Data: 2019-03-06 18:10:26

CONDHOTEL: chiarimenti dalla Regione Toscana (DGR 221/2019)

[b]DELIBERAZIONE 25 febbraio 2019, n. 221
Indicazioni interpretative ed applicative ai Comuni concernenti avvio ed esercizio del condhotel, ai sensi art. 23 della l.r. 86/2016.[/b]

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LA GIUNTA REGIONALE
Visto l’articolo 2 comma 2 lettera a) della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia
di organizzazione e personale), che attribuisce agli organi di direzione politica l’adozione di atti di indirizzo
applicativo degli atti normativi;
Visto l’art. 23 “Condhotel” della l.r. 86/2016) legge
regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale);
Visto il comma 4 dell’articolo 19 della l.r. 86/2016
che dispone che le residenze turistico-alberghiere, in caso
di interventi edilizi, possono trasformarsi in condhotel
e, come tali, sono assoggettate alla disciplina di cui
all’articolo 23;
Visto l’art. 27 “Requisiti dei condhotel” del dpgr
47/R/2018 (Regolamento di attuazione della legge regionale 20 dicembre 2016 n. 86 “Testo unico del sistema
turistico regionale”);
Visto altresì l’articolo 31 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 novembre 2014, n. 164;
Visto altresì il d.p.c.m. 22 gennaio 2018, n. 13
“Regolamento recante la definizione delle condizioni di
esercizio dei condhotel, nonché dei criteri e delle modalità
per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera
in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri
esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota
delle unità abitative a destinazione residenziale, ai sensi
dell’articolo 31 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.
133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”;
Rilevato che con l’art. 31 d.l. 133/2014 il legislatore
statale ha definito una nuova tipologia di struttura ricettiva denominata condhotel;
Considerato che con l’art. 23 della l.r. 86/2016 il
legislatore regionale ha disciplinato il condhotel, in conformità all’art. 31 d.l. 133/2014;
Considerato altresì che l’art. 27 del dpgr 47/R/2018 fa
richiamo al d.p.c.m. 13/2018;
Rilevato che il d.p.c.m. 13/2018, nel definire le condizioni di esercizio dei condhotel ed i criteri e le modalità
per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera
- in attuazione della norma statale - fa altresì rinvio alle
Regioni, e precisamente, con riguardo alle condizioni di
esercizio relativamente alla disciplina delle modalità per
l’avvio e l’esercizio dell’attività (art. 5) e con riguardo
alla rimozione del vincolo all’eventuale previsione di
modalità semplificate per l’approvazione di varianti agli
strumenti urbanistici da parte dei Comuni (art. 11);
Considerato che in merito all’applicazione della disciplina del condhotel anche alle residenze turisticoalberghiere, oltre che agli alberghi, occorre fornire alcune
precisazioni;
Ritenuto pertanto necessario formulare indicazioni
interpretative ed applicative ai Comuni in ordine all’attuazione dell’art. 23 “Condhotel” della l.r. 86/2016;
Visto il parere favorevole del CD, espresso nella seduta del 7 febbraio 2019;
A voti unanimi
DELIBERA
- di approvare le “Indicazioni interpretative ed applicative ai Comuni riguardo all’avvio e all’esercizio del
condhotel, di cui all’art. 23 della l.r. 86/2016” in allegato
A), quale parte integrante del presente atto.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T.
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta
SEGUE ALLEGATO

Indicazioni interpretative ed applicative ai Comuni riguardo all'avvio e all'esercizio
del condhotel, di cui all’art.23 della l.r. 86/2016
1. Trasformazione di una Residenza turistico-alberghiera (RTA) in condhotel
L'ipotesi di trasformazione di una Residenza turistico-alberghiera (RTA) in condhotel è prevista dal
legislatore regionale, in quanto la dizione “esercizi alberghieri”, di cui all’articolo 31 del d.l.
133/2014 e all’articolo 23 della l.r. 86/2016 (Testo unico del sistema turistico regionale),
comprende - secondo la tipizzazione propria della legge regionale - sia gli alberghi che le RTA,
quali “strutture ricettive alberghiere”.
Ed infatti il comma 4 dell’articolo 19 “Residenze turistico-alberghiere” del TU dispone:
“4. Le residenze turistico-alberghiere, in caso di interventi edilizi, possono trasformarsi in
condhotel e, come tali, sono assoggettate alla disciplina di cui all’articolo 23.”
2. Necessità di un intervento edilizio
La trasformazione di un albergo o di una RTA in condhotel può realizzarsi solo a patto di effettuare
interventi edilizi sul compendio immobiliare, volti alla “riqualificazione”, come definita
dall’articolo 3 comma 1 lettera e) del d.p.c.m. n.13 del 22.1.2018. Gli interventi contemplati dal
d.p.c.m. sono quelli di restauro e di risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione edilizia.
3. Numero di minimo camere risultanti all’esito della trasformazione
La disposizione del d.p.c.m. - art. 4, comma 1, lett. a) - relativa alla "presenza di almeno sette
camere" va interpretata partendo dalla sua contestualizzazione e in considerazione del fatto che la
legislazione regionale ammette la trasformazione in condhotel anche di una RTA.
Il legislatore statale ha usato il termine "camere", perché si riferisce unicamente agli alberghi; ma
tale termine va declinato nel contesto regionale come "camere/unità abitative", perché ci si riferisce
anche alle RTA.
Ciò che in definitiva interessa, in ossequio alla finalità della norma, è che all'esito della
trasformazione in condhotel permangano almeno sette alloggi (solo camere; solo unità abitative;
oppure camere e unità abitative) a destinazione turistico ricettiva.
4. Rapporto tra superfici complessive ad uso turistico ricettivo e ad uso residenziale
All’esito della trasformazione si avrà un complesso costituito da alloggi sia a destinazione d’uso
turistico-ricettiva che residenziale.
L’art. 23 della l.r. 86/2016 - riproducendo fedelmente la disposizione di cui all’art.31 del d.l.
133/2014 – dispone che le unità abitative residenziali non superino quanto a superficie complessiva
il 40 per cento della superficie complessiva del compendio immobiliare.
L’art. 4, comma 1, lett. b) del d.p.c.m. 13/2018 prevede che la superficie netta delle unità abitative a
destinazione residenziale debba rispettare la percentuale massima del 40 per cento della superficie
netta destinata alle “camere” (che, tradotto nell’ordinamento regionale, sta a significare gli alloggi -
camere e unità abitative - che mantengono la destinazione turistico-ricettiva).
La contemperazione tra i suddetti precetti conduce a considerare che nella superficie netta destinata
alle “camere” siano da ricomprendere i bagni ad uso comune, i locali accessori, i pianerottoli ed i
corridoi di accesso qualora ad esclusivo servizio degli alloggi ad uso turistico-ricettivo, escludendo
dal computo della superficie del compendio immobiliare i locali ad uso comune (quali la reception,
il bar, la sala ristorante, la sala soggiorno, la sala riunioni, il centro benessere ed altri).

5. Effetti del mutamento di destinazione d’uso
Il mutamento della destinazione d'uso da turistico-ricettiva a residenziale comporta un
frazionamento immobiliare ed un mutamento della categoria catastale.
6. Profili urbanistici
Nell'ipotesi in cui sia necessaria una variante urbanistica, l’art. 11 comma 1 del d.p.c.m. rinvia alla
possibilità che le Regioni disciplinino modalità semplificate per l'approvazione di varianti agli
strumenti urbanistici dei Comuni.
A tal proposito si fa presente che la l.r. 65/2014 prevede già i procedimenti semplificati di cui al
Titolo II, Capo IV.
In particolare:
• l'art. 32 disciplina la procedura per le varianti di cui all'art. 30, che hanno per oggetto
previsioni interne al perimetro del territorio urbanizzato;
• l'art. 35 disciplina le varianti mediante sportello unico per le attività produttive nel caso in
cui venga presentato il progetto con contestuale proposta di variante.

http://www.regione.toscana.it/documents/10180/16149301/PARTE+II+n.+10+del+06.03.2019.pdf/4e6b579f-3794-4596-9414-b0074d5c38e2

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