Data: 2012-04-28 04:24:27

ANCI: Attività riconducibili all'area turistico-balneare

Attività riconducibili all'area turistico-balneare
24 aprile 2012

Pubblichiamo in allegato l'ordine del giorno sulle attività riconducibili all'area turistico-balneare approvato dal Consiglio Direttivo di ANCI che si è riunito a Roma il 18 aprile scorso.
Allegati disponibili

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Il Comitato Direttivo dell’ANCI
Roma, il 18 Aprile 2012
Premesso che:
 La direttiva 123/2006/Ce ha imposto agli stati membri della comunità europea di
adeguarsi al principio della “libertà di stabilimento” ai sensi del quale le concessioni
demaniali marittime ad uso turistico devono essere rilasciate per una “durata
limitata adeguata” e, soprattutto, non più con procedure di rinnovo automatico o
con sistemi tali da “accordare vantaggi al prestatore uscente o a persone che con
tale prestatore abbiano particolari legami”;
 A seguito di tale direttiva, lo stato italiano ha subito una procedura di infrazione (n.
4909/08) con la quale la commissione europea ha contestato all’Italia non solo un
atteggiamento discriminatorio, ma ha anche chiesto che entro un breve termine la
normativa interna si adegui alle direttive comunitarie;
 Con legge n. 25 del 2010, in attesa di una nuova disciplina organica, sono state
prorogate fino al 31/12/2015 il regime delle attuali concessioni demaniali
marittime;
 Che con la stessa normativa è stato altresì abrogato il comma 2 dell’art. 37 del
Codice dellanavigazione che prevedeva il cd. “Diritto di insistenza” a favore degli
attuali Concessionari, per i quali veniva stabilita una preferenza in sede di rinnovo
delle concessioni scadute;
 Il Comitato Direttivo dell’ANCI con ordine del giorno del 14 aprile 2011 ha
deliberato di:
1. Richiedere al Governo il proprio intervento urgente teso a prevedere la proroga
delleconcessioni del demanio marittimo oltre il termine del 31/12/2015 e ad
intraprendere leiniziative nei confronti dell’Unione europea per escludere tali
concessioni dalla disciplinadella “Direttiva Servizi”;
2. Impegnare la Presidenza dell’ANCI ad intraprendere le iniziative più opportune
perraggiungere tali obiettivi anche in sede di Unione europea; che con l’art.11 della legge n.217 del 15 dicembre 2011, al fine di chiudere la
procedura di infrazione n. 2008/4908 è stata, in parte, modificata l’attuale
disciplina delle concessioni demaniali marittime con contestuale delega al Governo
ad adottare un decreto legislativo avente per oggetto la revisione e il riordino
dell’intera materia sulla base di principi individuati nella medesima legge:
 Che tali principi consistono nello:
a. stabilire limiti minimi e massimi di durata delle concessioni, entro i quali le
regioni fissano la durata delle stesse in modo da assicurare un uso rispondente
all'interesse pubblico nonché proporzionato all'entità degli investimenti;
b. prevedere criteri e modalità di affidamento nel rispetto dei principi di
concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo,
della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti;
c. individuare modalità per la riscossione e per la suddivisione dei proventi
derivanti dai canoni tra comuni, province e regioni;
d. fermo restando, in assoluto, il diritto libero e gratuito di accesso e di fruizione
della battigia, anche ai fini di balneazione, disciplinare le ipotesi di costituzione
del titolo di uso o di utilizzo delle aree del demanio marittimo;
e. individuare i casi in cui le concessioni nuove, decadute o revocate sono
assegnate nell'ambito dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo
predisposti dalle regioni;
f. prevedere criteri per l'equo indennizzo del concessionario nei casi di revoca
della concessione demaniale, nei casi previsti dall'articolo 42 del codice della
navigazione;
g. stabilire criteri per l'eventuale dichiarazione di decadenza delle concessioni,
nonché criteri e modalità per il sub ingresso in caso di vendita odi affitto delle
aziende.
Considerato che
 Che la citata disciplina pur nel tentativo di risolvere i conflitti emersi in sede di
comunità europea non ha sciolto i problemi  relativi alla salvaguardia di un settore
come quello turistico-balneare per il quale la cessazione delle attuali concessioni
provocherebbe un serio  pregiudizio dei livelli occupazionali locali e stagionali;
 Che, inoltre, pur prevedendo la citata norma che la durata delle concessioni sia
proporzionata all’entità degli investimenti appare altresì necessario legare la scelta
del concessionario a criteri non meramente economici ma, altresì,  a  valutazioni in
ordine alla  professionalità acquisita dallo stesso nel settore balneare, favorendo,
inoltre, progetti finalizzati alla salvaguardia e alla promozione del patrimonio
culturale tradizionale del Comune nel cui territorio ricade la concessione in modo da
consolidare il legame esistente tra gli operatori economici e l’area geografica in cui
gli stessi operano;
 Che il tempo necessario al Governo ed alla Regione per individuare uno stabile
quadro normativo provoca incertezza negli operatori commerciali  non stimolando
gli investimenti e gli ammodernamenti necessari allo sviluppo del settore; Che, pertanto, è interesse comune quello di favorire un’ulteriore proroga, rispetto
alla data del 2015, delle concessioni esistenti anche al fine di consentire il recupero
e l’ammortamento degli investimenti effettuati;
Considerato, inoltre, che:
 La comunità europea ha dettato una disciplina che non ha preso in considerazione
la specificità del settore turistico-balneare italiano.
 In particolare non è stato considerato che,:
a) le concessioni demaniali marittime italiane rientrano in quelle di beni e non di
servizio e, pertanto, il mancato recepimento della direttiva europea, non
costituisce una violazione della stessa poiché il riferimento normativo è
costituito dall’art. 37 del Cod. Nav. e dall’art. 18 del regolamento di attuazione
dello stesso codice che, infatti, prevedono procedure e criteri di comparazione
tra più domande di concessione in concorso tra loro nel rispetto dei principi
della trasparenza pubblica;
b) come meglio specificato dalla stessa legge quadro italiana sul turismo (L.n.
135/2001) le imprese balneari del nostro paese operano in sintonia con
l’identità culturale e lo stile di accoglienza del territorio;
c) gli operatori balneari italiani svolgono, inoltre, funzioni di carattere pubblico, in
molti casi, in sostituzione di enti pubblici, che ne determinano uno status
differenziato rispetto a quello degli altri Stati membri dell’U.E.. In particolare gli
operatori italiani svolgono anche funzioni di salvaguardia della pubblica
incolumità, di cura dell’igiene e della sanità pubblica, della tutela e monitoraggio
dell’ambiente costiero e della conservazione del bene pubblico concesso che non
rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni relative al principio di
“libertà di stabilimento”.
Tutto ciò premesso e considerato
Il Comitato Direttivo dell’ANCI
Richiede al Governo:
a) di adoperarsi, presso le opportune sedi dell’Unione europea, affinché, in
considerazione delle specificità del settore, come meglio specificato in premessa, e
che investe funzioni pubbliche quali la salvaguardia dell’ecosistema e della
conservazione dei beni di interesse collettivo, sia prevista una specifica deroga delle
attività riconducibili all’area turistico-balneare rispetto alle norme contenute nella
direttiva servizi.
b) di prevedere, nelle more dell’adozione del decreto legislativo che disciplini l’intero
settore, una proroga delle attuali  concessioni del demanio marittimo oltre il
termine del 31.12.2015;

http://www.ancitoscana.it/allegati/18%20APRILE%20ordine%20del%20giorno%20assobalneari.pdf

riferimento id:4870
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