Nel caso in cui le locali contrade organizzino, per autofinanziarsi, serate danzanti (con regolare istanza di pubblico spettacolo che si svolgerà in locale comunale già dotato di agibilità ai sensi dell'art. 80 TULPS) precedute da una CENA, è possibile applicare per quest'ultima l'art. 52 della L.R. 62/2016 stante che:
- non si tratta di associazioni formalmente costituite (non hanno quindi un proprio statuto o atto costitutivo) e pertanto difficilmente inquadrabili all'interno del codice del terzo settore.
- non si ritiene che l'evento sia inquadrabile tra sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, culturale, tradizionale, politico, sindacale, sportivo o di eventi locali straordinari come richiamati dalla norma stessa.
C'è una via d'uscita?
Grazie
Secondo me è bene applicare la LR con ragionevolezza. È possibile ritenere che la cena NON sia l’unica ragione dell’evento? A parere mio, sì. La cena è a corredo della festa.
Per il resto posso dirti che dentro al quid “eventi locali straordinari” ci può stare dentro tutto. Straordinario significa non ricorrente/saltuario. L’art. 52 della legge 62/2018 non detta condizioni soggettive a prescindere. Dispone che dentro alla somm.ne ci stanno sicuramente gli eventi organizzati dal terzo settore ma dice anche che la fattispecie si concretizza “quando la somm.ne è svolta in occasione di…”, questo a prescindere da chi è il soggetto.
Dato che usano un locale pubblico dato in concessione temporanea, è possibile ritenere che sia un evento locale. E’ un evento aperto alla cittadinanza.
Inoltre, nel terzo settore vi rientrano gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, diventa difficile dire sicuramente no, bisognerebbe appofondire