Data: 2019-02-21 12:11:57

REQUISITI MORALI

Buongiorno,


Avrei un dubbio da sottoporre riferito al possesso dei requisiti morali di cui all’art. 71 D.lgs 59/2010.
A seguito di un controllo effettuato sulla dichiarazione del possesso dei requisiti morali per lo svolgimento dell’attività di commercio su aree pubbliche è risultato dal certificato del casellario giudiziale che a carico del soggetto  è stata confermata la sentenza irrevocabile per i reati di lesioni personali di cui all’art. 572 e 585  C.P. con reclusione .
Ne deduco che il reato per lesioni  sia ostativo per l’esercizio dell’attività commerciale e il soggetto  non potrà esercitare l’attività di vendita  per i successivi cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata, salvo la riabilitazione.
Grazie

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Data: 2019-02-21 13:43:40

Re:REQUISITI MORALI

Il reato ricade nel LIBRO SECONDO - Titolo XII - Capo I  del codice penale.

Ti rimando a questa risposta di Chiarelli vista la particolarità del reato, che può essere commesso con o senza violenza.

[url=http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=30445.0]http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=30445.0[/url]

Ricordo infine il c. 3 dell'art. 71 dispone che "[i]Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione[/i]".
E il successivo c. 4 dispone che "[i]Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione[/i]".

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