Buongiorno, vorrei un chiarimento circa la sospensione volontaria dell'attività di commercio su aree pubbliche.
Un titolare di posteggio in un mercato a cadenza settimanale, ci richiede la possibilità di sospendere la propria attività.
Sulla base dell'art. 87 della l.r. 62/2018 può essere richiesta la sospensione per un massimo di 120 giorni per anno solare.
Tale richiesta deve essere fatta per un periodo massimo continuativo o può essere frazionata in più periodi??
Deve essere motivata??
Deve essere emanato qualche provvedimento di presa d'atto di accoglimento di tale istanza??
Una volta che il soggetto riprende la propria attività lavorativa quante assenze potrà effettuare per non incorrere nella decadenza prevista dall'art. 127 ?
(una percentuale rimanente riferita al periodo di reale attività??)
Grazie per i chiarimenti Daniela
la ratio della norma è la seguente
il commerciante può sospendere l’attività per un massimo di 120 gg nell’arco dell’anno solare, anche in modo frammentato. Questo lo può fare senza assenso del comune. Il comune registrerà le assenze per il conteggio.
Non si conteggiano le assenze (quindi il termine non decorre) se ricorrono le condizioni previste dallo stesso articolo. In questo caso il privato deve solo dimostrare al comune che si trova, effettivamente, in quelle condizioni previste dalla norma.
Se il privato non giustifica le assenze dimostrando di trovarsi nelle condizioni previste dalla legge, decorsi 120 gg il comune dichiara la decadenza del titolo.
Se poi mi chiedi di autorizzare le assenze senza che ricorrano le condizioni legali (quindi non conteggiare il termine) allora ti posso dire che dovresti prevedere qualcosa nel regolamento comunale altrimenti la cosa diventa arbitraria. Le giustificazioni previste dalla legge sono tassative, già ho molti dubbi che anche tramite regolamento comunale si possano prevedere ipotesi aggiuntive (fatte salve le cause di forza maggiore legate a cose oggettive e non soggettive: non si conteggia l’assenza per neve alta, alluvione ecc.)