Buongiorno, ringraziando della disponibilità, sono a porre un quesito per il quale ho trovato risposte diverse tra alcuni SUAP dell'Emilia Romagna (Bologna e Modena).
L'attività di gommista, rientra certamente in quelle dell'autoriparatore e con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26/11/2016 (S.O. n. 52), del D. Lgs. 25/11/2016 n. 222, recante "Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'art. 5 della L. 07/08/2015, n. 124", a decorrere dall'11/12/2016 sono entrate in vigore nuove disposizioni che riguardano, tra le altre, anche le attività di autoriparazione e commercio ingrosso.
Dal 01/07/2017 per iniziare tali attività occorre presentare la segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) allo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi presso il Comune (SUAP), che la trasmette al Registro delle Imprese per i controlli di competenza.
Detto questo:
[b]un gommista esistente da diversi anni, che non amplia ne trasferisce l'attività ma continua il tutto come prima, deve presentare SCIA oppure no?[/b]
Alcuni suap prevedeno la presentazione della scia per il subentro o la modifica, altri indicando che la tabella A del 222/2016 dicono che è da fare la SCIA in ogni caso perchè la tabella indica "Esercizio di attività" e non esclusivamente l'inizio di nuova attività.
Grazie
Ing. Andrea Scarpelli
Buongiorno, ringraziando della disponibilità, sono a porre un quesito per il quale ho trovato risposte diverse tra alcuni SUAP dell'Emilia Romagna (Bologna e Modena).
L'attività di gommista, rientra certamente in quelle dell'autoriparatore e con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26/11/2016 (S.O. n. 52), del D. Lgs. 25/11/2016 n. 222, recante "Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'art. 5 della L. 07/08/2015, n. 124", a decorrere dall'11/12/2016 sono entrate in vigore nuove disposizioni che riguardano, tra le altre, anche le attività di autoriparazione e commercio ingrosso.
Dal 01/07/2017 per iniziare tali attività occorre presentare la segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) allo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi presso il Comune (SUAP), che la trasmette al Registro delle Imprese per i controlli di competenza.
Detto questo:
[b]un gommista esistente da diversi anni, che non amplia ne trasferisce l'attività ma continua il tutto come prima, deve presentare SCIA oppure no?[/b]
Alcuni suap prevedeno la presentazione della scia per il subentro o la modifica, altri indicando che la tabella A del 222/2016 dicono che è da fare la SCIA in ogni caso perchè la tabella indica "Esercizio di attività" e non esclusivamente l'inizio di nuova attività.
Grazie
Ing. Andrea Scarpelli
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La tesi per cui si deve ripresentare scia per le attività in essere è PRIVA DI QUALSIASI FONDAMENTO GIURIDICO. La scia la si presenta per avvio (da sempre definito dal legislatore "esercizio di attività"), subingresso, variazione ecc....
Le attività esistenti NON SONO TENUTE ad alcuna presentazione
Perfetto, grazie della conferma.
Cordiali saluti
Ing. Andrea Scarpelli