Data: 2019-02-14 14:29:17

PARCO GIOCHI E INTRATTENIMENTO PER BAMBINI

Salve, mi è stato chiesto qual è l'iter da seguire per avviare l'attivtà di parco giochi e intrattenimento per bambini.

La richiesta è arrivata da un maestro di sci che vorrebbe realizzare nel parco ai piedi delle piste da sci della nostra montagna questo spazio dedicato ai bambini, quindi all'esterno.

So che:
A seguito dell'abrogazione dell'art. 8 del DPR n. 394/94 da parte della legge finanziaria 2007, è venuta meno la necessità dell’autorizzazione ministeriale e delle relative norme attuative che suddividevano i parchi divertimenti in varie categorie.
Restano applicabili gli art. 68 e 80 TULPS e quindi autorizzazione per pubblico trattenimento e agibilità.
I parchi di divertimento, in quanto luogo di pubblico spettacolo e/o trattenimento, sono soggetti alla licenza di cui all’articolo 68 del T.U.L.P.S., previa verifica della Commissione di vigilanza ai sensi dell’articolo 80 del medesimo testo unico. Le singole attrazioni sono invece soggette a licenze ex articolo 69 T.U.L.P.S. e, per l’equiparazione stabilita dal D.M. 18 maggio 2007, possono essere rilasciate, alle condizioni indicate nel medesimo D.M., anche al direttore tecnico o al responsabile della sicurezza del parco di divertimento.

La mia domanda è: sotto le 200 persone è comunque necessario convocare la Commissione di vigilanza?

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Data: 2019-02-14 16:48:14

Re:PARCO GIOCHI E INTRATTENIMENTO PER BAMBINI

Hai fatto una buona sintesi, ormai l'autorizzazione ministeriale  per parco giochi è acqua passata. I parchi giochi da [i]Gardaland[/i] in giù, sono impianti da sottoporre ad abilitazione ex art. 68 + 80 TULPS.

La risposta alla tua domanda è NO.
Ai sensi dell'art. 141 del Regolamento al TULPS (RD 635/1940), come modificato dal d.lgs. n. 222/2016, [i]per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone il parere, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno[/i]

Il decreto del Ministero è il DM 19/08/96. L'asseverazione del tecnico sostituisce "tutto" il lavoro della CCVPS, ivi compreso il "parere". Ai sensi della tabella di cui al d.lgs. n. 222/2016 (voce 78) si può evincere che la CCVLPS è informata ai fii del controllo ma NON interviene nel procedimento abilitativo.
Qualche comune, infatti, applica la SCIA per l'art. 80 TULPS in caso di impianto sotto le 200 persone (SCIA ASSEVERATA).

Aggiungo che in base al DM 18/05/2007, chi esercita l'attività con attrazioni indicate nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 337/68, deve munirsi di autorizzazione ex art. 69 TULPS. Per prassi, in questa abilitazione, sono indicate le attrazioni poste sotto il suo controllo (all'art. 2 del DM è riportata la disposizione sul gestore/direttore tecnico che hai citato). Ogni attrazione deve essere registrata e deve riportare il codice/targhetta inamovibile. Se le attrazioni non sono quelle dell'elenco (vedi parco avventura con attrazioni fate in casa, è giusto che siano verificate dalla CCVLPS in ogni caso (il DM del 2007 non si applica).

Evito di approfondire maggiormente e tornando al tuo caso posso aggiungere di valutare bene se ricorrano i presupposti per un parco giochi da sottoporre ad autorizzazione oppure se non sia da considerarsi un mero spazio dedicato ai bambini come fosse un giardino pubblico.
Diciamo che è giusto scomodare l'autorizzazione ex art. 68 e 80 TULPS se ci troviamo di fronte ad un'attività organizzata (imprenditoriale) consistente in un luogo al quale si accede tramite un ingresso sorvegliato, per il quale è possibile calcolare una capienza (superficie / indice di affollamento) la cui finalità è quella di fare del "pubblico trattenimento". Nel rilascio di un'autorizzazione permanente occorrebbe anche valutare la compatibilità edilizia urbanistica.

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