Data: 2019-02-28 11:27:17

Acconciatore

Buongiorno,
vorre un chiarimento in merito all'attività di acconciatore esercitata nei luoghi di cura o di riabilitazione ecc.
Un soggetto in possesso dei requisiti professionali può avviare l'attività indicando come sede la propria abitazione e svolgere l'attività ESCLUSIVAMENTE presso altre strutture pubbliche convenzionate come previsto dall'art. 6 del Regolamento Regionale 6 del 2011?

riferimento id:48835

Data: 2019-03-01 06:25:32

Re:Acconciatore


Buongiorno,
vorre un chiarimento in merito all'attività di acconciatore esercitata nei luoghi di cura o di riabilitazione ecc.
Un soggetto in possesso dei requisiti professionali può avviare l'attività indicando come sede la propria abitazione e svolgere l'attività ESCLUSIVAMENTE presso altre strutture pubbliche convenzionate come previsto dall'art. 6 del Regolamento Regionale 6 del 2011?
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Certo che può farlo. Si tratta di attività al domicilio del cliente se l'attività viene svolta in modo "non strutturato" presso le strutture convenzionate dove accede, fa la prestazione e se ne va ma non ha un luogo dedicato, orari prestabiliti e stanze a se riservate.
Lo stesso dicasi per la propria abitazione, dove potrà operare saltuariamente e occasionalmente.

Si deve fare scia specifica se si una una struttura (propria abitazione, casa di sucra ecc...) in modo "analogo" ad un negozio ... e per questo ci sono indizi:
- insegna
- orari fissi
- attrezzatura dedicata e stabilmente collocata

riferimento id:48835

Data: 2019-03-20 08:19:01

Re:Acconciatore

Vorrei un altro vostro parere.
La Consulta di Regione Lombardia si è espressa per il medesimo questito in data 14/04/2014 "ritenendo che l'attività di acconciatore non può esulare dall'individuazione di una sede fissa per lo svolgimento della medesima (che potrebbe essere anche il domicilio dell'esercente ma nel rispetto dei requisiti igienico sanitari), senza escludere la possibilità di recarsi presso luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi designati dal cliente."
Se è possibile svolgere l'attività esclusivamente presso strutture pubbliche convenzionate perchè chiedono l'individuazione di una sede fissa e soprattutto i requisiti igienico sanitari?
Grazie

riferimento id:48835

Data: 2019-03-20 13:38:13

Re:Acconciatore


Vorrei un altro vostro parere.
La Consulta di Regione Lombardia si è espressa per il medesimo questito in data 14/04/2014 "ritenendo che l'attività di acconciatore non può esulare dall'individuazione di una sede fissa per lo svolgimento della medesima (che potrebbe essere anche il domicilio dell'esercente ma nel rispetto dei requisiti igienico sanitari), senza escludere la possibilità di recarsi presso luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi designati dal cliente."
Se è possibile svolgere l'attività esclusivamente presso strutture pubbliche convenzionate perchè chiedono l'individuazione di una sede fissa e soprattutto i requisiti igienico sanitari?
Grazie
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L'indicazione regionale è comprensibile ma NON TROVA RISCONTRO in un espresso divieto normativo e quindi non è sostenibile in virtù del principio che è ammesso tutto ciò che non è vietato.
Pretendere peraltro una sede INUTILIZZATA ad un soggetto che opera sempre altrove è come chiedere un DEPOSITO ad una attività commerciale che opera senza effettuare deposito! non esiste norma che lo preveda

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