Buongiorno!
A seguito di una riorganizzazione di una fiera annuale che si tiene nel mio comune, mi trovo a dover procedere ad una riassegnazione dei posteggi agli operatori titolari di concessione già col precedente assetto. Il regolamento comunale in materia dispone che in caso di riorganizzazione di manifestazioni o spostamento di posteggi, "... la scelta dei nuovi posteggi è fatta sulla base di: 1. maggiore anzianità di iscrizione al RI, cumulata con quella dell'eventuale dante causa"; 2. maggiore anzianità di presenza nella fiera; 3. sorteggio", rinviando ad apposita determinazione del Responsabile per le modalità operative non indicate in regolamento.
Ho cominciato a lavorarci e al momento ho due grossi dubbi:
1. pensavo di procedere "ordinando" i concessionari che devo trasferire senza attribuire un punteggio, ma semplicemente in virtù della data di iscrizione al RI, prendendo a riferimento quello più vantaggioso tra il titolare e il dante causa, penso possa essere corretta come modalità
2. in caso di affittuario, non so se prendere a riferimento l'anzianità di iscrizione al RI dell'affittuario e considerare dante causa il proprietario, oppure considerare titolare il proprietario e fare eventualmente riferimento al suo dante causa. Nel primo caso rischio di estromettere il proprietario dalla scelta del posteggio, che, un giorno, ritornerà in sua titolarità, nel secondo caso però rischio di lasciar fuori l'affittuario, che in concreto sarà poi quello che opererà sul posteggio.
Come vi muovereste?
Grazie.
Posso osservare che se c’è il cumulo di anzianità di iscrizione al RI, non si tratta di scegliere l’anzianità maggiore ma la somma di almeno due anzianità. Andrebbe comunque specificato, prima di procedere:
- se la somma si riferisce al solo ultimo dante causa
- se si calcola in mesi o in anni e come viene arrotondata
- quanta anzianità si calcola del dante causa: Tizio è attivo dal 2000 e vende un ramo d’azienda a Caio nel 2010. Dalla visura scopri che Tizio è ancora in esercizio. La ragionevolezza vuole che l’anzianità di Tizio sia conteggiata solo nella misura di 10 anni, ciò fino al momento del subingresso. Ai 10 anni di Tizio si sommeranno gli anni di Caio.
- se vale il subingresso a qualsiasi titolo oppure solo per compravendita. In questo caso posso dirti che nel caso di specie poco importa. Se siamo in presenza di uno spostamento in vigenza di concessioni, le concessioni restano quelle, vengono solo traslate dalla posizione A alla posizione B senza che intervengano mutamenti in ordine alla titolarità o alla durata. La graduatoria di spostamento serve affinché venga previsto un ordine di scelta da parte dei concessionari.
In ogni caso, la tendenza è quella di considerare anche il subingresso per affitto d’azienda: si somma l’anzianità quando c’è un trasferimento di azienda sia per compravendita sia per affitto. Il concesisonario in essere che partecipa alla procedura è chi esercita l’attività a prescindere dal fato che sia un proprietario o un affittuario
Buongiorno e Grazie per le indicazioni!
Anche io avevo pensato di dover sommare le anzianità, visto che il regolamento parla di "cumulo", però, nel 2016, vigente il medesimo regolamento, l'allora addetta dell'ufficio (io all'epoca non lavoravo al commercio) aveva effettuato una operazione analoga su di un altro mercato procedendo come da me indicato, cioè andando a prendere a riferimento l'anzianità più vantaggiosa. Parlando con lei, mi ha detto che il ragionamento fatto allora fu questo: partendo dal presupposto che sono tutti concessionari "attuali" e quindi certamente iscritti al RI almeno a far data dal subingresso/acquisto concessione, sia che il dante causa sia ancora iscritto, sia che non lo sia più, la sua anzianità rileverà solo fino alla data del subingresso, poiché da quel punto in poi le due anzianità si sovrappongono. Pertanto, all'epoca ne dedussero che ciò che rilevava era l'anzianità del dante causa tout court. Il che forse può essere un ragionamento corretto, trattandosi comunque di una graduatoria che serve solo a far scegliere i nuovi posteggi. L'unica perplessità che avevo era l'eventuale esercizio discontinuo dell'attività (es. iscrizione RI nel 1990, esercizio fino al 2000, poi cancellazione e reiscrizione nel 2010) perché in quel caso gli anni in cui il soggetto è stato cancellato non dovrebbero rilevare... ma su questo mi è stato fatto notare che non si parla di "esercizio dell'attività" ma solo di anzianità di iscrizione al RI.
In ogni caso mi pare di aver capito che la cosa più importante, vista la genericità del regolamento, è fare una determinazione del responsabile del servizio il più chiara ed esauriente possibile, che fissi dei criteri chiari.
Quanto alla valutazione del titolo del subingresso, concordo perfettamente con la tua osservazione. Considererò anche il subingresso per affitto, essendo comunque di fatto lui il soggetto che svolge attività.
Grazie di nuovo!