Buongiorno,
un impianto di distribuzione carburanti (in Sardegna) presenta a cadenza semestrale, tramite Suape, l'ennesima richiesta di sospensione per crisi di gestione, già più volte prorogata.
Con l'ultimo rinnovo, richiamando la DGR 45/7 del 05/12/2003 punto 7), si diffidava la Ditta alla riapertura dell'impianto entro i sei mesi di accordata proroga ma ciò non è avvenuto.
Che provvedimento posso adottare come Ufficio Commercio? Posso dichiararla improcedibile come Suap dato che la normativa autorizza una sospensione per un periodo massimo di 12 mesi, che stato di gran lunga superato?
Devo avviare un procedimento per la revoca/decadenza dell'autorizzazione e con quali effetti? Divieto di esercitare l'attività in via definitiva sul territorio comunale?
Confido nella Vostra preziosa e tempestiva risposta, Grazie.
Buongiorno,
un impianto di distribuzione carburanti (in Sardegna) presenta a cadenza semestrale, tramite Suape, l'ennesima richiesta di sospensione per crisi di gestione, già più volte prorogata.
Con l'ultimo rinnovo, richiamando la DGR 45/7 del 05/12/2003 punto 7), si diffidava la Ditta alla riapertura dell'impianto entro i sei mesi di accordata proroga ma ciò non è avvenuto.
Che provvedimento posso adottare come Ufficio Commercio? Posso dichiararla improcedibile come Suap dato che la normativa autorizza una sospensione per un periodo massimo di 12 mesi, che stato di gran lunga superato?
Devo avviare un procedimento per la revoca/decadenza dell'autorizzazione e con quali effetti? Divieto di esercitare l'attività in via definitiva sul territorio comunale?
Confido nella Vostra preziosa e tempestiva risposta, Grazie.
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CONSIGLIAMO di:
1) rigettare l'istanza in quanto si è verificata decadenza (che ha effetto retroattivo dall'ultima scadenza)
2) non dichiarare improcebile perchè l'istanza è da rigettare nel merito non nella forma