Data: 2019-02-16 18:55:05

Niente imposta di bollo sul duplicato informatico di un documento amministrativo

Niente imposta di bollo sul duplicato informatico di un documento amministrativo informatico
[color=red][b]Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 12/02/2019, n. 45[/b][/color]

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SI LEGGE NELLA RISPOSTA

Dall’esame delle norme sopra riportate, risulta che il presupposto
impositivo dell’imposta di bollo definito dall’articolo 1 della tariffa, parte prima,
allegata al DPR n. 642 del 1972, si realizza solo per le copie informatiche di
documenti informatici munite di dichiarazione di conformità all’originale
attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
Per i duplicati informatici di documenti informatici di cui all’articolo 23-
bis, comma 1, del D.Lgs. n. 82 del 2005 non è, invece, prevista, come rilevato
dalla Regione istante, alcuna dichiarazione di conformità all’originale, e, dunque,
il rilascio di detti documenti non realizza il presupposto dell’imposta di bollo
previsto dal citato articolo 1 della tariffa.
Premesso quanto sopra, pertanto, si ritiene che per il rilascio dei duplicati
informatici di un documento amministrativo informatico non deve essere
applicata l’imposta di bollo

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