[size=18pt][b]NCC e possibilità di servizi FUORI del Comune e della Provincia[/b][/size]
[img width=300 height=300]https://www.siciliaogginotizie.it/wp-content/uploads/2018/03/ncc.png[/img]
[i]Un contributo di approfondimento di un nostro collaboratore:[/i]
Vediamo i vari casi particolari che verranno fuori nel forum e che non abbiamo ancora immaginato. Non
escludo che poi l'interpretazione vada dalla tua parte ma per adesso, per come la vedo io, la ratio della
norma è quella di:
• mantenere il ferreo principio che ogni singolo servizio deve iniziare dalla rimessa. Quindi Tizio NCC, una volta portato a destinazione il cliente, deve tornare in rimessa e poi andare a prenderne un altro;
• prevedere una deroga al principio di cui sopra a condizione che:
- fin dal momento dalla partenza dalla rimessa, nel foglio di servizio siano registrate (oltre alla prima) più prenotazioni con partenza o (ndr oppure) destinazione all'interno della provincia.
- se Tizio è autorizzato da un comune sardo o siciliano, si applica la stessa deroga di cui sopra ma più "larga": con partenza o destinazione all'interno della regione
- per un periodo non superiore a due anni [...], quando il servizio è svolto in esecuzione di un contratto in essere tra cliente e vettore, stipulato in forma scritta con data certa sino a quindici giorni antecedenti il 13/02/2019. In questo caso la deroga è in bianco.
Intanto puoi chiederti che cosa può fare un NCC sardo/siciliano in più rispetto ad uno continentale e, quindi, che cosa deve fare in meno un NCC continentale rispetto a uno isolano. Lo stesso dicasi per gli NCC con contratto in forma scritta ecc...
Per come è scritta la norma vedo più coerente l'interpretazione che ogni singolo servizio, oltre al primo, deve avere partenza o destinazione all'interno della provincia. Se sei isolano, deve avere partenza o destinazione all'interno della regione.
Mettendo insieme l'altra disposizione di legge: [i]Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche al di fuori della provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione[/i], posso fare delle ipotesi.
NCC di Firenze può andare a prendere un cliente a Genova per portarlo a Milano. A questo punto dovrebbe rientrare in sede a Firenze prima di ripartire per un altro servizio. Tuttavia, se nel foglio di servizio ha registrarti altri clienti (oltre al primo, il primo servizio è chiaro che parte sempre dalla rimessa) con partenza
o destinazione all'interno della provincia, può non ripassare da una rimessa. Quindi, una volta sceso il cliente a Milano può:
1- andare a prendere un altro cliente in qualsiasi luogo (Napoli, Roma, Torino...) a patto che la destinazione di tale cliente sia la provincia di Firenze;
2- andare a prendere un altro cliente in un qualsiasi luogo della provincia di Firenze. Poi, in questo caso, il cliente potrà indicare qualsiasi destinazione.
Nel caso 1, se la destinazione non fosse la provincia di Firenze, non sarebbe soddisfatta una delle due subcondizioni: partenza dalla provincia di Firenze; destinazione verso la provincia di Firenze.
Nuovo Codice del Commercio - Taxi/NCC - 7 marzo 2019 (formazione)
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Nuovo Codice del Commercio in Toscana (L.R. 62/2018): approfondimenti
7/3/2019 - Parte 1: ore 09.30-13.00
Noleggio con conducente, senza conducente, rimessaggi e taxi
7/3/2019 - Parte 2: ore 14.00-17.30
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