre un paio di nuove questioni:

- per l'esatta misurazione delle distanze deve esprimersi il nostro Ufficio Tecnico? Da una misurazione fatta velocemente sulla carta un luogo sensibile (palestra comunale) risulta variare dai 495 ai 502 metri di distanza dai locali. In che modo si può avere una misurazione ufficiale e insindacabile?

- in che modo viene individuato e definito un "luogo di aggregazione giovanile"? Lo decide il Comune o c'è una definizione specifica che non ho trovato?
Nel nostro caso ci sarebbe un "centro pastorale" che fa anche attività per i ragazzi, a meno di 500 metri dall'esercizio che vorrebbe installate le VLT. Come facciamo a definire esattamente se rientra nei "luoghi di aggregazione"?

Grazie ancora.

Emiliano

riferimento id:48931

Data: 2019-03-18 18:40:51

Re:Sale VLT/SLOT e regolamento comunale.

[i]Quindi, se ad oggi il Comune non è comunque intervenuto in nessuno dei modi sopra citati e un esercizio chiede di esprimere una sorta di nulla osta/comunicazione dove l'Ente dice che relativamente a determinati locali non esistono vincoli all'installazione di VLT (i comma 6/b) ai sensi dell'art. 88 Tulps, in quanto posizionati a più di 500 metri da luoghi sensibili noi dobbiamo rispondere positivamente?[/i]

[b]Io non risponderei al privato. In questi casi è il privato che deve rispettare la legge e la legge non prevede un atto di assenso comunale. Sarà il comune che in sede di controllo potrà verificare il rispetto delle distanze. Casomai puoi dare un parere alla Questura se è quella che te lo chiede.
Al limite puoi dare una sorta di parere preventivo NON vincolante in sede di controllo specificando bene che non si tratta di un’abilitazione perché la legge non prevede questo tipo di provvedimento.[/b]
[i]
- per l'esatta misurazione delle distanze deve esprimersi il nostro Ufficio Tecnico? Da una misurazione fatta velocemente sulla carta un luogo sensibile (palestra comunale) risulta variare dai 495 ai 502 metri di distanza dai locali. In che modo si può avere una misurazione ufficiale e insindacabile?[/i]
[b]
Vedi la sentenza e il provvedimento AAMS che ti allego. Il provvedimento, però, è una specificazione per i tabacchi che andrebbe fatta propria con atto comunale a contenuto generale[/b]

[i]- in che modo viene individuato e definito un "luogo di aggregazione giovanile"? Lo decide il Comune o c'è una definizione specifica che non ho trovato?
Nel nostro caso ci sarebbe un "centro pastorale" che fa anche attività per i ragazzi, a meno di 500 metri dall'esercizio che vorrebbe installate le VLT. Come facciamo a definire esattamente se rientra nei "luoghi di aggregazione"?[/i]

[b]Il comune dovrebbe approvare un regolamento dove specifica bene le varie fattispecie. Al limite approvare un allegato a contenuto specifico dove si individuano, nel territorio, i luoghi che corrispondono alla definizione (non l’ho mai visto ma si potrebbe fare). In assenza di regolamento te la giochi di fronte al TAR: tu reputi il luogo come aggregazione giovanile, il privato impugna il relativo provvedimento negativo/interdittivo e il TAR giudica se davvero è reputare tale in base alla motivazione che indichi nel provvedimento. Questo problema è un limite di tutte le leggi regionali del genere.
[/b]

riferimento id:48931

Data: 2019-03-20 10:09:04

Re:Sale VLT/SLOT e regolamento comunale.



- per l'esatta misurazione delle distanze deve esprimersi il nostro Ufficio Tecnico? Da una misurazione fatta velocemente sulla carta un luogo sensibile (palestra comunale) risulta variare dai 495 ai 502 metri di distanza dai locali. In che modo si può avere una misurazione ufficiale e insindacabile?[/i]
[b]
Vedi la sentenza e il provvedimento AAMS che ti allego. Il provvedimento, però, è una specificazione per i tabacchi che andrebbe fatta propria con atto comunale a contenuto generale[/b]

[/quote]

Ho trovato specifiche particolari di Regione Lombardia che parrebbero chiarire alcune cose.

La stessa DGR n. X/1274 del 2014 prevede che "la distanza è calcolata autonomamente dai Comuni considerando la soluzione più restrittiva tra quella che prevede un raggio di 500 metri dal baricentro del luogo sensibile, ovvero un raggio di 500 metri dall'ingresso considerato come principale".

Tra le Faq della stessa Regione sull'argomento si legge: "La norma richiede dunque di misurare in linea d'aria la distanza dai luoghi sensibili, considerando quale punto di riferimento il baricentro del luogo sensibile, ovvero l'ingresso principale dello stesso. I percorsi pedonali o automobilistici non costituiscono una modalità per il calcolo delle distanze. Anche il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, con ordinanza cautelare n. 4859 del 22 ottobre 2014, ha affermato che i termini di "raggio" e "baricentro", vanno intesi nel senso di una misurazione cartografica in linea retta. Qualora il legislatore regionale avesse adottato, di contro, il diverso criterio della distanza pedonale, l'avrebbe indicato espressamente".

Mi sembra quindi che non sia comunque possibile recepire in un regolamento le differenti metodologie di misura espresse da AAMS relativamente alle tabaccherie, almeno per una volta che un Ente si esprime in maniera chiara (correggetemi se sbaglio).  :-\

riferimento id:48931

Data: 2019-03-21 20:17:25

Re:Sale VLT/SLOT e regolamento comunale.

Le FAQ regionali sono sicuramente ultili ma vanno sempre lette con ragionevolezza sapendo che i TAR e il CdS giudicano in base alla legge e non in base ai ragionamenti di un dirigente regionale. Misurare la linea retta nuda e cruda potrebbe portere a situaizoni in cui il privato potrebbe avere reali possibilità di prevalere in sede giudiziale. Metti il caso della misurazione della distanza fra due punto separati da un'autostarda senza possibilità per il pedone di andare da un punto a un altro. Sicuramente il TAR riconoscerebbe la non ragionevolezza del criterio.

riferimento id:48931
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