Data: 2019-02-21 14:33:53

In conferenza di servizi il dissenso deve essere ragionato e motivato

In conferenza di servizi il dissenso deve essere ragionato e motivato

[color=red][b]TAR UMBRIA, SEZ. I – sentenza 20 febbraio 2019 n. 79 [/b][/color]

DIRITTO

1. È materia del contendere la legittimità della determinazione dirigenziale regionale n. 2748 del 22 marzo 2017, avente ad oggetto: “xxxx s.r.l.- Impianto di coincenerimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 3 Mg all’ora sito in Via Ratini n. 1 , Loc. maratta – Terni (TR) – Autorizzazione Integrata Ambientale”.

2.- Ritiene in via preliminare il Collegio di poter prescindere dall’esaminare le eccezioni in rito di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e per difetto di legittimazione attiva degli odierni ricorrenti, attesa l’infondatezza, nel merito, delle doglianze proposte.

3.- Con i due motivi del ricorso introduttivo, i ricorrenti lamentano che in sede di rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale la Regione Umbria non avrebbe tenuto conto del “dissenso qualificato” del Sindaco di Terni, emesso ai sensi del comma 3 dell’art. 14 quater della legge 241/1990 e suffragato, a loro giudizio, da evidenze scientifiche, dovendosi eventualmente rimettere il procedimento al Consiglio dei Ministri. Sostengono altresì i ricorrenti l’illegittimità delle motivazioni poste a sostegno dell’autorizzazione integrata ambientale impugnata, secondo cui l’eventuale mancato rilascio di quest’ultima avrebbe l’effetto mantenere in validità il precedente regime autorizzativo, contemplante un livello di emissioni inquinanti superiori a quelle in contestazione.

3.1.- Entrambi i motivi sono destituiti di fondamento.

3.2.- Osserva infatti il Collegio che il dissenso espresso da una amministrazione in sede di conferenza di servizi ex art. 14 quater della legge 241/1990, «deve rispondere ai principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, predicati dall’articolo 97 della Costituzione, non potendo limitarsi ad una mera sterile opposizione al progetto in esame, ma dovendo essere “costruttivo”“; in altri termini, esso «deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso» (Cons. Stato Sez. V, 23-05-2011, n. 3099; Cons. Stato Sez. V, 24-01-2013, n. 434; Cons. Stato Sez. IV, 24-05-2013, n. 2836; Cons. Stato Sez. III, 23-01-2014, n. 350; Cons. Stato Sez. V, 13-03-2014, n. 1180; Cons. Stato Sez. IV, 01-07-2015, n. 3252; Cons. Stato. Sez. II, par. n. 2363 del 14/11/2016; T.A.R. Abruzzo L’Aquila Sez. I, 06-02-2017). »

Nell’ultima seduta della conferenza di servizi del 10 febbraio 2017, il Sindaco del Comune di Terni ha dichiarato che «al momento, non vi siano le condizioni per dettare le prescrizioni di cui all’art.217 del Regio Decreto 1265/34 funzionali alla adozione del provvedimento AIA, mancandone, così come riportato in premessa, i necessari elementi costitutivi e pertanto si dichiara contrario al rilascio dello stesso provvedimento AIA”.

[color=red][b]Ritiene il Collegio che tale posizione non possa essere considerata legittima e rappresenti un mero dissenso di massima, espressione di una posizione meramente interlocutoria che rinvia surrettiziamente la manifestazione definitiva della volontà a un tempo successivo alla chiusura della conferenza e che non può pertanto essere valutata in termini negativi, in quanto proveniente da amministrazione che ha sostanzialmente dichiarato di non essere in grado di esprimersi (Cons. Stato Sez. VI, 28-05-2015, n. 2675; T.A.R. Piemonte, Sez. I, 18-04-2012, n. 449). Ed invero la posizione negativa del Sindaco del Comune di Terni, nei termini sopra riportati, era già stata espressa nella seduta della conferenza di servizi del 4 settembre 2015, senza però che in tal sede il Sindaco stesso si fosse premurato di esercitare i propri poteri ex artt. 216 e 217 del r.d. 1265/1934, disponendo un’indagine epidemiologica in seno alla conferenza medesima che gli avrebbe consentito, in occasione delle successive sedute, di esprimere non un dissenso privo di qualsivoglia riscontro fattuale e motivazionale, bensì le prescrizioni di cui agli stessi artt. 216 e 217 del r.d. 1265/1934, ai fini del loro recepimento nell’autorizzazione integrata ambientale, così come previsto dall’art. 29 quater, comma 6, del d.lgs. 152/2006.[/b][/color]

Sul punto, peraltro, è indimostrato, allo stato, il paventato danno alla salute ed all’ambiente, atteso che le modifiche apportate all’impianto di incenerimento per renderlo conforme alla determina AIA in contestazione «hanno trovato comunque recepimento nella riduzione dei limiti per taluni inquinanti emessi in atmosfera, in via cautelativa e precauzionale fino al valore minimo delle BAT di settore” (cfr. pag. 15 determina AIA), con ciò determinando un significativo miglioramento dell’ mpianto di coincenerimento dei rifiuti, per rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 3 Mg all’ora ambientale dell’impianto rispetto alla precedente autorizzazione del 2009, come comprovato ex actis dal parere dell’USL Umbria 2, reso nel corso della riunione della conferenza di servizi del 4 settembre 2015.

Né a diverse conclusioni in merito può condurre il rapporto scientifico S.E.N.T.I.E.R.I. depositato da parte ricorrente, trattandosi di studio che valuta la mortalità nelle aree individuate come SIN (i.e. siti di interesse nazionale) ai fini della loro bonifica (ricercando le correlazioni delle malattie alle tipologie di inquinanti associati allo specifico sito e quindi alla causa dell’inquinamento) e non è quindi pertinente al caso di specie, atteso che l’impianto di xxxx non ricade nell’ambito di detta tipologia di aree all’interno del territorio comunale.

Non è pertanto ravvisabile alcuna violazione dell’invocato principio di precauzione, il quale «presuppone l’esistenza di un rischio specifico all’esito di una valutazione quanto più possibile completa, condotta alla luce dei dati disponibili che risultino maggiormente affidabili e che deve concludersi con un giudizio di stretta necessità della misura” (Consiglio di Stato, sez. V, 27-12-2013, n. 6250); rischio non ravvisabile nella fattispecie in esame, attesa l’assenza di qualsivoglia documento, studio o parere scientifico che dimostri la pericolosità ambientale dell’impianto xxxx in regime di AIA.

3.2.- Le considerazioni di cui sopra, palesano la conseguente infondatezza della tesi per cui l’eventuale mancato rilascio di quest’ultima avrebbe l’effetto mantenere in validità il precedente regime autorizzativo, contemplante un livello di emissioni inquinanti superiori a quelle in contestazione; detta sopravvivenza infatti , non può che essere esclusa dalla corretta emanazione della nuova autorizzazione.

4.- Devono infine essere respinti i motivi aggiunti a mezzo dei quali si adduce l’irrazionalità dell’iter provvedimentale della Regione per aver successivamente al rilascio dell’AIA, incaricato l’USL Umbria 2 di effettuare su tutto il territorio ternano degli approfondimenti epidemiologici; trattasi infatti di decisione assunta al fine di «costruire un quadro di riferimento più preciso in relazione ai numerosi procedimenti di autorizzazione ambientale e di controllo coinvolti da una economia produttiva di beni e servizi particolarmente rilevante e che ambisce ad attirare nuove iniziative innovative” ed i cui esiti, qualora in contrasto con le vigenti determinazioni AIA, potranno eventualmente essere valutati in termini di riesame autorizzativo di quest’ultime ex art. 29 quater e 29 octies del d.lgs. 152/2006.

5.- Le considerazioni che precedono impongono il rigetto della domanda di annullamento degli atti impugnati anche per motivi aggiunti e della connessa domanda risarcitoria.

6.- Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge in ogni domanda.

riferimento id:48762
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it