Buongiorno, un distributore di carburante regolarmente autorizzato che non sia in regola con le prescrizioni temporali sul collaudo (scaduto nel 2016) è passibile di sospensione ai sensi dell'art. 118 co. 2 del Codice del Commercio? Oppure la sospensione si applica solo nell'ipotesi di totale assenza di collaudo (e ovviamente di autorizzazione)? Grazie
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Buongiorno, un distributore di carburante regolarmente autorizzato che non sia in regola con le prescrizioni temporali sul collaudo (scaduto nel 2016) è passibile di sospensione ai sensi dell'art. 118 co. 2 del Codice del Commercio? Oppure la sospensione si applica solo nell'ipotesi di totale assenza di collaudo (e ovviamente di autorizzazione)? Grazie
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La sospensione opera anche per la mancanza del collaudo quindicennale.
Infatti l'art. 118 comma 2 rinvia all'art. 67 (dove ci sono tutti i tipi di collaudo)
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2018-11-23;62&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0