Cass. Sez. III n. 6366 del 11 febbraio 2019 (Up 8 nov 2018)
Pres. Rosi Est. Liberati Ric. Fioravanti ed altro
Urbanistica. Modifica di destinazione d'uso funzionale
Deve ritenersi consentita la modifica di destinazione d'uso funzionale, purché non comporti una oggettiva modificazione dell'assetto urbanistico ed edilizio del territorio e non incida sugli indici di edificabilità, che non determini, cioè, un aggravio del carico urbanistico, inteso come maggiore richiesta di servizi cosiddetti secondari, come ad esempio gli spazi pubblici destinati a parcheggio e le esigenze di trasporto, smaltimento di rifiuti e viabilità, derivante dalla diversa destinazione impressa al bene.
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