Buongiorno,
esiste ancora la sanzione per la variazione del legale rap.te negli esercizi di somministrazione? perché all'art. 114 della L.R. 62/2018 si cita le variazioni ma non l'art. 89.
Inoltre in caso di variazione del legale rap.te avvenuta nel 2013 ma comunicata tardivamente solo oggi si applica la sanzione prevista dal vigente codice?
E nel caso di circolo è sanzionabile la tardiva variazione del legale rap.te?
Grazie Antonella
esiste ancora la sanzione per la variazione del legale rap.te negli esercizi di somministrazione? perché all'art. 114 della L.R. 62/2018 si cita le variazioni ma non l'art. 89.
[color=red]Sì, ma la sanzione è il 114 comma 2. La norma è formulata non bene ma fa riferimento all'art. 89 (citando le variazioni) mentre i successivi articoli riguardano il subingresso[/color]
Inoltre in caso di variazione del legale rap.te avvenuta nel 2013 ma comunicata tardivamente solo oggi si applica la sanzione prevista dal vigente codice?
[color=red]Si applica la norma vigente al momento del fatto (art. 1 L. 689/1981) anche se accertata oggi (infatti trattandosi di illecito permanente non si prescrive se non dopo 5 anni)[/color]
E nel caso di circolo è sanzionabile la tardiva variazione del legale rap.te?
[color=red]No, non si applica il codice[/color]