Dopo un lungo periodo di incertezze sull’imputazione come spese pubblicitarie (a deducibilità piena) o di rappresentanza (a deducibilità limitata), delle spese di sponsorizzazione sportiva, la previsione di cui all’articolo 90, comma 8, L. 289/2002 aveva apparentemente chiarito il problema.
Infatti la norma (“8. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche…costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario,…’) sembrava stabilire, almeno per le sponsorizzazioni di valore non superiore ai 200.000 euro, una sorta di presunzione assoluta in favore della spesa pubblicitaria.
Su questa situazione, apparentemente consolidata, si pone una recente ordinanza (Corte di Cassazione – sez. V – ordinanza n. 1326 del 18.01.2019) che sembra rimettere in discussione il principio.
La specifica contestazione dell’Erario è incentrata sulla inerenza dei costi ovvero su un requisito di deducibilità; investe, quindi, il presupposto costitutivo della presunzione di deducibilità introdotta dalla disposizione di cui all’articolo 90, comma 8, L. 289/2002.
È chiaro che l’inerenza è un presupposto per la deducibilità e quindi i costi sono deducibili se sono inerenti; diversamente non può operare la disciplina di favore.
La disposizione di cui all’articolo 90, comma 8, L. 289/2002 introduce una presunzione legale di qualificazione, come spese di pubblicità, delle spese di sponsorizzazione a condizione che il soggetto sponsorizzato sia una associazione sportiva dilettantistica, che sia rispettato il limite dell’importo massimo predeterminato, che l’erogazione sia diretta a promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponsor mediante una specifica attività del beneficiario.
Entro tali limiti opera la presunzione ex lege, che è una presunzione di deducibilità, non di inerenza. Qualora l’Erario contesti in radice l’inerenza dei costi e quindi l’esistenza di un presupposto di deducibilità, il contribuente è gravato dell’onere di fornire prova della congruenza ed inerenza di tali costi.