Consiglio di Stato Sez. II-Quater, n. 1373 del 4 febbraio 2019.
Elettrosmog.Impianti di telefonia mobile e legittimità limite distanziale di 150 metri da siti sensibili.
L’imposizione di un limite cd. distanziale ragionevole (nel caso 150 metri) rientra nel potere regolamentare previsto dall’articolo 8, comma 6, della legge n. 36/2001 per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. Le finalità previste dalla norma comportano che il potere regolamentare del Comune vada considerato espressione dell'autonoma e fondamentale competenza che detto ente ha nella disciplina dell'uso del territorio. Esso può tradursi nell'introduzione sia di regole poste a tutela di zone e beni di particolare pregio paesaggistico, o ambientale, o storico artistico, sia nell'individuazione di siti che, per destinazione d'uso e qualità degli utenti, possano essere considerati sensibili alle immissioni radioelettriche, e quindi inidonei alle installazioni degli impianti per la minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
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