DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 2018, n. 152
Regolamento recante norme per l'attuazione del sistema telematico
centrale della nautica da diporto. (19G00020)
(GU n.49 del 27-2-2019)
Vigente al: 14-3-2019
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di
accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento CEE n.
339/93;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante codice della
navigazione;
Vista la legge 4 aprile 1977, n. 135, recante disciplina della
professione di raccomandatario marittimo;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Vista la legge 8 agosto 1991, n. 264, recante disciplina
dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto;
Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172, recante disposizioni per il
riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo
nautico;
Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2010) e, in particolare, l'articolo 2, comma 222-ter, in
materia di scarto degli atti di archivio;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
di stabilita' 2013) e, in particolare, l'articolo 1, commi 217, 218,
219, 220, 221 e 222;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante misure
urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere
pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione
burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa
delle attivita' produttive;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante
norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione
dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 24
della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice
in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice
dell'amministrazione digitale;
Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice
della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a
norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172;
Visto il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, recante
attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di
documenti nel settore pubblico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952,
n. 328, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del
codice della navigazione (navigazione marittima);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605, recante disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al
codice fiscale dei contribuenti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994,
n. 634, recante regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio
di informatica del centro di elaborazione dati della Direzione
generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n.
135, recante regolamento concernente l'approvazione della nuova
tabella delle circoscrizioni territoriali marittime;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante testo unico delle disposizione legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto del Ministero delle finanze 21 ottobre 1999,
recante comunicazione all'anagrafe tributaria, da parte degli uffici
marittimi e degli uffici della motorizzazione civile - sezione
nautica, di dati e di notizie relativi alle iscrizioni ed alle note
di trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi della
proprieta' o di altri diritti reali di godimento, nonche' alle
dichiarazioni di armatore, concernenti navi, galleggianti ed unita'
da diporto, o quote di essi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 268 del 15 novembre 1999;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
29 luglio 2008, n. 146, recante regolamento di attuazione
dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
recante il codice della nautica da diporto;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24
ottobre 2014, recante definizione delle caratteristiche del sistema
pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e
imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di adozione del
sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle
imprese, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 285 del 9 dicembre 2014;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 20 gennaio 2017;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella
seduta del 9 marzo 2017;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 4 maggio 2017;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali, espresso nell'adunanza del 26 luglio 2017;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 28 novembre 2018;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto e definizioni
1. Ai sensi dell'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, il presente regolamento disciplina
l'organizzazione e il funzionamento del Sistema telematico centrale
della nautica da diporto.
2. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a) ATCN: l'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto
del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali
ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) CED: il Centro elaborazione dati della Direzione generale per
la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione,
gli affari generali ed il personale del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
c) DCI: la dichiarazione di costruzione o importazione;
d) Dipartimento trasporti: il Dipartimento per i trasporti, la
navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
e) Documento di navigazione: la licenza di navigazione e ogni
altro documento prescritto ai fini della navigazione delle unita' da
diporto;
f) Ministero: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
g) Raccomandatari: i raccomandatari marittimi di cui all'articolo
2, comma 1, della legge 4 aprile 1977, n. 135;
h) RID: i Registri delle imbarcazioni da diporto;
i) RND: i Registri delle navi da diporto;
l) SISTE: il Sistema telematico centrale della nautica da
diporto;
m) SPID: il Sistema pubblico di identita' digitale;
n) STED: lo Sportello telematico del diportista;
o) Studi di consulenza: le imprese e le societa' esercenti
l'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto
ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264;
p) UCON: l'Ufficio di conservatoria centrale delle unita' da
diporto istituito presso l'ATCN;
q) UMC: gli Uffici della motorizzazione civile;
r) Unita' da diporto: le navi e le imbarcazioni da diporto di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d), e) e f), del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nonche' i natanti da diporto di
cui alla lettera g) del medesimo articolo, iscritti nell'ATCN ai
sensi dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171.
Art. 2
Sistema telematico centrale della nautica
da diporto «SISTE»
1. Presso il Dipartimento trasporti e' istituito, ai sensi
dell'articolo 1, comma 217, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nel
rispetto delle regole tecniche adottate sulla base dell'articolo 71
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il Sistema telematico
centrale della nautica da diporto (SISTE), che include:
a) l'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN),
contenente le informazioni di carattere tecnico e giuridico delle
unita' da diporto;
b) l'Ufficio di conservatoria centrale delle unita' da diporto
(UCON);
c) lo Sportello telematico del diportista (STED), presso il quale
sono espletate, mediante collegamento telematico con il CED, le
attivita' di cui all'articolo 5, comma 2.
Art. 3
Archivio telematico centrale delle unita'
da diporto «ATCN»
1. Per ogni unita' da diporto sono trascritti o annotati
nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN):
a) la data, il numero e la sigla di iscrizione ovvero il codice
alfanumerico, il nome dell'unita' se richiesto nonche' la stazza per
le navi da diporto;
b) i dati relativi alla cancellazione;
c) i dati del proprietario;
d) i dati dell'armatore o gli atti relativi alle vicende
costitutive, modificative ed estintive della societa' di armamento;
e) i dati anagrafici dell'utilizzatore a titolo di locazione
finanziaria e la data di scadenza del relativo contratto;
f) i dati relativi al costruttore dello scafo o all'eventuale
mandatario autorizzato;
g) i dati relativi al costruttore del motore o all'eventuale
mandatario autorizzato;
h) le caratteristiche tecniche dello scafo;
i) le caratteristiche tecniche dei motori;
l) la dichiarazione di conformita' UE di cui all'allegato VIII
del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
m) la dichiarazione di potenza del motore di cui all'articolo 28,
comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
n) le caratteristiche della propulsione velica;
o) i dati relativi agli apparati ricetrasmittenti di bordo e la
relativa licenza di esercizio dell'apparato radiotelefonico, anche
provvisoria;
p) la perdita e il rientro in possesso dell'unita';
q) i dati relativi alla licenza di navigazione, anche
provvisoria;
r) i dati relativi al certificato di sicurezza di cui
all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171;
s) i dati relativi al certificato di idoneita' al noleggio di cui
all'articolo 26, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 luglio 2005,
n. 171;
t) l'autorizzazione alla navigazione temporanea di cui
all'articolo 31, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005,
n. 171;
u) i dati relativi ai documenti di navigazione di cui
all'articolo 15-ter, commi 3 e 5, del decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171;
v) l'indicazione dell'eventuale destinazione a fini commerciali,
con specificazione del tipo di utilizzazione ai sensi dell'articolo 2
del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
z) le informazioni inerenti i controlli di sicurezza della
navigazione di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 8 luglio
2003, n. 172 e all'articolo 26-bis, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, effettuati sulle unita' da
diporto dalle autorita' di polizia;
aa) tutti gli atti soggetti a pubblicita' ai sensi dell'articolo
17 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.
2. L'ATCN e' completamente informatizzato e si articola in due
sezioni:
a) «Sezione dati RID e RND», popolata dalle Capitanerie di porto,
dagli Uffici circondariali marittimi e dagli UMC attraverso il
trasferimento dei dati presenti nei registri di iscrizione cartacei e
nei pertinenti fascicoli, dagli stessi tenuti alla data di entrata in
vigore del presente regolamento;
b) «Sezione dati SISTE», popolata e aggiornata con i dati
raccolti dal CED in sede di prima immatricolazione delle unita' da
diporto e di rilascio dei documenti di navigazione relativi alle
unita' da diporto gia' immatricolate, con le informazioni trasmesse
dal Corpo delle Capitanerie di porto e dalle Forze di polizia ai
sensi del comma 4 e con i dati tecnici trasmessi dalle associazioni
dei costruttori, importatori e distributori di unita' da diporto
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, individuate con
decreto del Ministero da emanarsi entro centoventi giorni
dall'entrata in vigore del presente regolamento.
3. L'accesso ai dati contenuti nell'ATCN e' consentito:
a) alle autorita' pubbliche individuate dagli articoli 1 e 3,
comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28
settembre 1994, n. 634, secondo i criteri e le modalita' dallo stesso
disciplinate;
b) ai soggetti privati di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
b), del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n.
634, secondo le modalita' stabilite dallo stesso e nel rispetto delle
disposizioni vigenti in materia di accesso alla documentazione
amministrativa;
c) agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti
alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile
1981, n. 121, agli ufficiali di pubblica sicurezza, per il tramite
del centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della medesima
legge, nonche' agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di cui
all'articolo 1235 del codice della navigazione appartenenti al Corpo
delle Capitanerie di porto.
4. Per la realizzazione dei controlli di sicurezza della
navigazione di cui all'articolo 9 della legge 8 luglio 2003, n. 172 e
all'articolo 26-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171, il Ministero puo' stipulare appositi protocolli di
intesa con il Dipartimento della pubblica sicurezza per la Polizia di
Stato e con i rispettivi Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e
del Corpo della Guardia di finanza, per definire le specifiche
procedure e modalita' operative relative alla acquisizione,
esclusivamente in sede locale, anche telematica, delle informazioni
di cui al comma 1, lettera z).
Art. 4
Ufficio di conservatoria centrale
delle unita' da diporto «UCON»
1. L'Ufficio di conservatoria centrale delle unita' da diporto
(UCON), unita' organizzativa di livello non dirigenziale del
Dipartimento trasporti, esercita le seguenti funzioni:
a) cura i rapporti con il CED per l'ottimizzazione del
funzionamento del SISTE;
b) riceve le richieste di abilitazione allo STED, nonche' le
segnalazioni e i reclami da parte dei soggetti richiedenti di cui
all'articolo 6, ovvero da parte dei soggetti gia' abilitati, e adotta
i necessari provvedimenti;
c) vigila sul corretto utilizzo dei collegamenti telematici da
parte dei soggetti abilitati all'utilizzo dello STED e adotta i
provvedimenti di cui all'articolo 8, commi 4 e 5;
d) cura i rapporti con tutti i soggetti abilitati al popolamento
e all'aggiornamento dell'ATCN, vigilando sul corretto utilizzo del
sistema;
e) effettua le operazioni di popolamento, aggiornamento,
conservazione e validazione delle informazioni contenute nell'ATCN
nonche' il rilascio della relativa documentazione in caso di inerzia
o ritardo da parte degli STED;
f) effettua le iscrizioni, le trascrizioni e le annotazioni degli
atti soggetti a pubblicita' navale, ivi compresi gli atti costitutivi
di garanzie sulle unita' da diporto, sulla base della documentazione
acquisita per il tramite degli STED;
g) effettua l'accertamento di conformita' e la validazione delle
richieste relative alle operazioni di cui all'articolo 5, comma 2,
presentate allo STED;
h) rilascia il nulla osta alla dismissione di bandiera o alla
demolizione;
i) compie ogni altra attivita' necessaria alla gestione del
SISTE.
2. Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sentito il Garante per la protezione
dei dati personali, ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del
27 aprile 2016, sono stabilite le modalita' per il trattamento, la
conservazione e la gestione informatizzata dei dati dell'archivio.
3. Con provvedimenti del Ministero, da adottare entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e'
individuato il personale per la gestione del SISTE, con adeguate
competenze professionali, informatiche e giuridiche, nonche' quello
da assegnare all'UCON, anche per le attivita' di validazione dei dati
comunicati dagli STED.
4. L'UCON cura gli adempimenti di comunicazione all'anagrafe
tributaria delle informazioni di cui agli articoli 6 e 7 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 e
all'articolo 1 del decreto del Ministero delle finanze 21 ottobre
1999.
Art. 5
Sportello telematico del diportista «STED»
1. Lo STED e' attivato, mediante collegamento telematico con il
CED, presso:
a) le Capitanerie di porto e gli Uffici circondariali marittimi;
b) gli UMC;
c) i raccomandatari abilitati dal CED all'utilizzo dei
collegamenti telematici, secondo quanto previsto dall'articolo 1,
comma 1-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
d) gli studi di consulenza, in possesso di autorizzazione in
corso di validita' rilasciata ai sensi della legge 8 agosto 1991, n.
264, abilitati dal CED all'utilizzo dei collegamenti telematici,
secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1-ter, della legge 7
agosto 1990, n. 241.
2. I soggetti di cui al comma 1, tramite lo STED, previa
validazione dell'UCON, provvedono:
a) alle attivita' istruttorie finalizzate all'iscrizione, anche
provvisoria, e alla cancellazione nella «Sezione dati SISTE»
dell'ATCN;
b) alle attivita' istruttorie finalizzate all'annotazione
dell'utilizzazione a fini commerciali di cui all'articolo 24, comma
1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29
luglio 2008, n. 146;
c) al rilascio degli atti relativi alla proprieta' e degli altri
atti e domande per i quali occorre l'iscrizione e la trascrizione;
d) all'annotazione della perdita e del rientro in possesso di cui
all'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171;
e) alle attivita' istruttorie finalizzate all'utilizzazione a
titolo di locazione finanziaria con facolta' di acquisto;
f) alle attivita' istruttorie relative al rilascio del nulla osta
alla dismissione di bandiera o alla demolizione;
g) al rilascio della licenza di navigazione, all'aggiornamento
della stessa mediante emissione di appositi tagliandi, nonche' al
rilascio del duplicato della licenza in caso di sottrazione,
smarrimento, distruzione o deterioramento dell'originale;
h) al rilascio della licenza di navigazione provvisoria di cui
all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171;
i) alle attivita' istruttorie relative alla dichiarazione di
armatore;
l) alle attivita' istruttorie tese al rilascio della licenza di
esercizio dell'apparato radiotelefonico, anche provvisoria;
m) al rilascio del certificato di sicurezza e del certificato di
idoneita' al noleggio di cui all'articolo 26 del decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171;
n) al rilascio dell'autorizzazione alla navigazione temporanea di
cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.
3. Le attivita' previste al comma 2 sono espletate previa verifica,
in via telematica, della sussistenza di eventuali iscrizioni,
trascrizioni o annotazioni, inclusi i fermi amministrativi a
qualsiasi titolo disposti, gravanti sull'unita' da diporto.
4. I raccomandatari e gli studi di consulenza, presso i quali e'
attivato lo STED, espongono, all'esterno dei locali dove hanno sede,
l'apposito contrassegno, il cui modello e' riprodotto nell'allegato
A.
Art. 6
Abilitazione dei raccomandatari
e degli studi di consulenza
1. I raccomandatari e gli studi di consulenza che intendono
attivare uno STED presso la propria sede presentano richiesta di
abilitazione all'UCON per il tramite degli UMC competenti per
territorio.
2. L'UMC competente per territorio comunica all'UCON, in via
telematica, il nulla osta al collegamento con il CED, previa verifica
dei requisiti previsti dall'articolo 5, comma 1. L'UCON, verificata
la condizione di cui all'articolo 10, comma 4, autorizza il
collegamento con il CED, di cui informa l'UMC.
Art. 7
Fornitura e custodia dei materiali
1. Il Ministero, tramite le Capitanerie di porto, gli Uffici
circondariali marittimi e gli UMC competenti per territorio fornisce
agli STED idonea modulistica, necessaria all'espletamento delle
attivita' di cui all'articolo 5, anche in formato digitale. Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da
adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali, ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016, sono stabilite le caratteristiche tecniche e di sicurezza della
modulistica e le misure per la conservazione e la custodia della
stessa.
Art. 8
Funzionamento degli STED
1. Ai fini dell'individuazione dei soggetti legittimati ad accedere
agli STED si applica in quanto compatibile la disciplina vigente in
materia di accesso agli sportelli delle Capitanerie di porto, degli
Uffici circondariali marittimi e degli UMC, nonche' le disposizioni
contenute nella legge 8 agosto 1991, n. 264.
2. Lo STED, effettuata la verifica di cui all'articolo 5, comma 3,
prende in carico le richieste di cui all'articolo 5, comma 2, secondo
le direttive dell'UCON. Il rilascio delle licenze di navigazione e
dei relativi tagliandi di aggiornamento, il rilascio delle
autorizzazioni alla navigazione temporanea e delle licenze
provvisorie e' subordinato alla presentazione della dichiarazione di
costruzione o importazione (DCI) di cui all'articolo 13, comma 5,
conforme al modello approvato con provvedimento del Ministero,
rilasciata dalle associazioni maggiormente rappresentative sul piano
nazionale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b). Le istanze non
corredate dall'attestazione dell'avvenuto pagamento delle imposte e
dei diritti dovuti o dal contestuale versamento degli stessi, nonche'
dalla DCI, non sono prese in considerazione.
3. Ricevuta l'istanza, lo STED provvede, secondo le modalita'
stabilite dal Ministero, a trasmettere in via telematica le
informazioni necessarie al CED unitamente alla documentazione
presentata dal richiedente, al documento di identita' del
richiedente, alla DCI e alle attestazioni di versamento delle imposte
e dei diritti dovuti.
4. Acquisite le informazioni e le documentazioni di cui al comma 3,
il CED attribuisce, in modo automatico, un numero progressivo che
individua l'ordine cronologico di presentazione delle istanze.
Verificata la congruenza dei dati ricevuti con quelli presenti
nell'ATCN, il CED procede all'aggiornamento dell'archivio, autorizza
lo STED alla stampa del documento di navigazione richiesto e assegna
l'eventuale numero di iscrizione, generato automaticamente dal
sistema informativo, dopo la validazione dell'istanza da parte
dell'UCON.
5. In caso di irregolarita' accertate successivamente alla
emissione dei documenti di navigazione, effettuata anche dagli STED,
l'UCON dispone la cancellazione motivata dei documenti stessi
dall'ATCN, anche su segnalazione degli organi di polizia che
provvedono al loro ritiro. L'UCON segnala le irregolarita' accertate
all'autorita' competente, al fine della eventuale applicazione delle
sanzioni previste dall'articolo 9 della legge 8 agosto 1991, n. 264,
anche nei confronti degli studi di consulenza, nonche', con riguardo
ai raccomandatari, in base all'articolo 13 della legge 4 aprile 1977,
n. 135.
6. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali, ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016, sono disciplinate, ai sensi dell'articolo 2, comma 222-ter,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le modalita' e la tempistica
per lo scarto degli atti di archivio della documentazione di cui al
comma 2, trasmessa all'UCON in formato elettronico ai sensi del comma
3.
Art. 9
Vigilanza
1. Le Capitanerie di porto e gli UMC, nell'ambito dei rispettivi
territori di competenza, vigilano sul corretto funzionamento degli
STED attivi presso i raccomandatari e gli studi di consulenza
abilitati e sulle modalita' di conservazione della modulistica di cui
all'articolo 7 e, in caso di accertate irregolarita', ne danno
comunicazione all'UCON per l'adozione dei provvedimenti previsti
dall'articolo 10.
Art. 10
Sospensione e decadenza dell'operativita' degli STED
1. Nel caso previsto dall'articolo 8, comma 5, accertato il
rilascio di certificazioni non veritiere da parte degli STED, l'UCON
dispone la sospensione dell'operativita' degli STED attivi presso i
raccomandatari e gli studi di consulenza abilitati per un periodo di
trenta giorni; in caso di irregolarita' contestate successivamente
alla prima, dispone la sospensione per un periodo di novanta giorni.
L'UCON dispone la cessazione dell'operativita' degli STED, nel caso
di una terza violazione nell'arco temporale di un anno.
2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano anche nel caso
di irregolarita' accertate, a norma dell'articolo 9, in sede di
vigilanza sul corretto funzionamento degli STED attivi presso i
raccomandatari e gli studi di consulenza abilitati.
3. Nel caso di sospensione dell'autorizzazione all'esercizio
dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto disposta dall'autorita' competente ai sensi dell'articolo
9, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 264, e' sospesa
l'operativita' degli STED. Nel caso di revoca dell'autorizzazione, ai
sensi dell'articolo 9, comma 3, della medesima legge n. 264 del 1991,
termina l'operativita' degli STED. Analogamente e' sospesa o
terminata l'operativita' degli STED presso i raccomandatari marittimi
in caso, rispettivamente, di sospensione o di radiazione
dall'esercizio dell'attivita' disposta ai sensi dell'articolo 13
della legge 4 aprile 1977, n. 135.
4. I raccomandatari e gli studi di consulenza interessati possono
richiedere l'abilitazione decorso un periodo non inferiore a due anni
dalla data di avvenuta notifica della cessazione dell'operativita'
disposta dall'UCON a norma del presente articolo.
Art. 11
Modalita' di accesso tramite SPID
1. L'accesso al SISTE per la verifica della propria posizione
potra' avvenire anche tramite SPID.
2. Il pagamento dei diritti previsti per le prestazioni e i servizi
di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 63 del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, puo' avvenire anche tramite apposite procedure
telematiche, da individuarsi con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e
del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro
centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi
dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, sono adottate,
ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, le regole tecniche necessarie al fine di attuare quanto disposto
ai commi 1 e 2, anche gradualmente e nel rispetto delle soluzioni
esistenti.
Art. 12
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono ai compiti derivanti
dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 13
Norme transitorie e finali
1. E' avviato un periodo di sperimentazione dal 1° aprile al 31
agosto 2019 durante il quale gli STED, specificamente individuati con
apposito provvedimento ministeriale, iscrivono le unita' da diporto
di nuova immatricolazione esclusivamente nell'ATCN.
2. Le operazioni di popolamento della «Sezione dati RID e RND»
dell'ATCN, previste dall'articolo 3, comma 2, lettera a), sono
completate entro il 1° gennaio 2021.
3. Nelle more del completamento delle operazioni di cui al comma 2,
le Capitanerie di porto, gli Uffici circondariali marittimi e gli UMC
provvedono in ogni caso a trasferire all'ATCN i dati contenuti nei
registri di iscrizione cartacei relativi alle unita' da diporto,
immatricolate entro il 31 agosto 2019, nel caso in cui gli
interessati richiedano il rilascio di uno dei documenti di
navigazione di cui all'articolo 5, comma 2. Il rilascio di tali
documenti e' subordinato al rilascio di una nuova licenza di
navigazione emessa ai sensi del presente regolamento.
Contestualmente, le Capitanerie di porto, gli Uffici circondariali
marittimi e gli UMC annotano l'avvenuto trasferimento all'ATCN dei
dati contenuti nei registri di iscrizione cartacei e,
successivamente, provvedono alla trasmissione degli stessi all'UCON.
4. Ferme restando le funzioni e le competenze in materia di polizia
e sicurezza della navigazione, attribuite dalla legislazione vigente
alle autorita' competenti:
a) a decorrere dal 1° settembre 2019 le unita' da diporto di
nuova immatricolazione sono iscritte esclusivamente nell'ATCN;
b) a decorrere dal 1° gennaio 2021, le unita' da diporto sono
iscritte esclusivamente nell'ATCN.
5. La DCI e' richiesta ai fini del rilascio:
a) della licenza di navigazione per le unita' da diporto
immatricolate a decorrere dal 1° settembre 2019;
b) della licenza di navigazione delle unita' da diporto,
immatricolate al 31 agosto 2019 non ancora presenti nella «Sezione
dati SISTE»;
c) delle autorizzazioni alla navigazione temporanea e delle
licenze provvisorie;
d) del certificato di idoneita' e del certificato di sicurezza,
anche al fine di consentire le attivita' di vigilanza sul mercato
previste dalle norme vigenti.
6. Per le finalita' antifrode di cui all'articolo 1, comma 219,
della legge n. 228 del 2012, i produttori o gli importatori, ovvero i
loro mandatari autorizzati, di unita' da diporto superiori a 2,5
metri, comunicano alle associazioni maggiormente rappresentative sul
piano nazionale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), i dati
tecnici delle stesse nel rispetto delle disposizioni stabilite dal
Ministero. Per le medesime finalita', con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni, da adottare entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita'
per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni relativi ai
contratti di assicurazione per la responsabilita' civile verso i
terzi per i danni derivanti dalla navigazione delle unita' da
diporto, prevedendo la loro sostituzione con la comunicazione
telematica dei relativi dati all'ATCN.
7. Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto e'
autorizzato a stipulare specifici accordi con le regioni per la
gestione del Registro navi minori e galleggianti sulle acque interne,
ora in carico agli uffici regionali degli Ispettorati di porto.
8. Gli oneri relativi alle attivita' di cui al comma 7, calcolati
sulla base del criterio di copertura del costo effettivo del
servizio, sono a carico delle regioni e sono determinati negli
accordi o nelle intese stipulati.
9. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 5 si applicano a decorrere
dal 1° settembre 2019.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 14 dicembre 2018
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri
Toninelli, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del
territorio e del mare, n. 1-303
Allegato A
(articolo 5, comma 4)
Parte di provvedimento in formato grafico
http://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=19G0002000100010110001&dgu=2019-02-27&art.dataPubblicazioneGazzetta=2019-02-27&art.codiceRedazionale=19G00020&art.num=1&art.tiposerie=SG