Data: 2019-02-13 06:53:14

Voltura NCC: ok a qualsiasi certificato medico - SENTENZA

Voltura NCC: ok a qualsiasi certificato medico - SENTENZA

[color=red][b]TAR EMILIA ROMAGNA – PARMA, SEZ. I – sentenza 7 febbraio 2019 n. 33
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FATTO e DIRITTO

Con ricorso depositato in data 1 agosto 2018, -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento del provvedimento di diniego di cui in epigrafe, evidenziando, in fatto, di essere titolare di licenza n. 10 del 18.12.2015 per l’esercizio di attività di noleggio con conducente di autovettura fino a nove posti, e di avere presentato al Comune di Vernasca domanda di voltura di tale licenza a sensi dell’art. 9 della legge 15.01.1992, allegando certificato medico (rilasciato dal servizio di medicina legale e rischio clinico dell’ASST di Cremona) attestante l’inidoneità al servizio e domanda di subingresso della persona designata.

[b]La domanda, peraltro, si arenava sulla tipologia di certificato medico da allegare, che, secondo lo Sportello Unico per le Attività Produttive della Unione dei Comuni Montani “Alta Val d’Arda”, avrebbe potuto essere costituito soltanto dal certificato rilasciato dall’ufficio invalidi dell’AUSL di Piacenza.[/b]

Si è costituita l’Unione dei Comuni montani convenuta, che ha chiesto il rigetto del ricorso con memoria di stile, e la causa è stata discussa, dopo una rinuncia alla proposta domanda cautelare, alla pubblica udienza del 30 gennaio 2019.

Il Collegio rileva che il nodo giuridico da risolvere, per decidere l’odierna controversia, attiene all’individuazione del medico (o struttura medica) competente al rilascio del certificato attestante che il titolare di un’autorizzazione per l’esercizio di attività di noleggio con conducente sia divenuto, ai fini di cui all’art. 9 della L. n. 21 del 1992 (trasferibilità della licenza) “permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia (…)”.

Si riportano di seguito, sinteticamente, i passaggi logici su cui si fonda la tesi del ricorrente:

– l’attività di noleggio con conducente è da qualificarsi come attività di lavoro autonomo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2222 c.c.;

– i lavoratori autonomi, ai sensi dell’art. 21, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 81 2008, “relativamente ai rischi delle attività svolte e con oneri a proprio carico” hanno facoltà di beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni dell’art. 41 dello stesso decreto legislativo;

– il citato art. 41 prevede che la sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente e comprende, tra l’altro, la “visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali, o alle sue condizioni di salute suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica”;

– le funzioni di medico competente, quali richieste dall’art. 41 co.1 e 2, possono essere svolte da tutti i soggetti che posseggono i requisiti stabiliti dall’art. 38 d.lgs. n. 81/08;

– ai fini del rilascio di certificazioni di idoneità/inidoneità allo svolgimento di mansioni specifiche, il lavoratore autonomo – non legato da un rapporto di lavoro dipendente o ad esso parificato – può rivolgersi al medico competente individuato in qualunque medico specialista in medicina del lavoro, secondo quanto previsto dall’art. 21, comma 2 del d.lgs. n. 81/2008.

Secondo la tesi dell’amministrazione resistente, invece, come desumibile dal richiamo contenuto nel provvedimento impugnato alla nota dell’AUSL di Piacenza del 2 marzo 2018, l’unico “medico competente”, nel caso di specie, sarebbe l’Unità operativa di medicina legale dell’AUSL di Piacenza stessa, in quanto organo preposto al rilascio delle certificazioni di inidoneità fisica ex art. 5 della L. n. 300 del 1970.

Sono dunque l’art. 9, comma 1, lett. c) della L. n. 21 del 1992 e l’art. 5 della L. n. 300/1970 le due norme da esaminare, al fine di verificare la fondatezza della tesi in base alla quale l’amministrazione ha negato la voltura della licenza al ricorrente.

L’art. 9 della L. n. 21/92 stabilisce, per quanto di interesse, che l’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente è trasferita, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, quando il titolare stesso sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

L’art. 5 della L. n. 300/1970 (statuto dei lavoratori) prevede, per quanto di interesse, che “il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico”.

[b]Il Collegio osserva che la L. n. 21 del 1992 non prescrive le modalità con le quali il soggetto autorizzato ad esercitare servizio di noleggio con conducente può provare di essere divenuto permanentemente inidoneo al servizio, mentre la L. n. 300 del 1970 è evidentemente riferita ai rapporti di lavoro subordinato o simili, cui non è riconducibile il lavoro svolto dal ricorrente, ed è pertanto da considerarsi non applicabile al caso di specie.[/b]

[b]In altri termini, l’amministrazione procedente, non essendo datrice di lavoro in senso tecnico del sig. -OMISSIS-, non avrebbe potuto imporgli, tramite l’utilizzo improprio di uno strumento coercitivo previsto per diversa fattispecie (rapporto di lavoro subordinato), la produzione di una certificazione sanitaria (certificato rilasciato dall’ufficio invalidi dell’AUSL di Piacenza) non richiesta dalla legge quale necessaria, per ottenere la voltura della licenza.[/b]

[color=red][b]Il provvedimento impugnato deve dunque essere annullato, in quanto fondato su una normativa non applicabile al caso di specie.[/b][/color]

Per inciso, condivisibile risulta essere, allo stato della legislazione vigente al momento della richiesta del provvedimento di voltura negato, la soluzione giuridica prospettata dal ricorrente, con conseguente idoneità – fatte salve le ulteriori determinazioni in fase di controllo della documentazione da parte dell’amministrazione competente – del certificato medico presentato dal sig. -OMISSIS- in data 18 maggio 2017.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, Sezione di Parma, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

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