Abbiamo il caso di una piscina pubblica (art. 3, co. 1 lett. a-1) di proprietà comunale, esistente alla data di entrata in vigore del Reg. regionale, che alla data del 30.09.2015, cioè entro il termine massimo previsto dalla normativa per la richiesta di deroga definitiva, non ha presentato tale richiesta (probabilmente perché l’attività era momentaneamente chiusa, in assenza di soggetto gestore).
Ad oggi l’ente, cercando di trovare una modalità per riaprire la struttura (che presenta delle difformità strutturali rispetto al regolamento regionale del 2010), ha provato ad interpellare USL e Regione in merito alla possibilità di presentare richiesta “tardiva” di deroga, (motivando che non essendo previsto il termine del 30.9.2015 come perentorio, si potrebbe considerare ordinatorio), ma senza esito. Senz’altro, presentando una richiesta di parere alla USL per la deroga quest’ultima non esaminerebbe l’istanza perché oltre i termini, quindi non esprimerebbe parere.
Secondo voi ci può essere una soluzione percorribile per l’Ente per pervenire all’ottenimento della deroga ? (che peraltro dovrebbe rilasciare il Comune a se stesso, ma previa acquisizione di parere USL)
Grazie, un saluto
Ciao, da come la descrivi credo che ci siamo poche possibilità.
La deroga è una sorta di condono/sanatoria e la tendenza giurisprudenziale è quella di considerare i termini legati alle eventuali domande di ammissioni come PERENTORI. Se non fosse così si assisterebbe ad una sorta di nullaosta a continuare un’attività in modo non conforme fintanto, un eventuale controllo, mettesse in luce la necessità di una conformazione (conformazione possibile in ogni tempo).
Nel nostro caso, la legge prevede che le strutture esistenti oppure in esercizio (quindi la norma contempla anche l’ipotesi della mera esistenza) dovessero adeguarsi entro il termine del 31/12/2016.
In caso di impossibilità di adeguamento (solo per taluni aspetti indicati in modo tassativo), le piscine esistenti/in esercizio potevano chiedere una deroga entro il 30/09/2015.
Il termine perentorio non è tanto quello del 30/09/2015 ma quello del 31/12/2016. Sul forum ho più volte affermato che poteva essere ragionevole non ritenere perentorio il termine del 30/09/2015 potendo, le strutture, presentare domanda almeno fino al 31/12/2016.
Magari si poteva aggiungere che quella piscina che avesse presentato domanda dopo la scadenza del termine del 30/09/2015, se entro il 31/12/2016 non fosse stata rilasciata la deroga, avrebbe dovuto attendere la conclusone della procedura senza poter esercitare.
Nel tuo caso saremmo di fronte ad una domanda la cui violazione del termine di presentazione rappresenterebbe, forse, la fattispecie meno rilevante dato che si determinerebbe una situazione [i]contra legem[/i] in ogni caso: quella piscina (esistente o in esercizio) eserciterebbe in assenza dei requisiti in data successiva al 31/12/2016. In sintesi, al 31/12/16 o sei in regola o non eserciti (hai ottenuto la deroga o sei adeguato). L’unica possibilità resta quella dell’adeguamento completo prima della riapertura.
Detto questo, il SUAP potrebbe anche ricevere la domanda di deroga, chiedere il parere obbligatorio alla ASL, attendere lo spirare del silenzio assenso endoprocedimentale (art. 17-bis della legge 241/90) e poi rilasciare la deroga applicando, comunque, quanto previsto dalla DGR 883/2015.
Resta inteso che io non lo farei, dato che in sede di ricorso di un contro-interessato, vedrei poche speranze di fronte al TAR e poi, oltre al livello amministrativo, pensa alle conseguenze per eventuali infortuni del pubblico accaduti in un impianto dotato di deroga non legittima.