Salve a tutti,
si chiede se, il Comune , senza dirigenza, dovendo attuare il percorso previsto dall'art. 13, comma 3, del nuovo CCNL, violi i limiti dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, nel ritrovarsi degli incrementi agli importi delle retribuzioni di posizione, previsti dall'art. 15, comma 2, superiori al 2016.
Diverse applicazioni della norma:
1- una pone limiti senza distinguere (comuni con o senza dirigenza)
https://www.aranagenzia.it/sezione-giuridica/sezione-giuridica/corte-dei-conti/9123-sezione-regionale-controllo-lombardia-deliberazione-n-2002018-enti-locali--incremento-indennita-posizioni-organizzative-rispetto-limiti-finanza-pubblica.html
https://www.lentepubblica.it/wp-content/uploads/2018/07/Deliberazione-02-07-2018-n.-200-Corte-dei-Conti-Sez.-controllo-Lombardia.pdf
2- l'altra, nei comuni senza dirigenza, se sono rispettate "determinate" condizioni, allora i maggiori importi erogati ai titolari di posizioni organizzative (nel limite massimo di 16.000 euro per il personale di categoria D e 9.500 per quello di categoria C), rispetto a quelli corrisposti alla data di entrata in vigore della legge di conversione, non sarĂ soggetta al limite stabilito dall'articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017 che prevede di non superare i valori del salario accessorio stanziati nell'anno 2016.
https://app.upel.va.it/web/news/5969