Buongiorno, il proprietario dei locali nei quali esercitava un pubblico esercizio vorrebbe continuare a tenere sospesa l'attività, anche subentrando con diverse società, in quanto ritiene che non avendo il bagno dei disabili, al momento della richiesta da parte di un nuovo affittuario, questo sarebbe esente dalla costruzione del bagno disabili in quanto subentrante ad una realtà già esistente.
Lo scrivente ufficio ritiene che l'obbligo della presenza del bagno disabili in un pubblico esercizio sia da applicare sia per i nuovi avvii che per i subingressi e quindi tanto vale al proprietario dei locali cessare l'attività e quando si presenterà un nuovo affittuario procederà con i lavori di adeguamento necessari (bagni, impianti, ecc.) e con il nuovo avvio dell'attività.
Sperando di aver spiegato adeguatamente la situazione si richiede parere in merito con particolare riferimento alla normativa in vigore relativa all'obbligo o meno della presenza del bagno disabili e non e sulla competenza in merito spettante all'ATS o al Comune.
Grazie.
Fatto salvo che i regolamenti comunali stabiliscano norme di settore più restrittive, le disposizioni regionali in materia di abbattimento delle barriere architettoniche si applicano alle nuove costruzioni, nonché per le costruzioni esistenti relativamente ad interventi di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica. La competenza è del Comune.
Se l'attività rimane sospesa, il formale e non sostanziale subentro non interrompe i termini ai fini della decadenza prevista dall'art. 76 della LR 6/2010. Per cui prima o poi il proprietario se ne dovrà fare una ragione in quanto l'insediamento di una nuova attività comporta anche il rispetto dei requisiti stabiliti dalla legge stessa.
Buongiorno, quindi mi conferma che sia in caso di subingresso che in caso di nuovo avvio sarà necessario l'adeguamento del bagno disabili? Grazie.
riferimento id:48652Non ho detto proprio così.
In caso di[u] effettivo[/u] subingresso, trattandosi di continuità nell'esercizio dell'azienda, va verificato con la disciplina comunale se può o meno essere imposta la realizzazione dei servizi per disabili.
Se al subentro non corrisponde una reale riapertura dell'esercizio, trascorsi 12 mesi di inattività decade il titolo che abilita l'azienda ad esercitare. Ne consegue che all'avvio trascorso tale termine è necessario il rispetto dei requisiti ex art. 69 LR 6/2010.