Buongiorno, un utente ci chiede quali siano gli adempimenti per l'avvio di un'attività di commercio in esercizio di vicinato di fiori e piante, congiuntamente all'attività agricola di florovivaista. Fermo restando che l'attività verrà svolta su area agricola e per questo anche l'ufficio Urbanistica solleva delle perplessità, risulta presentata nel 2007 una comunicazione per la vendita al pubblico di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 18.5.2001 n.228.
Chiediamo il vostro parere in merito alla necessità di ulteriori procedure o se sia sufficiente la comunicazione del 2007 ed inoltre se possa essere in qualche modo contestata la destinazione commerciale/agricola. Grazie.
La comunicazione del 2007 va bene.
La finanziata 2019 ha peraltro introdotto il comma 1-bis al d.lgs. 228/2001, il quale dispone che gli agricoltori possono vendere al dettaglio in tutto il territorio italiano "i prodotti agricoli e alimentari, [u]appartenenti ad uno o più comparti agronomici diversi da quelli dei prodotti della propria azienda[/u], purché direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli. Il fatturato derivante dalla vendita dei prodotti provenienti dalle rispettive aziende deve essere prevalente rispetto al fatturato proveniente dal totale dei prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli"
Inoltre il c. 8 già disponeva l'applicabilità del d.lgs. 114/98 SOLO qualora "i ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società".
Per la destinazione d'uso ricorda che il comma 8-ter dispone che per la vendita diretta dei prodotti agricoli non è necessario il cambio di destinazione d'uso dei locali e può essere fatta su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati.