Data: 2019-02-25 17:37:56

Dati degli infermieri: NO a comunicazione massiva da parte delle ASL

[size=18pt][b]Comunicazione di dati personali degli infermieri all'ordine professionale da parte di aziende sanitarie - 16 gennaio 2019[/b]
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9084551[/size]
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Lavoro: no a invio massivo di dati degli infermieri a Ordine professionale



Le strutture sanitarie non possono trasmettere in modo massivo i dati di tutto il loro personale infermieristico all’Ordine professionale di riferimento.

L’Ordine delle professioni infermieristiche, nello svolgimento degli specifici compiti istituzionali di vigilanza e disciplinari, può infatti trattare i dati di chi abbia richiesto l’iscrizione all’albo.

Deve essere il datore di lavoro ad accertare, all’atto dell’assunzione e nel corso del rapporto di lavoro, che un infermiere sia dotato dei requisiti necessari per prestare servizio e che sia iscritto all’apposito albo professionale.

Queste le indicazioni fornite dal Garante della privacy a un’azienda ospedaliera che chiedeva di poter trasmettere, pur non avendo un’apposita base normativa, i dati di tutto il suo personale infermieristico al relativo ordine professionale, il quale intendeva effettuare controlli sulle iscrizioni.

Nel presentare l’istanza al Garante, sia l’Ospedale sia l’Ordine delle professioni infermieristiche avevano rappresentato che tale comunicazione di dati personali fosse utile per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico, in quanto consentiva di verificare che tutti gli infermieri in servizio rispettassero i requisiti previsti dal decreto che, nel 2018, ha modificato la legge di Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse.

Nella sua risposta, però, il Garante ha evidenziato che l’attuale quadro normativo non attribuisce agli Ordini - pur dotati di specifici poteri disciplinari e di vigilanza - competenze per generalizzate attività di ricerca e raccolta di informazioni personali riferite al personale infermieristico. Spetta invece al datore di lavoro l’obbligo di effettuare le necessarie verifiche sul possesso dei particolari requisiti previsti per l’accesso a specifici impieghi, inclusa l’iscrizione del singolo professionista al relativo albo che, tra l’altro, è pubblico e reperibile anche on line.

L’Autorità ha quindi dichiarato che non sussistono i presupposti di liceità per la comunicazione generalizzata dei nominativi e della residenza degli infermieri impiegati dalle aziende sanitarie agli ordini territorialmente competenti. Tenendo conto del numero di quesiti pervenuti sul tema, ha inoltre trasmesso la decisione anche alla Federazione nazionale delle professioni infermieristiche al fine di darne ampia diffusione presso gli ordini provinciali e le altre istituzioni coinvolte.


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[doc. web n. 9084551]


[b]Azienda Ospedaliero-Universitaria Carreggi - Firenze[/b]


Ordine delle professioni infermieristiche interprovinciale Firenze Pistoia





Comunicazione di dati personali degli infermieri all'ordine professionale da parte di aziende sanitarie - 16 gennaio 2019

1. Con la nota in riferimento, codesta Azienda ospedaliera nel fornire riscontro alla nota di questo Dipartimento (prot. n. XX del 19 novembre 2018) ha chiarito di aver ricevuto richiesta di comunicazione dei “nominativi e della residenza degli infermieri dipendenti” dell’Azienda da parte dell’Ordine delle professioni infermieristiche interprovinciale di Firenze e Pistoia “in modo da poter effettuare i controlli previsti dalla vigente normativa” (cfr. decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 13 settembre 1946, n. 233, come modificato dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3, Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse). Con la stessa nota è stato, inoltre, rappresentato che, “posta l’iscrizione quale obbligo giuridico del professionista, l’Azienda è tenuta ad effettuare tale verifica” e che, in relazione al personale infermieristico già in servizio presso l’Ospedale, sarebbe “problematico procedere alla autocertificazione e al successivo coinvolgimento degli Ordini, (…) e preferibile venire incontro alla richiesta dell’Ordine di trasmettere un elenco completo degli infermieri dipendenti attualmente in servizio”. Pertanto, “accertata la carenza di una sufficiente base giuridica per la comunicazione”, codesta Azienda ha ritenuto di formulare un’istanza al Garante ai sensi dell’art. 2-ter, comma 2, del Codice.

2. Al riguardo, si ribadisce che il Codice in materia di protezione dei dati personali - d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 prevede che la comunicazione fra titolari che effettuano trattamenti di dati personali, diversi da quelli di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679, per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, è ammessa se prevista da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. In mancanza di tale norma, la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico, di funzioni istituzionali e può essere iniziata, se è decorso il termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione al Garante, senza che lo stesso abbia adottato una diversa determinazione delle misure da adottarsi a garanzia degli interessati (art. 2-ter, comma 2 del Codice).

3. Ciò premesso, con riferimento alle diverse questioni poste all’attenzione di questa Autorità, si evidenzia, in primo luogo, che l’onere di iscrizione all’albo incombe sul singolo professionista (cfr. art. 5, comma 2, d.lg. C.P.S. n. 233/1946, come modificato nel 2018, cit.) e che il quadro normativo applicabile, anche alla luce delle recenti modifiche intervenute, prevede che gli Ordini delle professioni sanitarie esercitino istituzionalmente poteri di vigilanza e disciplinari (“sulla base di esposti” o “su richiesta” dei competenti organi delle commissioni disciplinari o “d’ufficio”) nei confronti di “tutti gli iscritti all´albo” – rispetto ai quali abbiano verificato il possesso dei requisiti abilitanti all’esercizio della professione, all’atto dell’iscrizione, e verificando il mantenimento, nel corso del tempo, di tali requisiti (cfr. art. 1 comma 3, lett. b), d), h), i), ed l) e art. 3, comma 2 lett. c)d.lg. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, cit.).

Il richiamato quadro normativo, allo stato ancora in fase di attuazione (cfr., art. 1, comma 5, l. n. 3/2018, cit.), attribuisce quindi agli Ordini delle professioni infermieristiche specifiche funzioni che comportano necessariamente trattamenti di dati personali dei professionisti, all’atto della richiesta di iscrizione all’albo e, successivamente, nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni vigenti. In tale quadro, non risultano pertanto attribuite agli Ordini specifiche competenze per il compimento di generalizzate attività di ricerca e raccolta di informazioni personali riferite a soggetti diversi da coloro che abbiano già richiesto l’iscrizione all’albo.

Restano salve le specifiche responsabilità, anche sotto il profilo penale, che incombono su coloro che eventualmente esercitano le professioni sanitarie in assenza di iscrizione all’albo il cui accertamento è rimesso ordinariamente in capo ad altri organi pubblici.

4. Sotto diverso profilo, spetta invece al datore di lavoro (in questo caso l’Azienda sanitaria) effettuare le necessarie verifiche sul possesso di particolari requisiti previsti per l’accesso a specifici impieghi “per finalità di assunzione [e nel corso dell’] esecuzione del contratto di lavoro, compreso l’adempimento degli obblighi stabiliti dalla legge o da contratti collettivi” (art. 88, par. 1 Regolamento), nei limiti previsi dalle norme vigenti (ad esempio, artt. 43, 46 e 71 del D.P.R. 445/2000), nonché mediante la consultazione degli albi professionali che sono resi pubblici e reperibili anche on line. In base al nuovo quadro normativo, infatti, i citati Ordini professionali “curano la tenuta, anche informatizzata, e la pubblicità, anche telematica, degli albi”(artt. 1, comma 2, lett. d), nonché 3, comma 1, lett. a) d.lg. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, cit. e, più in generale, art. 61 del Codice).

5. Alla luce delle considerazioni che precedono si ritiene che, considerata la mancanza di un’espressa previsione di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento che consenta la comunicazione di dati richiesta dall’Ordine e, in presenza, al contrario, di specifici compiti e responsabilità che incombono, rispettivamente, su altri soggetti anche istituzionali (singoli professionisti, datori di lavoro, autorità giudiziaria), si ritiene che la generalizzata raccolta di dati personali relativi a tutto il personale infermieristico operante sul proprio territorio di competenza non possa ritenersi ricompreso tra le funzioni istituzionali degli Ordini delle professioni infermieristiche.

In ragione di ciò, ai sensi dell’art. 2-ter, comma 2, del Codice, non sussistono le condizioni necessarie a legittimare la comunicazione all’Ordine da parte di codesta Azienda dei citati dati personali relativi al personale infermieristico.

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

IL DIRIGENTE

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