Luoghi di aggregazione giovanile e contrasto al gioco d'azzardo
La Corte costituzionale con la sentenza n. 27 depositata il 27 febbraio 2019, ritorna ad affrontare la questione del gioco lecito d'azzardo e le relative distanze dai luoghi cosiddetti sensibili, [b]affermando che è possibile farvi rientrare le [color=red]caserme[/color] [/b]e sottolineando le finalità di carattere socio-sanitario delle discipline regionali in quanto ascrivibili alla materia della «tutela della salute», così come presupposto, d'altronde, dallo stesso art. 7, comma 10, D.L. n. 158 del 2012. Inoltre, la pianificazione prevista dalla legislazione statale non costituisce una previa condizione necessaria per l'intervento delle Regioni, poiché la mancanza del decreto attuativo di tale pianificazione non può avere l'effetto di paralizzare sine die la competenza legislativa regionale, che si può esercitare nel rispetto dei principi fondamentali desumibili dalla legislazione statale.
Corte cost. 22 gennaio-27 febbraio 2019, n. 27
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