TRIBUNALE DI ROMA, SEZ. V - SENTENZA 3 novembre 2011, n.21319 - Giudice Unico: Tedeschi
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con l'atto di citazione introduttivo del presente procedimento c.c. e S.A. hanno impugnato la deliberazione assunta dall'assemblea del condominio dello stabile di 'via... di Roma nella seduta in seconda convocazione del 29.05.2008 quanto alla decisione resa, in assenza del primo e su dissenso del secondo, sul punto n. 6 del relativo ordine del giorno afferente le 'varie ed eventuali e con cui era stato disposto di rassegnare incarico, all'architetto B.P., per la redazione di un capitolato e relativo computo metrico per l'esecuzione di interventi deliberati nelle precedenti sedute del 25.10.2007 e del 28.03.2008; a sostegno motivo dell'impugnativa hanno dedotto l'omessa preventiva indicazione del tema oggetto di decisione all'ordine del giorno assembleare, tenendo conto del dato che i deliberati con cui erano stati decisi i lavori, di cui il redigendo capitolato avrebbe dovuto occuparsi, erano stati anche oggetto di giudiziale impugnativa e, per tali ragioni hanno chiesto la relativa declaratoria di invalidità, vinte le spese di lite.
Costituito in giudizio, il condominio di via... di Roma, impersonato dal suo amministratore p.t. G.A., ha contestato l'avversa domanda eccependone la nullità -per l'asserita genericità del suo contenuto-, la inammissibilità -perché proposta con ricorso e non con atto di citazione- oltre che l'infondatezza, nel merito -per avere, l'impugnata decisione, proceduto a dare mera esecuzione ed attuazione ad interventi già decisi con pregressi deliberati- e per tali ragioni, in rito e di merito, ne ha conclusivamente chiesto la reiezione, con salvezza degli esborsi di processo.
Vanno disattese le eccezioni di rito dedotte dal condomino convenuto, sia quella relativa alla lamentata nullità del ricorso attorco -del quale è evincibile sia 'petitum (richiesta di annullamento della decisione assunta sul punto 6 dell'ordine del giorno assembleare) che la pertinente causa petendi (omessa preventiva indicazione del tema delibato)-, sia quella concernente la forma dell'atto di impugnazione (che può assumere sia la veste dell'atto di citazione che quella del ricorso purché, in tale ultima evenienza, esso sia depositato entro il termine decadenziale dettato dall'art. 1137 c.c., profilo, questo, non in contestazione (v. Cass. SS. UU. 14.04.2011 n. 8491).
Ciò posto, l'impugnativa è fondata e va accolta.
In puntò di diritto va premesso che l'art. 1105 ce. -norma, questa, che trova applicazione anche per il condominio edilizio in forza del richiamato recettizio operato dall'art. 1139 c.c.- espressamente sancisce, per i partecipanti alla situazione di contitolarità di diritti reali, il diritto alla preventiva informativa sugli argomenti che sono oggetto del dibattito gestorio in seno al quale la maggioranza dei comunisti è legittimata all'adozione delle relative decisioni di governo della cosa comune; è indubbio che, laddove l'art. 1136 ce, al comma VI, prescrive che i partecipanti al condominio edilizio debbano essere 'invitati alla riunione assembleare, esso richieda, nel contempo, che gli stessi debbano essere previamente messi al corrente dei temi oggetto della delibazione collegiale sì da consentire una partecipazione effettiva e concreta e permettere, nel contempo, di poter operare le personali valutazioni in merito anche all'opportunità o alla necessità, in ragione del personale interesse, a intervenire alla stessa, sicché ne consegue che l'eventuale deliberazione su questioni che non siano state inserite all'ordine del giorno e che non siano state oggetto di pregressa informativa ai condomini partecipanti, proprio perché pregiudicante detto diritto alla partecipazione effettiva e consapevole normativamente sancito dagli artt. 1105 e 1136 ce, è illegittima e, pertanto, possibile oggetto di giudiziale gravame ai sensi dell'art. 1137 ce. Affinché detto vizio possa essere concretamente riscontrato è, però, necessario che la determinazione assembleare verta su di un tema del tutto alieno rispetto a quanto posto al relativo ordine del giorno o, comunque, non sia ad esso riconducibile in via logica; solamente, cioè, laddove l'organo collegiale di governo dell'ente condominiale abbia fatto concreto uso dei propri poteri gestori in relazione e tematiche radicalmente estranee al programma deliberativo consacrato nell'ordine del giorno potrà ritenersi effettivamente sacrificato l'evidenziato diritto del condomino alla partecipazione consapevole all'assise assembleare. Di contro, laddove tra quanto deliberato e quanto in precedenza indicato nel pertinente ordine del giorno sia enucleabile un relazione di 'ampia coincidenza'o, comunque, di 'convergente, ciò escluderà profilo alcuno di illegittimità (v. Cass. 27.03.2000 n. 3634) proprio perché il dovere informativo ha trovato ottemperanza.
Nel caso di specie non è contestato che la decisione di affidare ad un tecnico la stesura del capitolato degli interventi interessanti lo stabile condominiale che erano già stati oggetto di pregresso deliberato, e di redigere il pertinente computo metrico, in tal modo dando ulteriore concreto impulso e prosecuzione a tale attività manutentiva, era resa senza di essa dare, ai condomini, preventiva indicazione all'ordine del giorno assembleare poiché era assunta delibando le 'varie ed eventuali'. Trattandosi, comunque, di adempimenti comportanti un costo per i condomini (ed invero, nel testo del deliberato (all. 2 produzioni parti attrice e convenuta) si parla anche di preventivo della relativa spesa che sarebbe, peraltro, stato richiesto una volta già decisa la sua esecuzione) in ragione della loro negativa incidenza sulla sfera giuridico-patrimoniale individuale, avrebbero richiesto pregressa notizia di quanto si andava a decider al fine di poter permettere, a ciascuno, un valido intervento partecipativo circa tempi, forme e modi di tale scelta gestoria (a titolo esemplificativo, indicando altro professionista rispetto a quello proposto in sede assembleare).
Il governo delle spese di lite segue la soccombenza, con loro addebito a carico del condominio convenuto e liquidazione, nella misura riportata in dispositivo, in favore di parte attrice.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da c.c. e S.A. nei confronti del condominio di via... di Roma in persona del suo amministratore p.t, G.A., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
annulla la deliberazione assunta dall'assemblea del condominio di via... di Roma nella seduta del 29.05.2008 quanto alla decisione resa sul punto 6) dell'ordine del giorno;
condanna il condominio di via... di Roma in persona del suo amministratore p.t. al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese processuali che determina in euro 130,00 per esborsi, euro 870,00 per diritti ed euro 1.750,00 per onorario, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge.