Il Comune riceve il verbale di ARPA di illecito amministrativo per violazione del D.P.C.M. 14/11/1997, soggetta a sanzione ex articolo 10 della Legge 447/95 (superamento limiti acustici).
Ai sensi dell'art. 18 della Legge 689/81, l'esercente/trasgressore (avente attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande) fa pervenire al Comune (autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi) ricorso avverso il verbale ARPA nonché richiesta di audizione personale.
Si chiede: CHI è funzionario comunale che deve convocare/sentire il trasgressore e redigere/sottoscrivere successivo verbale?
La Posizione Organizzativa (non sono presenti le figure dirigenziali presso l'Ente Locale) oppure è sufficiente anche il solo responsabile dell'ufficio competente? (anche al fine di non rendere illegittimo il relativo verbale)
Grazie
Il Comune riceve il verbale di ARPA di illecito amministrativo per violazione del D.P.C.M. 14/11/1997, soggetta a sanzione ex articolo 10 della Legge 447/95 (superamento limiti acustici).
Ai sensi dell'art. 18 della Legge 689/81, l'esercente/trasgressore (avente attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande) fa pervenire al Comune (autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi) ricorso avverso il verbale ARPA nonché richiesta di audizione personale.
Si chiede: CHI è funzionario comunale che deve convocare/sentire il trasgressore e redigere/sottoscrivere successivo verbale?
La Posizione Organizzativa (non sono presenti le figure dirigenziali presso l'Ente Locale) oppure è sufficiente anche il solo responsabile dell'ufficio competente? (anche al fine di non rendere illegittimo il relativo verbale)
Grazie
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Così come per l'attività istruttoria di amministrazione attiva esiste (o può esistere) una distinzione fra Dirigente/PO e responsabile del procedimento anche nel caso del procedimento sanzionatorio a mio avviso è BEN POSSIBILE delegare un dipendente dell'ufficio competente a svolgere l'audizione in contraddittorio che sarà verbalizzata e riferita al Dirigente/PO per le decisioni finali.
PERSONALMENTE lo sconsiglio e le svolgo TUTTE PERSONALMENTE. Ci sono 5 anni di prescrizione ... che in 5 anni un apicale non abbia 15 minuti di tempo libero NON CI CREDO! E' una forma di rispetto per l'interessato e di garanzia di corretta decisione visto che si può chiedere chiarimenti ed avere un quadro ben più preciso ... comunque formalmente non si può escludere la delega